n.203 del 30.07.2025 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 - Istituzione di zona soggetta a limitazioni ai sensi dell'art. 51 nel comune di Grizzana Morandi (BO) fino al termine della stagione venatoria 2025/2026

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l’art. 10, comma 1, a norma del quale l'intero territorio agro-silvo-pastorale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, nonché i seguenti commi del predetto articolo:

  • il comma 3, secondo cui il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato, per una quota dal 20% al 30%, a protezione della fauna selvatica e nelle predette percentuali sono ricompresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;
  • il comma 9, secondo cui ogni zona vincolata dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, secondo disposizioni impartite dalle Regioni, apposte a cura dell’ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato alla gestione della singola zona;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;

- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale n. 1 del 26 febbraio 2016 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni sopra esplicitato;

Richiamati in particolare della sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016:

- l’art. 3, che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla Legge Regionale n. 6/2005;

- l’art. 5, il quale dispone:

  • al comma 1, che l'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale;
  • al comma 2, lett. d), che il piano faunistico-venatorio regionale riguarda, tra l’altro, la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;

- l’art. 51, il quale dispone che la Regione può vietare o ridurre la caccia in tutto il territorio o in parte di esso, per periodi stabiliti, a determinate specie di fauna selvatica per motivate ragioni connesse alla gestione faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità;

Vista la “Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna” di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 1036/1998, così come modificata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;

Dato atto che, con riferimento alla citata Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, è stato elaborato il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023”, approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e successivamente prorogato con deliberazione n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”;

Vista la nota del Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Bologna e Ferrara, trattenuta agli atti del Settore Attività faunistico–venatorie, pesca e acquacoltura con prot. n. 0592794.I del 16 giugno 2025, precisata con nota prot. n. 673191.I dell’8 luglio 2025, con cui è stato richiesto di disporre provvedimenti limitativi dell’esercizio venatorio, ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994:

- nell’area, sita nel Comune di Grizzana Morandi (BO) corrispondente alla già Zona di Rifugio denominata “Palazzo Prada”, istituita con propria deliberazione n. 1289 del 26 luglio 2023 per la stagione venatoria 2023/2024 e prorogata con deliberazione n. 927 del 27 maggio 2024 fino al termine della stagione venatoria 2024/2025 appena conclusa;

- nell’area, ricadente nel Comune di Grizzana Morandi (BO), esclusa dal rinnovo dell’Azienda Faunistico Venatoria “Nuova Castel Merlino” disposto con determinazione n. 9888 del 26 maggio 2025 dello stesso Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti di Bologna e Ferrara;

Preso atto che la citata richiesta è fondata sulla necessità di tutelare le presenze faunistiche di ungulati che, a seguito della scadenza del vincolo di protezione sulla ex Zona di Rifugio “Palazzo Prada” e dell’esclusione dell’indicata area dal rinnovo dell’Azienda Faunistico Venatoria “Nuova Castel Merlino”, sarebbero altrimenti esposte ad una significativa pressione venatoria conseguente all’apertura di tali aree alla caccia programmata, anche in considerazione della collocazione territoriale delle aree medesime, intercluse da istituti faunistici con finalità privata;

Preso atto, altresì, dell’esigenza di consolidare, in particolare, le popolazioni di cervo e capriolo e di evitare un’azione di disturbo a tali specie con conseguente spostamento delle stesse in area cacciabile durante la stagione venatoria, considerato oltretutto che per il capriolo i censimenti in zone limitrofe restituiscono densità al di sotto di quelle previste come obiettivo dal Piano Faunistico-venatorio regionale vigente;

Preso atto altresì della contiguità delle due aree sopra individuate, contraddistinte da un contesto territoriale omogeneo senza soluzione di continuità;

Ritenuto di procedere all’istituzione di una zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 denominata “Palazzo Prada”, nel Comune di Grizzana Morandi (BO), costituita dalle due aree sopra individuate, così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, altresì di stabilire sull’indicata zona il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994 e le catture qualora ne sia accertata la necessità e ne ricorrano le condizioni, anche al fine di prevenire i danni da fauna sulle colture agricole;

Atteso che l’istituzione di aree soggette a limitazione ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 persegue l’interesse pubblico della tutela della fauna selvatica anche in relazione ad esigenze particolari di gestione faunistica determinate da condizioni ambientali o di prossimità con altri istituti a valenza ambientale;

Ritenuto, inoltre, anche alla luce della Legge Regionale n. 13/2015 e dei provvedimenti di riordino sopra richiamati, di prevedere, in attuazione del disposto di cui all'art. 40 della Legge Regionale n. 13/2015 che la Città Metropolitana di Bologna assicuri, tramite il proprio personale, le attività di vigilanza dell’area di limitazione istituita con il presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, opportuno stabilire che il vincolo di protezione della zona soggetta a limitazione ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 abbia validità corrispondente a quella del Piano Faunistico venatorio vigente e, dunque, fino al termine della stagione venatoria 2025/2026;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la propria deliberazione n. 110 del 27 gennaio 2025 “PIAO 2025. Adeguamento del PIAO 2024/2026 in regime di esercizio provvisorio”;

- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di Stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia”;

- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per fare fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;

- n. 2376 del 23 dicembre 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1° gennaio 2025”;

- n. 2378 del 23 dicembre 2024 “Esercizio provvisorio. Proroga di termini organizzativi”;

- n. 608 del 22 aprile 2025 “Proroga incarichi di direzione generale e di agenzia in attesa della conclusione del processo di costituzione dell'elenco dei candidati idonei per ricoprire incarichi e riorganizzazione”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017, ora sostituita dalla citata deliberazione n. 2376/2024;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto altresì dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Rapporti con la UE Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di istituire la zona soggetta a limitazioni ai sensi dell’art. 51 della Legge Regionale n. 8/1994 denominata “Palazzo Prada” nel Comune di Grizzana Morandi (BO), così come rappresentata nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire, sulla zona di cui al punto 1, il divieto di tutte le forme di caccia e di ogni forma di immissione e di consentire le attività di controllo nelle forme previste all’art. 19 della Legge n. 157/1992 e all’art. 16 della Legge Regionale n. 8/1994, nonché le catture qualora ne sia accertata la necessità e ne ricorrano le condizioni anche al fine di prevenire i danni da fauna selvatica sulle colture agricole;

3. di definire che il vincolo di protezione della zona soggetta a limitazione di cui al precedente punto 1 abbia validità corrispondente a quella del Piano Faunistico-venatorio regionale vigente e, dunque, fino al termine della stagione venatoria 2025/2026;

4. di dare atto che le attività di vigilanza e controllo sulla zona soggetta a limitazione sono assicurate dalla Città Metropolitana di Bologna tramite il proprio personale ai sensi dell’art. 40 della Legge Regionale n. 13/2005;

5. di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

6. di disporre, infine, la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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