n. 127 del 18.07.2012 periodico (Parte Seconda)
Art. 24 del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/11 - c.d. Decreto Salva Italia. Indirizzi in tema di recesso unilaterale del personale avente i requisiti previsti per coneguire il diritto a pensione
IL COMITATO DI INDIRIZZO
(omissis)
delibera:
1. Gli indirizzi applicativi in tema di trattenimento in servizio previsti dalla delibera 2 del 27 gennaio 2011, restano in vigore per il solo personale che ha maturato il diritto a pensione entro il 31/12/2011;
2. Per il restante personale gli indirizzi relativi all’istituto del trattenimento in servizio, delineati dall’art. 72, comma 11, del D.L. 112/08, convertito con legge 133/08, e successive modificazioni e integrazioni, sono i seguenti:
a) l’Agenzia provvederà d’ufficio ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, nei confronti del personale che raggiungerà il requisito di età anagrafica previsto per la pensione di vecchiaia (attualmente il compimento dei 66 anni di età per l’anno 2012, 66 anni e tre mesi per l’anno 2013), fermo restando il raggiungimento del requisito minimo di anzianità contributiva (attualmente 20 anni);
b) l’Agenzia provvederà ad applicare la normativa di cui all’art. 72, comma 11, del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6/8/2008, nei confronti del personale che raggiungerà i requisiti della “pensione anticipata”, secondo il seguente schema riassuntivo:
Anno |
Anzianità contributiva Uomini |
Anzianità contributiva Donne |
2012 | 42 anni e 1 mese |
41 anni e 1 mese |
2013 | 42 anni e 5 mesi |
41 anni e 5 mesi |
2014 | 42 anni e 6 mesi |
41 anni e 6 mesi |
c) l’attivazione della procedura di recesso unilaterale deve essere avviata nei confronti di tutto il personale che nel tempo raggiunge una anzianità contributiva, come indicato al punto a) e b), con almeno 8 mesi di anticipo sulla data di decorrenza della pensione;
d) l’Agenzia si riserva di soprassedere al recesso unilaterale esclusivamente nel caso in cui al dipendente, nella situazione di cui al sub. b), ed avente meno di 62 anni, possa incorrere nella penalizzazione di cui all’art. 24, comma 10, del già ricordato D.L. 201/11, convertito con legge 214/11, così come modificato dall’art. 6, comma 2 quater, del D.L. 216/11, convertito con legge 14/12;
e) gli incarichi dirigenziali da affidarsi in futuro dovranno uniformarsi agli indirizzi stabiliti precedentemente nella definizione delle rispettive scadenze;
3. di confermare - per quanto non modificato dalla presente delibera - i contenuti delle delibere n. 26 del 24 settembre 2010 e n. 2 del 27 gennaio 2011;
4. di dare mandato al Direttore di relazionare, almeno semestralmente, al Comitato di Indirizzo circa la puntuale applicazione del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle fasi attuative del nuovo assetto organizzativo dell’Agenzia, deliberato in data 19 febbraio 2009;
5. di inviare copia del presente atto alle rappresentanze sindacali aziendali del personale di comparto e dirigenziale;
6. di riservarsi di modificare e/o integrare il presente atto di indirizzo in merito ad eventuali ulteriori modifiche legislative inerenti la materia trattata.
La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.
Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia http//www.agenziapo.