n.157 del 26.05.2021 periodico (Parte Seconda)

Demanio idrico acque, R.R. n.41/2001 art. 27 e 31 - SICIM SpA - Domande 30 07 2015 di rinnovo e 20.01.2021 di variante di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso igienico, antincendio e irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Busseto (PR), loc. Capoluogo. Rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione. Proc. PR11A0033/15RN01. SINADOC 3378

Sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire all’azienda SICIM SPA con sede in Busseto (PR), indirizzo Pec sicimspa@legalmail.i, c.f. 00143470342, il rinnovo la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PR11A0033/15RN01, ai sensi 2 dell’art. 5 e ss., R.R. 41/2001, con le caratteristiche descritte nel disciplinare allegato;

di assentire la variante sostanziale richiesta consistente nell inserimento di un ulteriore punto di prelievo (pozzo 2 che verrà dedicato come pozzo di back-up ma limitatamente agli usi irriguo aree verdi e lavaggio automezzi), e l’aumento del volume annuo di prelievo fino ad un massimo pari a 6068,3 mc/anno;

3. di stabilire che la concessione è rinnovata fino al 31/12/2030;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario che sostituisce e annulla i precedenti; (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione, parte integrante della Determina DET-AMB-2021-1942 del 21/4/2021 (omissis)

Articolo 5 - Durata della Concessione/Rinnovo/Rinuncia

1. La concessione è valida fino al 31/12/2030.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell’obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all’Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all’Amministrazione concedente, fermo restando l’obbligo di pagare il canone fino al termine dell’annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all’Amministrazione concedente l’intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell’utenza, ai fini dell’archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale. (omissis)

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