n.261 del 24.08.2016 periodico (Parte Seconda)

Legge n. 82/2006. Campagna vitivinicola 2016/2017. Determinazione del periodo vendemmiale e del periodo delle fermentazioni e rifermentazioni vinarie

 IL RESPONSABILE

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare:

  • l'articolo 52 che disciplina il sostegno per la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;
  • l’art. 231 che prevede che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti disposizioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l’entrata in vigore dello stesso Regolamento n. 1308/2013 e fino alla loro scadenza;

Richiamato il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2014/2018, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) - sulla base dell’accordo tecnico del 26 febbraio 2013 con i rappresentanti delle Regioni, delle Provincie autonome e delle Organizzazioni professionali - e inviato alla Commissione Europea con nota protocollo n. 1834 del 1 marzo 2013, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento (CE) n. 555/2008 sopra citato;

Atteso che il suddetto Programma prevede, fra l’altro, l’attivazione della misura “Distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”;

Visti:

  • il Regolamento Delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
  • il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

Visti altresì:

  • la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 “Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
  • il DM 27 novembre 2008 (recante “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione”) e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto che la citata Legge n. 82/2006 dispone:

  • all’articolo 9, comma 1, che le Regioni e le Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell’anno in cui il provvedimento viene adottato;
  • all’articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con il provvedimento delle Regioni e delle province Autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto pertanto:

  • per la campagna vitivinicola 2016/2017, di fissare dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016 il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;
  • di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2017 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali “Passito”, “Vin Santo", “Vendemmia tardiva”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
  • n. 2189 del 21 dicembre 2015 recante “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina regionale”;
  • n. 2185 del 21 dicembre 2015 concernente “Riorganizzazione in seguito della riforma del sistema di governo regionale e locale”;
  • n. 270 del 29 febbraio 2016 recante ”Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 622 del 28 aprile 2016 recante ”Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 702 del 16 maggio 2016 concernente l'approvazione degli incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzione Generali - Agenzie - Istituto;

Viste infine le determinazioni del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca:

  • n. 7295 del 29 aprile 2016, avente ad oggetto “Riassetto posizioni professional, conferimento incarichi dirigenziali di struttura e professional e riallocazione delle posizioni organizzative nella Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;
  • n. 8383 del 25 maggio 2016 recante “Assetti operativi gestionali delle posizioni professional, deleghe di funzioni e disposizioni organizzative in attuazione della deliberazione n. 2416/2008 nell'ambito della Direzione Generale agricoltura, caccia e pesca”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 24168/2008 e s.m.i., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di stabilire che, per la campagna vitivinicola 2016/2017, il periodo vendemmiale ed il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite decorre dal 1 agosto 2016 e termina il 31 dicembre 2016;
  2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;
  3. di dare atto che è vietata qualsiasi fermentazione e rifermentazione oltre il 31 dicembre 2016, ad eccezione di quelle effettuate in bottiglia o in altro recipiente chiuso per la preparazione di “vini spumanti”, “vini frizzanti” e “mosti parzialmente fermentati” sottoposti a successive frizzantature;
  4. di stabilire altresì che le fermentazioni spontanee che avvengono al di fuori del predetto periodo devono essere immediatamente comunicate, a mezzo telegramma, o fax (n. 0512912660) ovvero posta elettronica (posta elettronica certificata icqrf@pec.politicheagricole.gov.it oppure e-mail: icqrf.bologna@mpaaf.gov.it) all’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale per il controllo della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Via Nazario Sauro n.20 - 40128 Bologna);
  5. di consentire la pratica delle fermentazioni fino al 30 aprile 2017 per i vini a indicazione geografica protetta IGP e per i vini a denominazione di origine protetta DOP ottenuti da uve appassite, da uve stramature nonché per i vini che possono utilizzare le menzioni tradizionali “Passito”, “Vin Santo", “Vendemmia tardiva”;
  6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e di assicurarne la diffusione tramite il sito E-R Agricoltura.

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