n.324 del 16.12.2015 periodico (Parte Seconda)

Deliberazione n. 2061/2009 concernente le procedure per la notifica di attività con metodo biologico. Adeguamento della procedura in seguito a modifiche introdotte dalla normativa nazionale sulla informatizzazione

IL RESPONSABILE

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2061 del 14 dicembre 2009 avente per oggetto "Reg. (CE) n. 834/2007 e L. R. n. 28/1997 concernenti norme per il settore biologico. Criteri e procedure per la notifica di attività e per l'iscrizione nell'elenco degli operatori dell'agricoltura biologica della Regione Emilia-Romagna. Disciplina del flusso informativo relativo al sistema di controllo";

Considerato che la citata delib erazione approva, fra l’altro:

  • l'istituzione del sistema AGRIBIO per la compilazione e presentazione della notifica di attività con metodo biologico, allineata con le informazioni presenti nel fascicolo aziendale;
  • le procedure - disciplinate nell'allegato A - per la presentazione della notifica di attività con metodo biologico attraverso il sistema AGRIBIO;
  • la relativ a modulistica, di cui all'allegato B e C, per la presentazione della notifica e del recesso di attività con metodo biologico nella Regione Emilia-Romagna;

Richiamata la determinazione n. 8321 del 7 luglio 2011, con la quale – a seguito delle modifiche normative – sono stati sostituiti gli allegati alla deliberazione n. 2061 del 2009 per adeguare la procedura di notifica, predisporre la modulistica per la nuova attività di acquacoltura biologica ed aggiornare quella relativa alle attività di preparazione e d'importazione;

Atteso che per tali tipologie di attività:

  • la notifica viene redatta compilando il modulo cartaceo;
  • l’amministrazione regionale effettua d’ufficio l’inserimento dei dati nell'archivio di AGRIBIO, svolgendo la verifica della corrispondenza delle informazioni inserite con i dati presenti in Anagrafe delle aziende agricole;

Visto il Decreto Ministeriale n. 2049 del 1° febbraio 2012 “Disposizioni per l’attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell’art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91”;

Considerato che con tale decreto ministeriale si è proceduto all'istituzione del Sistema Informativo Biologico (SIB), integrando i relativi sistemi informativi regionali esistenti, sulla base delle disposizioni vigenti per i servizi di cooperazione applicativa della Pubblica Amministrazione;

Preso atto che l'art. 4 del citato DM prevede che:

  • gli operatori debbano costituire, quale atto preliminare alla presentazione della notifica il Fascicolo Aziendale disciplinato dal DPR n. 503 del 1 dicembre 1999;
  • per i preparatori e importatori - definiti all’art. 2, lett. c)del Reg. (CE) n. 889 del 2008 - che svolgono, in maniera esclusiva e senza la conduzione di alcuna superficie agricola, l’attività di cui all’art. 2, lett. i) del citato decreto, il Fascicolo Aziendale contenga le informazioni anagrafiche di base;

Richiamati, altresì:

  • la nota Mipaaf n. 34328 del 7 agosto 2013 con la quale è stato dato avvio alla cooperazione applicativa ed è stato richiesto che le informazioni di notifica presenti nel sistema regionale AGRIBIO siano inviate telematicamente al SIB;
  • il Decreto Ministeriale n. 7869 del 3 febbraio 2014 “Entrata in vigore delle disposizioni concernenti la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d’acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e relative modalità di presentazione”;

Considerato che:

  • per le notifiche presentate in modalità cartacea - per consentire l'invio dei dati al sib - è stato necessario procedere al caricamento manuale delle notifiche nel sistema informativo regionale;
  • ciò ha reso necessario l'apertura in Anagrafe, d'ufficio e in via transitoria, di un fascicolo aziendale informatico per ciascun operatore, contenente le informazioni anagrafiche di base;

Dato atto che si è concluso positivamente l'invio delle notifiche al SIB, ritenendo concluso l'intervento transitorio della Regione in merito all'apertura dei fascicoli aziendali anagrafici;

Atteso che l'aggiornamento e la gestione del fascicolo aziendale spetta al singolo operatore, in conformità a quanto disciplinato dal DPR n. 503 del 1999 e dal Regolamento regionale 17 settembre 2003, n. 17 “ Disciplina dell'Anagrafe delle Aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, il quale prevede - all'art. 6 - che il titolare dell'impresa si iscriva all'Anagrafe e che affidi ad un Centro di Assistenza Agricola (C.A.A.)convenzionato la gestione - tramite mandato – del proprio fascicolo;

Ritenuto:

  • pertanto, di non procedere all'aggiornamento del fascicolo aperto d'ufficio e in via transitoria, al fine di consentire l'aggiornamento del SIB;
  • di consentire all'operatore la consultazione del fascicolo, fino al trasferimento della gestione del medesimo al CAA prescelto;

Atteso che:

  • a seguito dell'entrata in vigore delle norme del D.M. n. 2049 del 2012 richiamato, sono state svolte le verifiche sulla funzionalità e sull'efficacia del programma AGRIBIO, evidenziando la necessità di ulteriori modifiche del software, rispetto a quelle già disposte e realizzate con la determinazione n. 8321 del 2011;
  • sono state introdotte modifiche al sistema AGRIBIO per l'allineamento, in particolare, dell'organizzazione dei dati e delle codifiche alle specifiche nazionali e per l’introduzione e l'aggiornamento della funzionalità di compilazione della notifica per le attività di acquacoltura, di preparazione e di importazione;
  • tali modifiche incidono su quelle già introdotte con la determinazione n. 8321 del 2011;

Visto che è ancora in corso a livello nazionale la modifica delle procedure per la gestione - anche informatizzata - del settore biologico;

Dato atto che a seguito del completamento di tale processo sarà necessario adeguare ulteriormente le procedure regionali, in coerenza con le indicazioni nazionali;

Preso atto che il sistema AGRIBIO consente, attualmente, la compilazione della notifica di attività con metodo biologico per tutte le tipologie di attività previste;

Ravvisata l'opportunità, per garantire la corretta compilazione delle notifiche e l'interscambio dei dati con il SIB, che gli operatori biologici utilizzino unicamente la procedura informatica tramite AGRIBIO in luogo della modulistica cartacea;

Dato atto che nel richiamato allegato A, al punto 1.4 “Invio all'Amministrazione regionale” si disciplinano le modalità di presentazione della notifica e si specifica che “qualora la notifica sia stata compilata con l’applicativo AGRIBIO e non pervenga con tempestività il formato cartaceo debitamente sottoscritto, la presentazione avvenuta per via telematica non produce alcun effetto.”;

Preso atto che la tardiva presentazione della notifica può impedire il rispetto delle tempistiche per i successivi adempimenti procedurali, quali la trasmissione al SIB, l'effettuazione della visita ispettiva e l'emissione del documento giustificativo, previsti dal D.M. n. 2049/2012;

Ritenuto che a tali adempimenti sono collegate le istruttorie per la concessione dei contributi, previsti dal nuovo Programma di Sviluppo Rurale;

Considerato:

  • opportuno consentire la notifica unicamente attraverso la compilazione del sistema informatico AGRIBIO, non accettando le notifiche compilate esclusivamente su moduli cartacei, per garantire la corretta compilazione delle notifiche e l'interscambio dei dati con il SIB;
  • che - attualmente - la mancata regolarizzazione della della notifica compilata con l’applicativo AGRIBIO e non sottoscritta digitalmente, equivale a mancata presentazione della medesima, proprio perché non sottoscritta;
  • è necessario fissare un termine entro il quale tale regolarizzazione debba essere effettuata;
  • che possa essere ritenuto congruo un periodo di 20 (venti) giorni per procedere alla regolarizzazione della notifica;

Ritenuto, pertanto, necessario:

  • mantenere valida unicamente la procedura prevista nel punto 1.3.1 - Utilizzo della web application AGRIBIO dell'allegato A della deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituita con determinazione n. 8321 del 2011 e dichiarare conseguentemente non più applicabile la procedura di cui al punto 1.3.2 - Compilazione con modalità cartacea del citato allegato;
  • modificare la disciplina delle modalità di presentazione e di regolarizzazione della notifica, contenute al punto 1.4 “Invio all'Amministrazione regionale” del citato allegato A, adeguandole anche alle disposizioni normative previste dall'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e dall'art. 65 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;
  • confermare - nelle more della piena operatività del progetto @e.bollo, che consente il pagamento dell'imposta di bollo con strumenti di pagamento elettronico - la modalità di trasmissione cartacea per le notifiche che richiedono la regolarizzazione dell'imposta di bollo;
  • fissare in 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della notifica compilata attraverso AGRIBIO, il periodo entro il quale deve pervenire la documentazione per la regolarizzazione della firma e dell'imposta di bollo;
  • procedere all'archiviazione nel caso in cui il termine trascorra inutilmente ed informare l'operatore della avvenuta archiviazione;

Atteso che il punto 6) del dispositivo della deliberazione n. 2061 del 2009 stabilisce che le modifiche ed integrazioni di carattere tecnico-gestionale, necessarie per razionalizzare e adeguare la procedura alle modificazioni introdotte dalla normativa comunitaria e nazionale, possano essere disposti con atto del dirigente del Servizio Valorizzazione delle Produzioni, le cui competenze sono oggi attribuite al Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazioni di filiera;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
  • le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
  • n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l’assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
  • n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l’altro, è stato modificato l’assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
  • la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 31 marzo 2015 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti e prorogati nell'ambito delle direzioni generali - Agenzie - Istituto”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

  1. di stabilire che la notifica di attvità con metodo biologico venga presentata unicamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico AGRIBIO, di cui al punto 1.3.1 “Utilizzo della web application AGRIBIO” dell'allegato A della deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituita con determinazione n. 8321 del 2011;
  2. di dichiarare non più applicabile la procedura di cui al punto 1.3.2 “Compilazione con modalità cartacea” dell'allegato A, richiamato al precedente punto 1.;
  3. di stabilire, conseguentemente, che non sono più accettate le notifiche compilate con modalità esclusivamente cartacea;
  4. di integrare la disciplina delle modalità di presentazione e di regolarizzazione della notifica, contenute al punto 1.4 “Invio all'Amministrazione regionale” dell'allegato A, inserendo il punto “e bis) invio del file, tramite email o PEC, contenente la scansione del documento pdf - prodotto dal sistema - sottoscritto dall'operatore o dal rappresentante legale o da qualunque altro soggetto legittimato, unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità”;
  5. di confermare, qualora sia richiesto di regolarizzare l'imposta di bollo, in attesa della piena operatività del progetto @e.bollo, la modalità di trasmissione cartacea;
  6. di fissare in 20 (venti) giorni, decorrenti dalla data di protocollazione della notifica compilata attraverso AGRIBIO, il periodo entro il quale deve pervenire la documentazione per la regolarizzazione della firma e dell'imposta di bollo;
  7. di procedere all'archiviazione nel caso in cui il termine di cui al punto 6) trascorra inutilmente, senza che sia pervenuta la documentazione sottoscritta e in regola con l'imposta di bollo;
  8. di dare atto che il fascicolo aziendale è aggiornato da ciascun operatore, conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003;
  9. di dare atto che non sono più utilizzabili gli allegati B ed E – di cui alla deliberazione n. 2061 del 2009, come già sostituito ed integrato con determinazione n. 8321 del 2011 - recanti la modulistica per la presentazione della notifica di attività con metodo biologico nella Regione Emilia-Romagna;
  10. di rinviare a successivo atto gli ulteriori adeguamenti delle procedure regionali, in coerenza con le indicazioni nazionali, a seguito del completamento del processo di revisione;
  11. di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul portale Ermesagricoltura.

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