n.170 del 23.11.2011 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento istituzionale nei confronti della Struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA - sede legale Modena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater, comma 7, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale, l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore Generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 911 del 25 giugno 2007 “Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza (NPIA): requisiti specifici di accreditamento delle strutture e catalogo regionale dei processi clinico-assistenziali”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2000 del 14 dicembre 2009 “Requisiti specifici per l’accreditamento delle strutture psichiatriche in possesso di autorizzazione al funzionamento di profilo ospedaliero”; 

Richiamata la propria determinazione n. 10216 del 4 settembre 2008 “Accreditamento provvisorio nei confronti della struttura Ospedale Privato Villa Igea SPA, sede legale in Modena, Via Stradella 73, ubicata presso la sede legale”; 

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 6 aprile 2010 prot. n. PG 2010/0096087 e le integrazioni alla stessa pervenute in data 13 settembre 2010 prot. n. PG 2010/0222936 e in data 7/12/2010 n. PG 2010/305000, conservate agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con le quali il legale rappresentante dell’Ospedale Privato Villa Igea SpA, con sede legale in Via Stradella 73, Modena (MO), chiede l’accreditamento istituzionale della struttura così come di seguito articolata: 

Area di degenza:

- Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura – posti letto 15

- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo – posti letto 14

- Psichiatria Generale – posti letto 57

- Riabilitazione in psichiatria – posti letto 3

- Day hospital psichiatrico – posti letto 10

- Recupero e Riabilitazione Funzionale – posti letto 30

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze) - posti letto 30

- Post-acuzie riabilitazione estensiva – posti letto 6 

Area assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo specialistiche – posti letto 13;

- Residenze trattamento intensivo – posti letto 27;

- Residenze trattamento protratto – posti letto 12;

Area neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:

- Residenza terapeutica intensiva per minori – posti letto 8

- Semiresidenza terapeutica riabilitativa per minori – posti letto 12

- Ambulatori di neuropsichiatria infantile – nr. 6;

ed, in coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/2007 (punto A7), per le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010 “Percorso di accreditamento delle strutture private territoriali eroganti assistenza per la psichiatria adulti, le dipendenze patologiche, la neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza a seguito degli adempimenti di cui alla L. 296/06 - fabbisogno anno 2010” in cui vengono definite procedure e priorità per l’accreditamento delle strutture private;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Preso atto che la struttura risulta in possesso di autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 12 e 13 maggio 2010 e 26 novembre 2010, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo NP/2011/7337 del 20 giugno 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipende Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie; 

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni erogate e valutate positivamente in sede di verifica; 

Richiamato il D.P.R. n. 252/1998; 

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari; 

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri; 

Dato atto del parere allegato;

determina:

- di concedere l’accreditamento, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura Ospedale Privato Villa Igea SpA. Con sede legale in Modena, Via Stradella 73, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella delibera di Giunta regionale 1891/10, così articolato: 

Area di degenza:

- Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura - posti letto 15

- Servizio psichiatrico ospedaliero intensivo - posti letto 14

- Psichiatria Generale - posti letto 57

- Riabilitazione in psichiatria - posti letto 3

- Day hospital psichiatrico - posti letto 10

- Recupero e Riabilitazione Funzionale - posti letto 30

- Recupero e Riabilitazione Funzionale (nucleo ospedaliero demenze) - posti letto 30

- Post-acuzie riabilitazione estensiva - posti letto 6 

Area assistenza psichiatrica residenziale:

- Residenze trattamento intensivo specialistiche - posti letto 13;

- Residenze trattamento intensivo - posti letto 27;

- Residenze trattamento protratto - posti letto 12; 

Area neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza:

- Residenza terapeutica intensiva per minori - posti letto 8

- Semiresidenza terapeutica riabilitativa per minori - posti letto 12

- Ambulatori di neuropsichiatria infantile - nr. 6;

ed, in coerenza con quanto previsto dagli atti che hanno regolato gli accreditamenti transitori delle strutture ospedaliere private nell’ambito degli accordi generali tra Regione Emilia-Romagna e AIOP, di cui l’ultimo approvato con DGR 1654/2007 (punto A7), per le funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione;

- di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica; 

- di dare atto che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale; 

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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