n.362 del 22.12.2021 periodico (Parte Seconda)

Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. n. 2/2016, all'interno della Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana di Reggio Emilia e aggiornamento delle modalità procedurali per l'istituzione di farmacie aggiuntive previste dalla delibera di Giunta regionale n. 857/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l’art. 11 “Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria” del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i., che:

- al comma 1 lettera b), inserisce nella legge n. 475 del 1968, l’art. 1 bis ai sensi del quale, “In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti per il privato esercizio in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentita l'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri”;

- al comma 10, prevede che:

− fino al 2022, tutte le farmacie aggiuntive istituite dalle Regioni ex art. 1 bis citato siano offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede;

− i Comuni non possano cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione e che, in caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede sia dichiarata vacante;

Visto l’art. 1-ter della legge n. 475 del 1968, ai sensi del quale le farmacie aggiuntive di cui all’art. 1 bis, richiamato, “sono considerate, agli effetti della normativa vigente, come sedi urbane, indipendentemente dalla popolazione residente nel comune in cui sono istituite”;

Vista la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “Norme Regionali in materia di organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazioni di prestazioni specialistiche ambulatoriali”, ed in particolare l’art. 7, “Farmacie ad alto transito” e l’art. 5, “Apertura delle farmacie comunali”;

Richiamata la propria deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, con la quale la Giunta regionale, in attuazione del comma 1 dell’art. 7 citato:

- ha individuato in 71 il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili sul territorio regionale;

- ha definito le modalità procedurali per l’istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive, stabilendo in particolare che:

a) entro il mese di agosto di ogni anno i Comuni inviano all’Azienda USL di riferimento le richieste di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7 della L.R. n. 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia e documentandone la rispondenza ai requisiti di legge;

b) le Aziende USL curano l’istruttoria delle richieste pervenute ed entro il mese di ottobre le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge;

c) la Giunta regionale, entro il mese di dicembre dello stesso anno, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. n. 2/2016;

d) ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.L. 1/2012 e s.m.i., il provvedimento di cui alla lettera c) che precede, fino al 2022, contiene anche la contestuale offerta in prelazione al Comune delle sedi aggiuntive istituite;

Richiamato l’unico provvedimento regionale istitutivo di una farmacia aggiuntiva finora adottato dalla Regione Emilia-Romagna, con propria deliberazione n. 2175 del 28 dicembre 2017 “Istituzione di farmacia in luogo ad alto transito in attuazione dell'art. 7 della L.R. 2/2016, all'interno del Centro Commerciale "Punta di Ferro" di Forlì”;

Richiamata altresì la determinazione dirigenziale n. 4327 del 12/3/2021 “Conclusione del procedimento di revisione delle piante organiche delle farmacie dei comuni della Regione Emilia-Romagna - anno 2020 (L.R. n. 2/2016, art. 4). Adempimenti preliminari all'avvio della procedura di trasferimento di farmacie non sussidiate, soprannumerarie per decremento della popolazione, in attuazione della DGR 1693/2019”, con la quale il responsabile del Servizio Assistenza Territoriale evidenzia che, in esito alla revisione delle piante organiche relative all’anno 2020 approvate da tutti i comuni del territorio regionale, il numero massimo di farmacie aggiuntive istituibili permane invariato, pari a 71, rispetto a quello individuato con la propria deliberazione n. 857/2017;

Considerato che con riferimento all’anno 2021:

- il responsabile del Servizio Assistenza Territoriale ha segnalato a tutti Comuni della regione Emilia-Romagna e alle Aziende USL, mediante comunicazione Prot. 16/03/2021.0230002, che fino a tutto il 2022 le farmacie istituite nei luoghi ad alto transito secondo modalità e tempi individuati con propria deliberazione n. 857 del 16/6/2017 sono offerte in prelazione ai Comuni in cui le stesse hanno sede, rinviando per ogni informazione utile alla consultazione della pagina: http://salute.regione.emilia-romagna.it/farmaci/farmacie-alto-transito;

- è pervenuta all’Azienda USL di riferimento una richiesta di istituzione di farmacia aggiuntiva presentata dal Comune di Reggio Emilia, presso la Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana;

- l’Azienda USL di riferimento ha provveduto all’istruttoria della richiesta pervenuta attestando la sussistenza dei requisiti di legge e, in particolare, di quelli previsti dall’art. 1 bis della L. n. 475/1968, con conseguente rilascio di parere favorevole all’istituzione di detta farmacia trasmesso in copia al Servizio Assistenza Territoriale unitamente alla domanda ricevuta;

- l’istruttoria è completa e, pertanto, occorre procedere all’istituzione della farmacia aggiuntiva, dando atto che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 2/2016, tale istituzione, in quanto funzionale a luogo ad alto transito, non comporta delimitazione di sede farmaceutica e che ai sensi dell’Art. 1-ter della L. n. 475/1968 la sede è considerata urbana;

- entro il mese di agosto non sono pervenute alle Aziende USL della Regione ulteriori richieste di istituzione di sedi farmaceutiche aggiuntive, come risulta dalle comunicazioni agli atti del servizio Assistenza Territoriale;

Dato atto che ad oggi risulta istituita, con la richiamata propria deliberazione n. 2175/2017, una sola farmacia aggiuntiva presso il Centro Commerciale “Punta di Ferro” di Forlì e pertanto, con l’istituzione di una ulteriore farmacia, risulta rispettato il numero massimo di sedi farmaceutiche aggiuntive istituibili nella regione Emilia-Romagna ai sensi dell’articolo 1 bis, della legge n. 475 del 1968, individuato in 71;

Rilevata altresì l’opportunità di aggiornare le modalità procedurali per l’istituzione delle farmacie sedi farmaceutiche aggiuntive, a partire dall’anno 2022, al fine di consentire una più tempestiva risposta alle richieste di istituzione di dette farmacie e di allineare le modalità di esercizio del diritto di prelazione eventualmente spettante al Comune sulla farmacia aggiuntiva a quelle previste dall’art. 4 comma 1 della L.R. n. 2/2016, nell’ambito del procedimento di revisione della pianta organica della farmacia;

Richiamati:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii.;

- n. 468 del 10 aprile 2017, concernente “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le Circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni, predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBCN”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- n. 771 del 24 maggio 2021 avente ad oggetto: “Rafforzamento delle capacità amministrative dell'Ente. Secondo adeguamento degli assetti organizzativi e Linee di Indirizzo 2021”;

Richiamata infine la determinazione dirigenziale n. 20202 del 13/11/2020 di “Conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Assistenza Territoriale della Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di recepire le risultanze dell’istruttoria condotta dall’Azienda USL di Reggio Emilia in merito alla richiesta alla stessa pervenuta di istituzione di una farmacia aggiuntiva di cui all’art. 7, della L.R. n. 2/2016 e all’articolo 1 bis, della L. n. 475/1968;

2) di istituire una farmacia aggiuntiva, priva di delimitazione di sede farmaceutica e urbana, nel comune di Reggio Emilia (RE) nella Stazione Ferroviaria Alta Velocità Mediopadana, sita in Via Città del Tricolore;

3) di offrire, come stabilito nella procedura definita con la richiamata propria deliberazione n. 857 del 16 giugno 2017, la farmacia aggiuntiva indicata al precedente punto 2) in prelazione al Comune di Reggio Emilia, precisando che lo stesso, a norma dell’art. 10, comma 3, della Legge 2 aprile 1968, n. 475, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica del presente atto, dovrà deliberare l’eventuale esercizio del diritto di prelazione, dandone inoltre immediata comunicazione al competente Servizio regionale, pena la decadenza dal diritto stesso;

4) di stabilire che il responsabile del Servizio regionale competente, ricevuta la comunicazione relativa all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune interessato, proceda all’adozione dell’atto di assegnazione al Comune stesso della farmacia aggiuntiva istituita con il presente provvedimento;

5) di stabilire che, qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione sulla farmacia istituita con il presente provvedimento nei tempi e nei modi indicati al precedente punto 3), ovvero nel caso in cui, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, il Comune non apra la farmacia nel termine di anno dalla data di esercizio della prelazione, il responsabile del Servizio regionale competente provveda a dichiarare la farmacia aggiuntiva disponibile per il privato esercizio, e, pertanto da assegnare mediante la procedura di concorso prevista dall’art. 6, della L.R. n. 2/2016;

6) di notificare, tramite PEC, il presente atto al Comune di Reggio Emilia, nonché all’Azienda USL di riferimento, per gli adempimenti di competenza;

7) di prevedere, a partire dall’anno 2022, l’aggiornamento delle modalità procedurali per l’istituzione di farmacie aggiuntive, sostituendo come segue le modalità stabilite al punto 3) della richiamata propria deliberazione n. 857/2017:

a) i Comuni interessati inviano all’Azienda USL di riferimento la richiesta di istituzione di sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7, della L.R. n. 2/2016, indicando il luogo dove istituire la farmacia, documentandone la rispondenza ai requisiti di legge e indicando la volontà di esercitare il diritto di prelazione, qualora tale diritto sussista;

b) le Aziende USL curano l’istruttoria delle richieste pervenute e le trasmettono alla Regione unitamente al parere previsto dalla legge; nel compiere l’istruttoria, con riferimento all’eventuale volontà di esercitare il diritto di prelazione espressa dal Comune, le Aziende USL tengono conto che, ai sensi dell’art. 11, comma 10 del D.L. 1/2012 e s.m.i., fino al 2022 i Comuni godono del diritto di prelazione su tutte le farmacie aggiuntive istituite, mentre, a partire dal 1/1/2023, trova applicazione il cosiddetto criterio dell’alternanza, di cui all’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, secondo il quale il diritto di prelazione dei Comuni sussiste nel limite della metà delle sedi vacanti e di nuova istituzione;

c) la Giunta regionale, con cadenza semestrale, entro i mesi di giugno e di dicembre, adotta il provvedimento di istituzione delle sedi farmaceutiche aggiuntive di cui all’art. 7, comma 2 della L.R. n. 2/2016;

d) nel caso in cui il comune richiedente abbia indicato di voler esercitare il diritto di prelazione sulla farmacia aggiuntiva e tale diritto sussista, il provvedimento di istituzione della sede farmaceutica aggiuntiva di cui alla lettera c) che precede contiene anche la contestuale assegnazione della sede al Comune;

e) qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione sulla farmacia istituita, ovvero nel caso in cui, dopo aver esercitato il diritto di prelazione, il Comune non apra la farmacia nel termine perentorio di anno dalla data di istituzione, il responsabile del Servizio regionale competente provveda a dichiarare la farmacia aggiuntiva disponibile per il privato esercizio;

8) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

9) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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