n.293 del 13.10.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Deliberazioni n. 134/2019 e n. 1939/2019. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica. Integrazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

 Richiamate:

- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;

Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie di cui alla citata L.R. n. 13/2015 ha imposto una revisione dell'intero articolato della sopra richiamata L.R. n. 8/1994;

Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 "Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”. Abrogazione della Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 3 “Disciplina dell’esercizio delle deroghe prevista dalla Direttiva 2009/147/CE”";

Richiamato in particolare l'art. 17 della citata L.R. n. 8/1994 che prevede:

- al comma 1 che siano a carico della Regione gli oneri per i contributi relativi ai danni da fauna selvatica arrecati dalle specie cacciabili o da sconosciuti nel corso dell'attività venatoria qualora siano provocati nelle zone di protezione di cui all'art. 19 della medesima L.R. n. 8/1994 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali, comprese quelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l'esercizio venatorio;

- al comma 2 che la Regione conceda contributi per gli interventi di prevenzione e per l'indennizzo dei danni:

- provocati da specie cacciabili di cui all’art. 18 della legge statale, all’interno delle zone di protezione di cui all'art. 19 della citata L.R. n. 8/1994, nei parchi e nelle riserve naturali regionali, nonché nelle aree contigue ai parchi dove non è consentito l’esercizio venatorio;

- provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie protette, o da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse;

- al comma 3, fra l’altro, che l’entità dei contributi sia determinata con legge regionale di approvazione del bilancio di previsione. I contributi sono concessi entro i limiti di disponibilità delle risorse previste e nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti;

Richiamata altresì la Legge Regionale 7 aprile 2000, n. 27 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina", così come modificata dalle Leggi Regionali n. 17/2015 e n. 1/2016, ed in particolare l’art. 26 che prevede:

- al comma 1 che la Regione, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, indennizzi gli imprenditori agricoli per perdite di capi di bestiame causate da cani randagi o inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio;

- al comma 2 che la misura del contributo e le modalità di erogazione siano definite nel medesimo atto di cui all’art. 17 della citata L.R. n. 8/1994 ferma restando l’istituzione di un apposito capitolo di bilancio regionale;

Richiamati inoltre:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ed in particolare gli artt. 107 e 108 della Parte Terza, Titolo VII, Capo I, sez. 2 relativa agli aiuti concessi dagli Stati membri;

- gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/1) ed in particolare i punti:

- 1.1.1.1 “Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria” ed in particolare il punto (144) lett.(g) relativo, tra l'altro, agli investimenti finalizzati alla prevenzione dei danni provocati da animali protetti;

- 1.2.1.5 “Aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti”;

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, che disciplina l'assetto di incentivazione e di sostegno finanziario esclusivamente in favore delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli nel limite di Euro 20.000,00, quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali, elevabile dagli Stati membri ad Euro 25.000,00 a determinate condizioni;

- il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore della pesca e acquacoltura nel limite di Euro 30.000,00 quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima impresa nell'arco di tre esercizi fiscali;

Vista altresì la propria deliberazione n. 364 del 12 marzo 2018 con la quale sono stati approvati i “Criteri per la concessione di contributi per danni da fauna selvatica alle produzioni agricole e per sistemi di prevenzione” in ottemperanza a quanto previsto dalle sopracitate norme comunitarie in materia di Aiuti di Stato nel settore agricolo e a seguito della prevista notifica alla Commissione Europea;

Richiamato in particolare il punto 3.1 dei sopracitati “Criteri” che demanda ad un apposito atto la disciplina delle modalità di presentazione delle domande e le fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi per danni da fauna;

Richiamata infine la propria deliberazione n. 134 del 28 gennaio 2019 “L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000. Modalità di presentazione delle domande e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi a favore degli imprenditori agricoli per danni da fauna selvatica”, così come integrata con deliberazione n. 1939/2019;

Considerato che ai sensi dell’art. 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 la Regione, in quanto sostituto d'imposta, ha l’obbligo di trattenere la ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi in conto esercizio e che risulta pertanto indispensabile acquisire la dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta del 4% da parte dei beneficiari dei contributi di cui trattasi;

Ritenuto opportuno a tal proposito modificare le “Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi”, approvate nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 134/2019, come aggiornata dalla deliberazione n. 1939/2019, sostituendo il quattordicesimo capoverso, come segue:

Ai fini della liquidazione, i Servizi Territoriali provvederanno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di concessione, a richiedere al beneficiario la “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla regione ad imprese in conto esercizio”, che dovrà essere compilata, con riferimento all’anno di liquidazione del contributo, secondo il fac-simile del modello scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione “Attività faunistico venatorie” e dovrà pervenire allo STACP entro 30 giorni dalla richiesta tramite:

- posta a mezzo raccomandata A.R.: la dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta in forma cartacea e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;

- posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo del Servizio Territoriale competente per territorio;

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento. 

Nel caso in cui la dichiarazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte dello Stacp di competenza, il sostituto di imposta applicherà la ritenuta d’acconto del 4%.

Deve essere richiesta inoltre una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo.”;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023” ed in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

Vista la Legge Regionale del 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 37, comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni;

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 2013 del 28 dicembre 2020 recante “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018 del 28 dicembre 2020 recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 recante “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di modificare le “Modalità di presentazione delle domande di contributo per danni da fauna selvatica ai sensi della L.R. n. 8/1994 e L.R. n. 27/2000 e fasi del procedimento amministrativo di concessione ed erogazione dei contributi”, approvate nella formulazione di cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 134/2019, come aggiornata dalla deliberazione n. 1939/2019, sostituendo il quattordicesimo capoverso, come segue:

Ai fini della liquidazione, i Servizi Territoriali provvederanno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’atto di concessione, a richiedere al beneficiario la “dichiarazione di assoggettabilità alla ritenuta d’acconto del 4% irpef/ires sui contributi concessi dalla regione ad imprese in conto esercizio”, che dovrà essere compilata secondo il fac-simile del modello, riferito all’anno di liquidazione del contributo, scaricabile dal sito istituzionale della Regione nella sezione “Attività faunistico venatorie” e dovrà pervenire allo STACP entro 30 giorni dalla richiesta tramite:

- posta a mezzo raccomandata A.R.: la dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta in forma cartacea e trasmessa unitamente a copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore;

- posta certificata da un indirizzo di posta certificata del beneficiario all’indirizzo del Servizio Territoriale competente per territorio;

- mediante consegna a mano al Servizio Territoriale di riferimento.

Nel caso in cui la dichiarazione non pervenga nel termine di 30 giorni dalla richiesta da parte dello Stacp di competenza, il sostituto di imposta applicherà la ritenuta d’acconto del 4%.

Deve essere richiesta inoltre una dichiarazione con la quale il beneficiario rinuncia ad ogni azione, giudiziale e stragiudiziale, nei confronti della Regione Emilia-Romagna, per il risarcimento del danno cagionato all’attività agricola o di allevamento del richiedente per i medesimi eventi dannosi coperti dall’indennizzo.”;

2. di dare atto inoltre che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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