n.151 del 05.06.2013 periodico (Parte Seconda)
Disciplinare di produzione delle piante micorizzate con tartufo certificata
IL RESPONSABILE
Visti:
- la L.R. 2 settembre 1991, n. 24, recante “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale” e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante “Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione”;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante “Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione;
- il D.M. 27 settembre 2007, recante “Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 212 del 27 febbraio 2012, recante “Disposizioni in materia di produzione di piante micorrizate con tartufo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 2 settembre 1991, n. 24”;
- la propria determinazione n. 2793 del 07/03/2012, recante “Disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo certificate”;
Dato atto:
- che la L.R. n. 24/1991 disciplina la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi nel territorio regionale, promuovendo lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell’ambito della tutela e della conservazione ambientale;
- che in particolare l’art. 7 della L.R. n. 24/1991, così come modificato dalla L.R. 5 aprile 2011, n. 2, prevede:
- che la produzione vivaistica di piante tartufigene sia assoggettata alla disciplina di cui alla legge regionale n. 3/2004 e alla Legge regionale n. 10/2007;
- che la Regione con proprio atto istituisce la certificazione delle piante tartufigene, prevedendo il relativo disciplinare di produzione;
- che la deliberazione della Giunta regionale 27 febbraio 2012, n. 212, ha definito specifiche disposizioni relativamente al processo di certificazione di piante micorrizate con tartufo e alle modalità utilizzate per il controllo delle piante micorizzate, prevedendo tra l’altro che compete al Servizio fitosanitario la predisposizione del disciplinare di produzione e la definizione di criteri e modalità di produzione delle piante micorrizate certificate nonché la definizione delle modalità attraverso le quali le imprese interessate possono presentare richiesta di autorizzazione alla produzione di piante micorrizate certificate;
- che con propria determinazione n. 2793 del 07/03/2012 il Responsabile del Servizio Fitosanitario ha provveduto ad approvare il disciplinare di produzione delle piante micorrizate con tartufo certificate;
Rilevato che, sulla base dell’esperienza maturata durante il primo anno di applicazione, è emersa l’esigenza di rivedere alcuni punti del suddetto disciplinare, al fine di semplificare le procedure e di ridurre il numero degli allegati presenti nella precedente determinazione;
Ritenuto di provvedere in merito, ridefinendo con il presente atto il corretto processo produttivo, la corretta micorrizazione con tartufo e le modalità di apposizione del cartellino-certificato, annullando e sostituendo la determinazione n. 2793 del 7/3/2012;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l’assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell’Agricoltura;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di adottare le definizioni tecniche relative al disciplinare di produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'Allegato I, parte integrante della presente determinazione;
3) di approvare il disciplinare per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'allegato II, parte integrante della presente determinazione;
4) di approvare altresì la scheda di valutazione di un lotto di piante micorrizate con tartufo, così come definita nell'Allegato III, parte integrante della presente determinazione;
5) di definire le caratteristiche del cartellino-certificato da apporre alle piante micorrizate con tartufo certificate, così come riportato nell'Allegato IV, parte integrante della presente determinazione;
6) di definire altresì i dati da riportare nel “Registro del materiale per l’inoculazione e delle piante certificate”, così come riportato nell'Allegato V, parte integrante della presente determinazione;
7) di prevedere che le imprese vivaistiche interessate, per poter apporre il “cartellino-certificato” debbano rispettare le scadenze e le tempistiche stabilite dal disciplinare di cui al punto 3;
8) di stabilire che le imprese vivaistiche, per poter produrre piante micorrizate certificate, devono presentare richiesta di autorizzazione al Servizio Fitosanitario utilizzando l’apposita modulistica;
9) di stabilire che le imprese vivaistiche, per essere autorizzate a produrre piante micorrizate certificate delle specie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, devono essere autorizzate anche a produrre piante forestali ai sensi della L.R. 6 luglio 2007, n. 10;
10) di stabilire infine che le imprese vivaistiche interessate, in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, debbano presentare domanda al Servizio Fitosanitario utilizzando la modulistica appositamente predisposta;
11) di dare atto che tutta la modulistica predisposta dal Servizio Fitosanitario per la produzione di piante micorrizate con tartufo certificate è reperibile nel sito internet della Regione Emilia-Romagna, nel portale “Agricoltura”, nel sito tematico “Avversità delle piante”, link “Modulistica”, link “Piante-micorrizate”;
12) di revocare la propria determinazione n. 2793 del 7/3/2012;
13) di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
Si ricorda che la vendita di piante dichiarate micorrizate con tartufo non conformi al disciplinare di cui al punto 2) sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera s-ter) del L.R. 2 settembre 1991, n. 24.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi