n. 274 del 10.12.2012 (Parte Seconda)

Disposizione in merito alla prosecuzione dell’operato del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sino al 20 dicembre 2012. Seconda integrazione della ordinanza commissariale n. 52 del 9 ottobre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

  VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 60 giorni ovvero fino al 21 luglio 2012, in conseguenza dell’evento sismico del 20 maggio 2012 che ha colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 1 del 22 maggio 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012, con la quale l’ambito delle iniziative d’urgenza per fronteggiare la fase di prima emergenza è stato circoscritto agli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e agli interventi provvisionali urgenti, finanziabili con le risorse di cui all’art. 7 dell’ordinanza medesima;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per la durata di 60 giorni ovvero fino al 29 luglio 2012 in conseguenza dell’evento sismico del 29 maggio 2012 che ha colpito, oltre alle province sopra indicate, le province di Reggio Emilia e Rovigo;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3 del 2 giugno 2012, adottata ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012, con la quale, tra l’altro, oltre a circoscrivere l’ambito delle iniziative d’urgenza alla stessa tipologia di interventi indicati nell’OCDPC n. 1/2012, si è provveduto, ai fini del soccorso e dell’assistenza alla popolazione, ad istituire presso la sede dell’Agenzia regionale di protezione civile, la Direzione Comando e Controllo (Di.Coma.C.), quale organismo di coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, a supporto delle attività del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74 “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a prorogare fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza dichiarato con le richiamate delibere del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, ad istituire un apposito Fondo per la ricostruzione, di seguito denominato per brevità Fondo, ed a nominare i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto Commissari delegati per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti, a favore dei quali è stata, peraltro, autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali su cui assegnare le risorse provenienti dal predetto Fondo;

RILEVATO che con nota prot. USG/0003255 P-4.2.1.SG del 16 luglio 2012 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha confermato la scadenza della fase di prima emergenza al 29 luglio 2012, con conseguente subentro dei Presidenti delle Regioni interessate nella gestione degli interventi di assistenza;

VISTA la notaprot. n. REG. PC72012/EMG0368 del 18 luglio 2012 con cui, nelle more dell’adozione dell’apposita ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile volta a disciplinare le modalità del subentro di cui sopra, l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del suolo e della costa. Protezione civile della Regione Emilia-Romagna ha fornito alcune preliminari indicazioni organizzative al fine di assicurare la prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di assistenza alla popolazione;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 15 del 1 agosto 2012, con la quale, acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni-Commissari delegati, si dispone che:

- le funzioni e le attività della Di.Coma.C., istituita con OCDPC n. 3/2012, cessano alla data del 2 agosto 2012;

- alla medesima data cessano anche le funzioni dei “Soggetti responsabili dell’assistenza alla popolazione”, individuati con OCDPC n. 1/2012 e OCDPC n. 3/2012 (per la Regione Emilia-Romagna, il Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile) ai quali subentrano i Presidenti delle Regioni interessate, in qualità di Commissari delegati, ai sensi del D.L. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012;

- in particolare, il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, ai fini delle attività di assistenza alla popolazione, si avvale dell’Agenzia Regionale;

- le contabilità speciali, di cui all’art. 7, comma 2, dell’OCDPC n. 1/2012 e all’art. 7, comma2, dell’OCDPC n. 3/2012, rimangono aperte sino al 31 dicembre 2012 per la liquidazione di tutte le spese autorizzate dalla Di.Coma.C. ed i titolari delle predette contabilità provvedono alla rendicontazione delle spese, ai sensi dell’art. 5, comma 5-bis, della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

- gli oneri finanziari derivanti dalla prosecuzione delle attività emergenziali, con particolare riferimento alle attività di accoglienza ed assistenza alla popolazione, gravano sul Fondo, nei limiti delle risorse allo scopo individuate dai Commissari delegati, con propri provvedimenti, nell’ambito della quota del citato Fondo prevista dal D.P.C.M. 4 luglio 2012 per ciascuna delle tre Regioni interessate;

RICHIAMATE le proprie ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, come modificata con ordinanza n. 19 del 7 agosto 2012, n. 21 del 10 agosto 2012 e n. 52 del 9 ottobre 2012, come modificata con ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012, con le quali, al fine di assicurare la prosecuzione fino al 30 novembre 2012 da parte dei Vigili del Fuoco delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), nei limiti dei contingenti del personale ivi specificati, è stata programmata una spesa di € 6.505.200,00;

RICHIAMATE le proprie note:

- prot. n. CR.2012.0002133 del 30/08/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da propria Ordinanza n. 21 del 10 Agosto 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisionali urgenti svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia per il mese di settembre;

- prot. n. CR.2012.0005773 del 29/10/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da propria Ordinanza n. 21 del 10 Agosto 2012, sono stati ratificati gli interventi provvisionali urgenti eseguiti dal 10 agosto al 30 settembre a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nella provincia di Ferrara;

- prot. n. CR.2012.0005774 del 29/10/2012 con la quale, in applicazione di quanto disposto da propria Ordinanza n. 21 del 10 Agosto 2012, sono stati autorizzati gli interventi provvisionali urgenti svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nelle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia per il mese di ottobre;

RICHIAMATA la nota prot. n. PC.2012.0022298 del 03/12/2012 con la quale il Direttore dell’Agenzia Regionale di protezione civile richiede la disponibilità alla Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per rinforzare il presidio delle unità dei Vigili stessi presso il Comune di Concordia sulla Secchia con ulteriori due squadre; 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il contingente di personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si rende necessario il relativo impiego fino al 20 dicembre 2012, al fine di assicurare senza soluzione di continuità l’esecuzione delle opere provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), l’assistenza specialistica per l’accesso alle cosiddette zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero beni;

DATO ATTO che si rende necessario, pertanto, prevedere con il presente atto la copertura finanziaria degli oneri relativi al personale dei Vigili del Fuoco a partire dal 1 dicembre 2012 e programmare contestualmente per le stesse finalità la relativa spesa fino al 20 dicembre 2012;

DATO ATTO che si rende necessario prevedere fino al 8 dicembre un contingente pari a n. 64 unità e dal 9 al 20 dicembre un contingente pari a n. 76 unità di personale che sarà impiegato per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota;

EVIDENZIATO che per la prosecuzione delle attività di cui trattasi fino al 20 dicembre, gli oneri aggiuntivi sono quantificati in € 512.640,00;

EVIDENZIATO,inoltre, che l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 viene così modificato:

- il “TOT complessivo 30/07 - 31/12 2012” riportato al rigo 4, corrispondente alla voce “Personale dei Vigili del Fuoco”, è pari a € 7.017.840,00 invece della cifra precedentemente prevista dalla ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012 pari a € 6.505.200,00;

- pertanto il “TOTALE ONERI” riportato nell’ultimo rigo è pari a € 60.789.840,00 e non a € 60.277.200,00 come precedentemente indicato nell’ordinanza n. 68 del 9 novembre 2012;

VISTO l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

RITENUTO, pertanto,necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340/2000, considerate le finalità cui rispondono gli interventi in parola che impongono di procedere in via d’urgenza;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile”;

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 “Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di programmare, a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2012, e nei limiti delle somme assegnate allo scrivente in qualità di Commissario delegato, una spesa di € 512.640,00 necessaria ad assicurare senza soluzione di continuità dal 1 al 20 dicembre 2012 l’esecuzione delle opere provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza), l’assistenza specialistica per l’accesso alle cosiddette zone rosse e agli edifici inagibili e il recupero beni;

2. di programmare l’impiego fino al 8 dicembre di un contingente pari a n. 64 unità e dal 9 al 20 dicembre l’impiego di un contingente pari a n. 76 unità di personale che sarà impiegato per la prosecuzione delle attività di assistenza specialistica e degli interventi provvisionali urgenti (demolizioni e messa in sicurezza) oggetto di specifica autorizzazione con propria successiva nota;

3. di modificare l’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 52 del 9 ottobre 2012 come segue:

- il “TOT complessivo 30/07–31/12 2012” riportato al rigo 4, corrispondente alla voce “Personale dei Vigili del Fuoco”, viene modificato da € 6.505.200,00 a € 7.017.840,00;

- il “TOTALE ONERI” riportato nell’ultimo rigo della tabella viene modificato da € 60.277.200,00 a € 60.789.840,00;

4. di rinviare ad appositi atti dello scrivente la definizione delle procedure per l’erogazione, nei limiti della programmazione di spesa di cui al precedente punto 1, delle somme a copertura degli oneri previsti per gli interventi del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

5. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della L. n. 20/1994;

6. di trasmettere la presente ordinanza al Dipartimento della Protezione Civile;

7. di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 10 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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