n.296 del 25.09.2024 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto di "Miglioramento logistico e gestionale di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi", localizzato nel comune di Ravenna (RA), proposto da Monti Amato S.r.l.

 IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

(omissis)

determina 

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Miglioramento logistico e gestionale di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi”, localizzato nel Comune di Ravenna, proposto da Monti Amato S.r.l, per le valutazioni espresse in narrativa;

b) di disporre che il progetto dovrà essere attuato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere comunicata ad ARPAE Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni l’entrata in esercizio della nuova configurazione in progetto;

c) di stabilire l’efficacia temporale del presente provvedimento in 5 anni per la richiesta delle autorizzazioni necessarie per l’attuazione del progetto presentato; decorso tale periodo senza che sia stata presentata la richiesta di autorizzazione, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

d) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Monti Amato S.r.l, al Comune di Ravenna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna, all'ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna, a HERA S.p.a;

e) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

f) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

g) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

 

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