n.18 del 28.01.2015 periodico (Parte Seconda)
Accreditamento Unità di Raccolta Sangue - AVIS provinciale di Ravenna
IL DIRETTORE
Richiamati:
- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
- la legge 21 ottobre 2005, n. 219 “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e successive modifiche ed, in particolare gli artt. 6, 19 e 20;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 “Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti” in cui si stabilisce che le ispezioni o misure di controllo sono eseguite a intervalli di tempo regolari a distanza non superiore a due anni;
- il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, ed in particolare gli artt. 9 e 10;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta Regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 222 dell’8 febbraio 2010 “Organizzazione del Sistema Sangue della Regione Emilia-Romagna” in particolare la descrizione dell’organizzazione del Sistema Sangue regionale, quindi i Servizi Trasfusionali e le relative articolazioni organizzative ad essi collegate e le Unità di Raccolta associative e le relative articolazioni organizzative ad esse collegate;
- Richiamate, altresì:
- la deliberazione n. 819/2011 con la quale la Giunta regionale ha recepito l'Accordo ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di Raccolta e sul modello per le visite di verifica del 16 dicembre 2010 in cui, in particolare, nelle “Definizioni” dell’Allegato A) vengono date precisazioni in merito a quanto segue “La titolarità dell'autorizzazione all'esercizio demarca la distinzione fra Unità di Raccolta propriamente detta", secondo la definizione del succitato Decreto 261/2007, e le sedi di raccolta gestite direttamente dai Servizi Trasfusionali come proprie articolazioni organizzative. Ciò vale anche nei casi in cui le attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti sono svolte in forma collaborativa fra il Servizio Trasfusionale e le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue. Pertanto, le Unità di Raccolta - e le loro eventuali articolazioni organizzative - sono quelle ove la titolarità autorizzativa è in capo ad una Associazione o Federazione di donatori di sangue”;
- la deliberazione n. 69/2013 con la quale la Giunta regionale ha recepito l’Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento concernente "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" approvato nella seduta del 25 luglio 2012;
Preso atto che nella Legge 219 del 2005, Capo III, Art. 7:
- al comma 2, le Associazioni di donatori volontari e le relative federazioni concorrono ai fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale attraverso lo sviluppo e la promozione organizzata di sangue e la tutela dei donatori;
- al comma 4, le Associazioni di donatori possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, unità di raccolta previa autorizzazione della regione competente ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale;
Dato atto che:
- l’Associazione AVIS Provinciale di Ravenna con sede legale in Ravenna, via T. Gulli 100, opera sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di Ravenna facente parte del Dipartimento di Patologia Clinica e Medicina Trasfusionale, (già accreditato con Determina n.16924 del 28/12/2011) dell’ex-Azienda USL di Ravenna ora Azienda USL della Romagna, con sede legale in Ravenna, Via De Gasperi 8;
Vista:
- la nota del Servizio Presidi Ospedalieri PG/2012/284593 del 04/12/2012 in cui si dava avvio al processo di verifica delle Strutture Trasfusionali e delle Unità di Raccolta;
Preso atto:
- della documentazione, conservate agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con cui il Legale Rappresentante chiede l’accreditamento dell’Unità di Raccolta AVIS Provinciale di Ravenna e delle articolazioni organizzative ad essa collegate di seguito elencate;
Preso atto che l’Unità di Raccolta e le articolazioni organizzative ad essa collegate sono state autorizzate all’esercizio dell’attività sanitaria con provvedimenti dei Sindaci dei rispettivi Comuni:
- Alfonsine - Sede Avis Piazza Monti, 1 ALFONSINE Autorizzazione Prot. n. 12215 del 16/12/2005
- Bagnacavallo - Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna - Ravenna Via V.Veneto, 7 BAGNACAVALLO Autorizzazione Prot. n. 10968 del 22/6/20006
- Casola Valsenio - Sede AVIS Via Roma CASOLA VALSENIO Autorizzazione Prot. n. 5382 del 28/7/2011
- Castelbolognese - Presidio Sanitario AUSL Romagna - Ravenna Via Roma,2 CASTELBOLOGNESE Autorizzazione Prot. n. 3304 del 19/3/2010
- Cervia - Sede Avis Via Ospedale, 17 CERVIA Autorizzazione Prot. n. 60931 del 1/12/2006
- Conselice - Dipartimento di Prevenzione Via Selice,101 CONSELICE Autorizzazione Prot. n. 7704 del 26/6/2006
- Fusignano - Presidio Sanitario AUSL Romagna - Ravenna Via Monti,5 FUSIGNANO Autorizzazione Prot. n. 5384 del 11/05/2006
- Lugo - Ospedale Civile LUGO Autorizzazione n. 15 Prot. n. 14844
- Massalombarda - Viale Resistenza,7 Massa Lombarda (piano ammezzato) Autorizzazione Prot. n. 38851 del 7/10/2013
- Ravenna - Sede Avis Via T. Gulli, 100 RAVENNA Autorizzazione Prot. n. 81552/2004 del 22/12/2005
- S. Pietro in Vincoli - Sede Avis Via Formella Superiore,16 Carraie S.PIETRO In VINCOLI Autorizzazione Prot. n. 110257/2007 del 29/11/2007
- San Pancrazio, Via Randi 11/1 – San Pancrazio Autorizzazione Prot. n. 1674 del 17/2/2014
- Punto Mobile (Autoemoteca) presso Viale Resistenza, 7 - Massa Lombarda (solo per attività in emergenza) Autorizzazione Prot. n. 61064/2013 del 20/05/2013
Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale con esame della documentazione e visite di verifica effettuate il 5 e 6 giugno 2013 e il 15/10/2014 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;
Vista la relazione motivata dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale NP/2014/15020 del 09/12/2014, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, in ordine alla accreditabilità della struttura;
Avuto presente che il Centro Nazionale Sangue ha pubblicato nel febbraio 2014 la “Guida alle attività di convalida dei processi nei Servizi Trasfusionali e nelle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti”;
Preso atto che il Centro Nazionale Sangue, come indicato nella nota inviata il 18/12/2014, ha definito che entro agosto/settembre 2015, le convalide vengano effettuate conformemente alle Good Practices;
Richiamato:
- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;
Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;
Dato atto del parere allegato;
determina:
- di concedere l'accreditamento all’Unità di Raccolta AVIS Provinciale di Ravenna - con sede legale in Ravenna, Via T. Gulli n.100 - ed alle articolazioni organizzative ad essa collegate di seguito elencate:
- Alfonsine - Sede Avis Piazza Monti n.1 Alfonsine
- Bagnacavallo - Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL Romagna - Ravenna Via V.Veneto n.7 Bagnacavallo
- Casola Valsenio - Sede AVIS Via Roma Casola Valsenio
- Castelbolognese - Presidio Sanitario AUSL Romagna - Ravenna Via Roma n.2 Castelbolognese
- Cervia - Sede Avis Via Ospedale n.17 Cervia
- Conselice - Dipartimento di Prevenzione Via Selice n.101 Conselice
- Fusignano - Presidio Sanitario AUSL Romagna - Ravenna Via Monti n.5 Fusignano
- Lugo - Ospedale Civile Lugo
- Massalombarda - Viale Resistenza n.7 Massa Lombarda (piano ammezzato)
- Ravenna - Sede Avis Via T. Gulli n.100 Ravenna
- S. Pietro in Vincoli - Sede Avis Via Formella Superiore n.16 Carraie S. Pietro in Vincoli
- San Pancrazio, Via Randi n.11/1 – San Pancrazio
- Punto Mobile (Autoemoteca) presso Viale Resistenza n.7 - Massa Lombarda (solo per attività in emergenza)
- di stabilire che l'Unità di raccolta AVIS provinciale di Ravenna debba far sì che, entro agosto/settembre 2015, le convalide siano state effettuate conformemente alle Good Practices così come indicato dalla nota del Centro Nazionale Sangue inviata il 18/12/2014;
- che l’accreditamento concesso ha durata quadriennale a decorrere dalla data di adozione del presente atto;
- di dare mandato all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale di effettuare le verifiche intermedie previste all’art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261;
- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;
- di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.