n.343 del 30.12.2015 (Parte Prima)

Indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate, ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24, sul progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza” (Proposta del consigliere relatore Gian Luigi Molinari su mandato della Commissione I)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Premesso:

- che la Giunta regionale con deliberazione n. 1898 del 24/11/2015 ha deliberato la presentazione del progetto di legge “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza”, pubblicato nel Supplemento Speciale del Bollettino Ufficiale della Regione n. 68 del 27/11/2015;

- che con la suddetta iniziativa la Giunta regionale ha aderito all’istanza presentata dai Consigli comunali di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino, i quali, impossibilitati ad esercitare direttamente l’iniziativa legislativa per la fusione poiché non raggiungono complessivamente la soglia dei 50.000 abitanti richiesta dallo Statuto regionale, hanno fatto pervenire alla Regione formale istanza ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 con la quale hanno richiesto alla Giunta regionale di esercitare l’iniziativa legislativa volta alla istituzione di un nuovo Comune a seguito di loro fusione;

- che tale istanza è pervenuta in data 13 novembre 2015 - prot. PG/2015/0827720 - corredata dalla deliberazione del Consiglio comunale di Borgonovo Val Tidone n. 45 dell’11/11/2015 e dalla deliberazione del Consiglio comunale di Ziano Piacentino n. 30 del 12/11/2015, entrambe approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati così come previsto dall’articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 2000 cui l’articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996 fa rinvio;

- che la Commissione I “Bilancio, affari generali e istituzionali” del Consiglio delle Autonomie locali, convocata in data 24 novembre 2015 per esprimere il parere ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2009, ha espresso parere favorevole all’unanimità;

Visti:

- l’articolo 133, comma 2, della Costituzione che stabilisce che “la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni”;

- l’articolo 50 dello Statuto regionale;

- l’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) che stabilisce che “le Regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate nelle forme previste dalla legge regionale”;

- la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di Comuni) che disciplina il procedimento legislativo di fusione di Comuni e in particolare l’articolo 11 e l’articolo 12, comma 10, che prevede che le spese del referendum consultivo siano a carico della Regione;

- la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;

- l’articolo 27 della legge regionale 26 luglio 2012, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012-2014. Primo provvedimento generale di variazione), che reca in rubrica “Disciplina delle spese dei referendum elettorali e collaborazione con le amministrazioni statali”;

- il progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale recante “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza”, iscritto al protocollo generale dell’Assemblea legislativa con oggetto n. 1685 del 25/11/2015;

Considerato che:

- la Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1898 del 24/11/2015 ha ritenuto sussistenti tutti i presupposti di forma e di sostanza necessari al fine di attivare la procedura di fusione;

- la Commissione Bilancio, Affari generali ed istituzionali, in data 15 dicembre 2015 ha concluso l’esame in sede referente del progetto di legge trasmettendo con nota prot. AL/2015/54437 del 15 dicembre 2015 all’Assemblea legislativa, unitamente al testo licenziato, la proposta di deliberazione in ordine al referendum consultivo, nonché una relazione nella quale, valutate le ragioni che giustificano la fusione proposta e considerato il consenso di tutte le amministrazioni locali interessate, si esprime in senso favorevole all’approvazione del progetto di legge;

- la stessa Commissione propone pertanto all’Assemblea legislativa di proseguire nell’iter procedurale avviato ai sensi della legge regionale n. 24 del 1996;

Vista la legge regionale n. 24 del 1996 ed in particolare:

- l’articolo 11, comma 1 bis, che prevede che l’Assemblea legislativa esamini il testo licenziato dalla Commissione, anche sulla base degli elementi contenuti nella relazione al progetto di legge e dei pareri espressi dagli enti locali interessati, e, prima della votazione finale, deliberi se procedere o meno all’indizione del referendum;

- l’articolo 11, comma 2, lettera a), che dispone che, ai fini della consultazione prevista dall’articolo 133, comma 2 della Costituzione, per popolazione interessata si intenda “tutti gli elettori dei Comuni interessati”;

- l’articolo 11, comma 2 bis, nel quale si dispone che “Fra gli elettori dei Comuni interessati sono inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197”;

- l’articolo 12, comma 1, secondo il quale, qualora l’Assemblea legislativa deliberi l’indizione del referendum, essa definisce il quesito da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato, nonché l’ambito territoriale entro il quale gli elettori sono chiamati a votare;

Dato atto che:

- ai sensi dell’articolo 21, comma 4, dello Statuto regionale, la disciplina applicabile per l’individuazione degli aventi diritto al voto è quella contenuta nella legge regionale n. 24 del 1996, in quanto legge speciale che regola le forme di consultazione delle popolazioni interessate in materia di istituzione di nuovi Comuni, e che pertanto, ai sensi del citato articolo 11, comma 2, lettera a), e comma 2 bis, della legge regionale n. 24 del 1996, gli aventi diritto al voto sono gli “elettori dei Comuni”, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali, ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

- nella delibera di Giunta regionale n. 1898 del 24/11/2015 è riportata l’individuazione di una rosa di possibili denominazioni del nuovo Comune (Borgonovo e Ziano, Borgonovo - Ziano, Val Tidone) così come proposta dai Consigli comunali attraverso le deliberazioni con le quali è stata proposta istanza alla Giunta regionale stessa;

Ritenuto:

- di accogliere la proposta della Commissione assembleare di proseguire nell’iter procedurale di cui alla legge regionale n. 24 del 1996 (parere prot. AL/2015/54437 del 15 dicembre 2015);

- di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate;

Previa votazione palese, all’unanimità dei presenti,

delibera:

a) di procedere all’indizione del referendum consultivo delle popolazioni interessate sul progetto di legge d’iniziativa della Giunta regionale oggetto n. 1685 “Istituzione di nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza”, licenziato dalla Commissione “Bilancio, Affari generali ed istituzionali” nella seduta del 15 dicembre 2015;

b) di definire nei seguenti termini i due quesiti da sottoporre alla consultazione popolare con riferimento al progetto di legge esaminato:

“1) Volete voi che i Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza siano unificati in un unico Comune mediante fusione?

2) Con quale dei seguenti nomi volete sia denominato il nuovo Comune?

a) Borgonovo e Ziano;

b) Borgonovo - Ziano;

c) Val Tidone”;

c) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 133, comma 2, della Costituzione e dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996, partecipano al referendum consultivo gli elettori dei Comuni di Borgonovo Val Tidone e Ziano Piacentino nella Provincia di Piacenza, interessati alla fusione, per tali intendendosi coloro che, in base alla vigente disciplina statale, godono del diritto di elettorato attivo per le elezioni amministrative comunali ivi inclusi i residenti che siano cittadini di uno dei Paesi appartenenti all'Unione europea, che votano ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197;

d) di trasmettere la presente deliberazione al Presidente della Giunta regionale per l’indizione del referendum;

e) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. 

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