n.332 del 23.10.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a via (screening) relativo al progetto "Completamento della valorizzazione a scopo energetico del sito con integrazione dell'impianto fotovoltaico esistente mediante costituzione di una seconda unità energetica" localizzato nel comune di Castel Maggiore (BO) e proposto da ASA SCpA

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Completamento della valorizzazione a scopo energetico del sito con integrazione dell'impianto fotovoltaico esistente mediante costituzione di una seconda unità energetica” localizzato in comune di Castel Maggiore proposto da ASA SCpA, per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. si chiede che nell’istanza di modifica di AIA sia presentata la proposta di impianto fotovoltaico sull’area sommitale del III settore riformulata in modo da dare puntuale riscontro del recepimento di tutti i punti di seguito riportati:

a. il quantitativo dei rifiuti conferiti alla discarica, come attività di smaltimento D1, non sia modificato;

b. l’operazione per il riempimento della sella del corpo di discarica, ammessa a seguito delle valutazioni sopra riportate, sia limitata al recupero di altre sostanze inorganiche R5 piuttosto che il recupero R11, in quanto si ritiene l’operazione più corretta alla funzione di riempimento e peraltro in continuità con quanto già autorizzato per la realizzazione del capping e della sistemazione finale;

c. i materiali da utilizzare per il riempimento della sella e per la nuova sistemazione finale, così come quelli già previsti per il capping e per la sistemazione finale già autorizzata, salvo quanto indicato al successivo punto, possono essere, in alternativa al materiale inerte, rifiuti inerti. L’elenco degli EER ammessi viene limitato, rispetto a quello proposto, come di seguito riportato:

Capitolo 01

• 010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407

• 010409 Scarti di sabbia e argilla

• 010413 Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407

Capitolo 10

• 100115 Ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte da coincenerimento, diversi dalla voce 100114

• 100124 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato

• 100202 Scorie non trattate

• 100906 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905

• 100908 Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907

• 101006 Forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005

• 101008 Forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007

• 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)

Capitolo 15

• 150107 Imballaggi in vetro

Capitolo 16

• 160120 Vetro

Capitolo 17

• 170101 Cemento

• 170102 Mattoni

• 170103 Mattonelle e ceramiche

• 170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelle di cui alla voce 170106

• 170202 Vetro

• 170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503

Famiglia 19

• 190112 Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111

• 190119 Sabbie dei reattori a letto fluidizzato

• 190401 Rifiuti vetrificati

• 191205 Vetro

• 191209 Minerali (ad esempio sabbia, rocce);

d. le scorie EER 190112, aventi caratteristiche particolarmente indicate per gli aspetti geotecnici, possono mantenere le deroghe, ma il loro utilizzo deve essere limitato alla realizzazione delle piste di accesso e degli argini, garantendo peraltro la continuità costruttiva col manufatto discarica rispetto gli argini sottostanti già messi in opera;

e. indicare il quantitativo strettamente necessario alle arginature, per il quale potrà essere utilizzato EER 190112;

b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata da ARPAE AACM Bologna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAEAACM di Bologna  e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d. lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione reperibile al seguente link: Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali (art.28 del d.lgs.152/2006) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente (regione.emilia-romagna.it). L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;

e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;

f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente ASA SCpA, al Comune di Castel Maggiore, alla Città Metropolitana di Bologna, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, all’Unione Reno-Galiera, all’ENAC, al Comune di Bentivoglio;

h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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