SUPPLEMENTO SPECIALE n. 135 del 23.05.2012

Relazione

Premessa

I nidi e i servizi per la prima infanzia dell’Emilia-Romagna rappresentano una ricchezza per l’intera società regionale.

E’ proprio da questa consapevolezza, e dall’esigenza di far corrispondere le norme alla realtà che essa ha contribuito a creare, che nasce l’esigenza di aggiornare la legge regionale 1 del 2000.

Dal 2000 (e anche dal 2004, data della precedente, organica revisione della materia) sono cambiate le condizioni sociali ed economiche dell’intero Paese e della Regione, si è sviluppata una sempre maggiore richiesta di deburocratizzazione e semplificazione delle procedure e sono state emanate norme regionali e statali, in materia di assetto istituzionale e del territorio, nonché generali sull’infanzia e l’adolescenza, delle quali occorre tener conto.

Questo progetto di legge è volto ad aggiornare le norme della legge e, in prospettiva, quelle delle direttive attuative, a queste nuove condizioni ed esigenze, nell’ottica della semplificazione sia a livello normativo che a livello amministrativo.

I nidi d’infanzia sono i servizi educativi più complessi e quelli più richiesti dalle famiglie, ma sul nostro territorio si sono sviluppati anche altri servizi, che è necessario tenere in rete con i nidi, nonché iniziative autonome delle famiglie che, se lo desiderano, devono potere interagire con il sistema integrato dei servizi educativi.

I servizi domiciliari, che nella legge regionale n. 1 erano considerati sperimentali, sono oggi una realtà diffusa e consolidata, che è opportuno far transitare tra i servizi “ordinari”.

Rimane comunque un’esigenza da soddisfare consentire sperimentazioni innovative, nell’ottica dell’ampliamento dell’offerta e della massima flessibilità.

L’esigenza di semplificazione amministrativa e i recenti orientamenti legislativi anche statali, inducono a semplificare il sistema e a riallocare alcune funzioni al livello distrettuale: la Commissione tecnica provinciale, che aveva funzioni consultive di secondo livello, assume un configurazione distrettuale e funzioni istruttorie dirette.

Inoltre, in tutto il testo del progetto di legge, in attuazione dello Statuto regionale, si modifica la dicitura “Consiglio regionale” in “Assemblea legislativa regionale”.

Illustrazione degli articoli

Il presente progetto di legge è composto da 29 articoli, dei quali si riporta, di seguito, la sintesi del contenuto.

Articoli 1, 8, 25

Si propone un semplice aggiornamento dei riferimento normativi del testo vigente della legge n. 1, in attuazione dello Statuto regionale, modificando la dicitura “Consiglio regionale” in “Assemblea legislativa regionale”.

Articolo 2

L’articolo modifica l’articolo 2, e prevede l’eliminazione di indicazioni di eccessivo dettaglio, che troveranno nella direttiva attuativa la loro sede più propria.

Articolo 3

L’articolo prevede la sostituzione dell’articolo 3.

I servizi domiciliari, cioè quelli che si svolgono presso la casa dell’educatrice o delle famiglie, nel 2000 erano proposti dalla legge come sperimentali, per la loro diversità con il nido e con gli stessi servizi integrativi, che pure ricevevano nella legge n. 1 la loro prima legittimazione normativa.

In seguito alla “sperimentazione” di questi anni, è ora possibile fare un bilancio e attrarre i servizi che nel frattempo si sono diffusi sul territorio nell’ambito dei servizi “ordinari”, lasciando aperta la possibilità di sperimentazione, senza definirne per legge tipologia e requisiti, demandando la descrizione analitica alla relativa direttiva regionale di applicazione.

Articolo 4

Questo articolo sostituisce l’articolo 4.

Conseguentemente alla scelta di attrarre i servizi domiciliari tra quelli ordinari e per consentire a quelli sperimentali di giovarsi del raccordo con il territorio, nell’ottica di una “comunità educante”, il sistema è integrato con queste ulteriori tipologie di servizi.

Articoli 5 e 6

In questi articoli, di modifica degli articoli 6 e 7 del testo vigente della legge n. 1, si ribadisce il principio di non discriminazione negli accessi ai servizi pubblici o a finanziamento pubblico, anche attraverso il riferimento alla Legge 28 luglio 2008, n. 14.

I nidi aziendali ed interaziendali, originariamente individuati attraverso la citazione della legge dello stato che li finanziava, oggi sono una realtà del tutto indipendente dai finanziamenti, e che dunque è possibile individuare direttamente.

Articolo 7

In questo articolo, di modifica dell’articolo 9, si aggiorna, in conformità con il nuovo testo dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la procedura per l’attivazione di servizi ricreativi, sostituendo la denuncia di inizio attività con la segnalazione certificata.

Articolo 8

In un’ottica di semplificazione viene eliminata, all’articolo 10, l’approvazione dei programmi provinciali da parte della Regione.

Articolo 9

In seguito alla soppressione della Commissione tecnica provinciale (articolo 18), è soppressa, all’articolo 11, la corrispondente funzione della Provincia.

Articolo 10

Si dà rilievo di legge, all’articolo 12 della legge n. 1, al coinvolgimento dei coordinatori pedagogici nella formazione del personale e nella qualificazione dei servizi.

Articolo 11

Si specifica, all’articolo 13, che l’obbligo di vigilanza igienico sanitaria delle AUSL sussiste anche nei confronti dei servizi ricreativi, più chiaramente che nella formulazione vigente della norma.

Articoli 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25

Il contenuto di questi articoli si sostanzia in semplici riscritture, all’interno di diversi articoli delle legge n. 1 del 2000, che recepiscono le modifiche normative e quelle apportate dal progetto di legge.

Articolo 15

E’ prevista una modifica all’articolo 19.

Le linee guida sono strumenti più adatti delle direttive, previste nel testo del vigente articolo 19, all’approvazione delle metodologie di valutazione dei servizi, strumenti squisitamente tecnici.

Articolo 18

In questo articolo si propone, all’articolo 23, la sostituzione della Commissione tecnica provinciale con una nuova commissione di livello distrettuale, ambito ottimale per le funzioni di programmazione territoriale.

Ne viene indicata la composizione minima, mutuata da quella delle Commissioni tecniche provinciali. Coerentemente con la scelta di fondo indicata all’inizio, le modalità di raccordo dei Comuni ai fini della nomina sono demandate a successiva direttiva.

Questo articolo contiene il principale elemento di semplificazione amministrativa volta ad unificare, in un unico organismo a livello distrettuale, compiti prima distribuiti su due livelli (comunale o sovracomunale e provinciale).

Articolo 23

Il presente articolo sostituisce l’articolo 29 della legge n. 1.

La necessità di titoli di studio omogenei per gli educatori di tutti i servizi educativi è garanzia di qualità ed è uno degli elementi che consente di parlare di sistema integrato di offerta dei servizi.

Articolo 24

La modifica al comma 3 dell’articolo 30 introduce la necessità che anche il personale addetto ai servizi generali partecipi agli incontri periodici previsti all’interno del servizio, ribadendo così l’opportunità e il necessario sostegno al lavoro di gruppo tra tutte le componenti del personale operante nei servizi.

Articolo 26

Caratteristica peculiare del “sistema” emiliano-romagnolo, il coordinatore pedagogico ha in questi anni svolto una funzione fondamentale di “perno” dei servizi dal punto di vista culturale, tecnico ed organizzativo, che è necessario valorizzare ed utilizzare per promuovere l’allargamento del sistema in un’ottica di qualità sostenibile. L’articolo in questione, modifica, nel senso sopra richiamato, l’articolo 33.

Articolo 27

Si tratta del necessario aggiornamento del testo dell’articolo 37, tramite dell’eliminazione di norme transitorie oggi superate.

Articolo 28

Si tratta delle norme transitorie rese necessarie dalla soppressione delle Commissioni tecniche provinciali.

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