n.349 del 31.10.2018 periodico (Parte Seconda)

Poliambulatorio privato Città di Carpi - Carpi (MO) - Presa d'atto variazione di denominazione della società gestore e rinnovo con prescrizioni dell'accreditamento istituzionale

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all’art. 10:

- pone in capo al Direttore Generale competente in materia di sanità la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;

- stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 ”Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l’assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l’individuazione del fabbisogno”;

- n. 1532/2006, n. 1035/2009, n. 925/2011 e n. 1056/2015 relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 1180/2010 “Percorso di accreditamento delle strutture ambulatoriali private territoriali eroganti assistenza specialistica per esterni a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate.";

Vista la propria determinazione n. 14290 del 13/9/2017 con la quale, da ultimo, la struttura sanitaria denominata Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro, Via Martinelli n. 10, Carpi (MO), è stata accreditata, fino al 31/7/2018, per le attività di seguito elencate (visite ed altre prestazioni, meglio specificate negli atti citati nella stessa determinazione):

- Angiologia;

- Cardiologia;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva;

- Fisiatria (Recupero e riabilitazione funzionale);

- Gastroenterologia;

- Ginecologia (Ostetricia e ginecologia);

- Neurologia (visite ed elettromiografia di base);

- Oculistica;

- Ortopedia (solo visite);

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini (radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct);

Vista la domanda, pervenuta al Servizio Assistenza territoriale il 25.01.2018, e successive integrazioni del 2/2/2018, e ivi conservata, presentata dal Legale rappresentante della Società Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l., con sede legale in Carpi (MO), per il Poliambulatorio privato Città di Carpi, sito in via Martinelli n. 10, Carpi (MO), per:

- rinnovo dell’accreditamento istituzionale per tutte le attività già accreditate;

- variazione della denominazione societaria da Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro a Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l. e conseguente variazione di denominazione della struttura;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive ed oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1943 del 4/12/2017 con cui:

- sono stati approvati i nuovi requisiti generali di accreditamento;

- al fine di non creare sospensione nella erogazione dei servizi, veniva confermato l’accreditamento in essere, per le strutture sanitarie che avessero presentato una valida domanda di rinnovo, nelle more dell’adozione del relativo provvedimento;

Considerato che con nota prot. n. PG/2018/155363 del 6/3/2018, ai sensi della DGR n. 1943/2017, è stata comunicata la validità formale della domanda di rinnovo presentata dal Poliambulatorio di che trattasi, che permette allo stesso Poliambulatorio di continuare a svolgere in regime di accreditamento, anche successivamente al 31/7/2018, le medesime attività già accreditate e alle Aziende e agli Enti del SSR di mantenere e stipulare contratti con esso;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità del Poliambulatorio privato Città di Carpi di Carpi (MO), redatta dall’Agenzia sanitaria e sociale regionale a seguito di visita di verifica del 21/2/2018, trasmessa con nota prot. NP/2018/17237 del 20/7/2018;

Considerato che tale visita di verifica, disposta per la conferma in istituzionale dell’accreditamento concesso in via provvisoria per una parte delle attività, ha permesso di effettuare la verifica dei requisiti per tutte le attività già accreditate, ai fini del mantenimento dell’accreditamento della struttura nella sua globalità;

Preso atto della relazione motivata sopracitata, con cui in relazione all’estensione della verifica riguardante tutte le attività già accreditate:

- è stato verificato il possesso dei seguenti requisiti per l’accreditamento (vedi allegato alla DGR 53/2013: Scheda dei requisiti applicabili e successivi aggiornamenti) con utilizzo delle griglie di:

- requisiti generali per l’accreditamento (DGR 327/2004);

- requisiti specifici delle Strutture di:

- Cardiologia – revisione (DGR 1802/2011);

- Chirurgia generale (DGR 327/2004);

- Cure primarie (DGR 221/2015);

- Endoscopia digestiva (DGR 948/2009);

- Medicina fisica e riabilitazione (DGR 327/2004);

- Ginecologia (DGR 327/2004);

- Neurologia – revisione (DGR 1895/2011);

- Oculistica (DGR 29/2016);

- Ortopedia e traumatologia (DGR 23/2005);

- Radiologia (DGR 1707/2012);

- è stata espressa una valutazione favorevole alla conferma dell'accreditamento del Poliambulatorio privato Città di Carpi, Via Martinelli n. 10, Carpi (MO), per le seguenti attività:

- Angiologia;

- Cardiologia: visite ed altre prestazioni ambulatoriali con esclusione di Ecografia transesofagea, Till test e attività di Cardiologia Pediatrica;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva con esclusione attività pediatrica e diagnostico-operativa avanzata;

- Fisiatria: attività ambulatoriale di Recupero e riabilitazione funzionale con esclusione di Presidio;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia: visite ed attività ambulatoriali con esclusione di Colposcopia e Isteroscopia Diagnostica;

- Neurologia: visite ed Elettromiografia di base;

- Oculistica: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di Cataratta;

- Ortopedia: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di sala gessi;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini relativamente a radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct;

con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro 6 mesi dalla data di adozione del presente atto:

- completare le azioni descritte nel piano di miglioramento e documentare i risultati raggiunti con le relative evidenze;

- produrre evidenza del monitoraggio degli indicatori utilizzati ai fini della valutazione dei risultati relativi alle attività pianificate, compresa l’esecuzione degli audit sulla conformità degli esami diagnostici elettromiografici (EMG);

- per le attività di endoscopia digestiva:

- attivare un protocollo di intesa opportunamente formalizzato con la struttura pubblica di riferimento per i casi di emergenza/urgenza;

- per le attività radiologiche:

- formalizzare la nomina del responsabile dell’impianto radiologico e le modalità di sicurezza da adottare in caso di assenza;

- produrre la procedura per la gestione dei certificati di firma digitale e del sistema informatizzato per l’apposizione automatica al referto della marcatura temporale;

Considerato che si ritiene necessario che la struttura fornisca, entro il tempo stabilito (6 mesi dalla data di adozione del presente atto), evidenza del superamento delle criticità evidenziate, con opportuna documentazione che la stessa Agenzia sanitaria e sociale regionale valuterà riservandosi di procedere ad eventuali valutazioni sul campo;

Considerato inoltre che con nota prot. n. NP/2018/6350 del 16/3/2018, il Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale esprime parere favorevole al rinnovo dell’accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie verificate negli ultimi due anni, a partire dal mese di Gennaio 2016, per le quali la ASSR abbia trasmesso una relazione motivata con parere favorevole cui non è seguita una determinazione di accreditamento;

Valutato quindi di poter procedere, alla luce delle verifiche già effettuate, al rinnovo dell’accreditamento del Poliambulatorio in argomento per tutte le attività già accreditate;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 93/2018;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Su proposta del Responsabile del Servizio assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di prendere atto della variazione di denominazione della società gestore del Poliambulatorio privato Città di Carpi, via Martinelli n. 10, Carpi (MO), da Poliambulatorio privato Città di Carpi s.a.s. di Paraluppi Teodoro a Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l. e della conseguente variazione di denominazione della struttura, accreditata da ultimo con determinazione n. 14290 del 13/9/2017;

2. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, allo stesso Poliambulatorio, il rinnovo con prescrizioni dell'accreditamento già concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, per le seguenti attività, compatibili ai requisiti applicati elencati in premessa, di cui è stato verificato il parziale possesso:

- Angiologia;

- Cardiologia: visite ed altre prestazioni ambulatoriali con esclusione di Ecografia transesofagea, Till test e attività di Cardiologia Pediatrica;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Endoscopia digestiva con esclusione attività pediatrica e diagnostico-operativa avanzata;

- Fisiatria: attività ambulatoriale di Recupero e riabilitazione funzionale con esclusione di Presidio;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia: visite ed attività ambulatoriali con esclusione di Colposcopia e Isteroscopia Diagnostica;

- Neurologia: visite ed Elettromiografia di base;

- Oculistica: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di Cataratta;

- Ortopedia: visite ed altre attività ambulatoriali con esclusione di sala gessi;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- Attività di diagnostica per immagini relativamente a radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct;

3. di concedere il rinnovo dell'accreditamento di cui al punto precedente, con le seguenti prescrizioni da ottemperare entro 6 mesi dalla data di adozione del presente atto:

- completare le azioni descritte nel piano di miglioramento e documentare i risultati raggiunti con le relative evidenze;

- produrre evidenza del monitoraggio degli indicatori utilizzati ai fini della valutazione dei risultati relativi alle attività pianificate, compresa l’esecuzione degli audit sulla conformità degli esami diagnostici elettromiografici (EMG);

- per le attività di endoscopia digestiva:

- attivare un protocollo di intesa opportunamente formalizzato con la struttura pubblica di riferimento per i casi di emergenza/urgenza;

- per le attività radiologiche:

- formalizzare la nomina del responsabile dell’impianto radiologico e le modalità di sicurezza da adottare in caso di assenza;

- produrre la procedura per la gestione dei certificati di firma digitale e del sistema informatizzato per l’apposizione automatica al referto della marcatura temporale;

4. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al presente atto entro il tempo stabilito;

5. di dare atto che l’accreditamento di cui al punto 2. viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

6. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 10 della l.r. 34/1998 e s.m., l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento;

7. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

8. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

9. di precisare che, nel periodo di vigenza dell’accreditamento, ai sensi della DGR 53/2013, punto 3.1, la struttura può erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni riconducibili alla tipologia di struttura e/o disciplina e/o le tipologie di prestazioni per la quale è accreditata, a condizione che non esistano requisiti specifici ulteriori, rispetto a quelli già verificati;

10. di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e della DGR 93/2018, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

11. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina