n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)
Modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza regionale del volontariato di cui all'art. 20 della L.R. n. 12/2005
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 “Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della Legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26);
Visto in particolare l’art. 20 della su richiamata legge regionale concernente la Conferenza regionale del volontariato;
Vista la proposta presentata dall’Osservatorio regionale del volontariato di cui all’art. 22 della stessa L.R. n. 12/2005 relativa alla definizione di specifiche modalità di organizzazione e funzionamento della su detta Conferenza regionale;
Preso atto che tale proposta tiene conto in buona parte delle modalità che fino ad oggi per prassi sono state utilizzate per l’organizzazione e il funzionamento della Conferenza regionale del volontariato, nonché della necessità di meglio articolare la stessa su più livelli territoriali, al fine di realizzare nuove e più adeguate forme di partecipazione e rappresentanza, creare continuità operativa, verificare con maggior efficacia i rapporti tra volontariato e istituzioni pubbliche ed esprimere più precise valutazioni e proposte sulle politiche nazionali, regionali e locali in materia di volontariato;
Dato atto altresì, che le modalità di designazione dei rappresentanti del volontariato in seno al Comitato di gestione individuate con le nuove modalità consentono a tutte le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di scegliere i propri rappresentanti nell’ambito della Conferenza regionale mediante un percorso partecipato ai livelli adeguati, cosicché la Regione possa procede alla nomina secondo le esigenze di funzionamento del Comitato di gestione, indipendentemente dalla convocazione dell’Assemblea generale di cui all’articolazione prevista dalle nuove modalità;
Preso atto che tale proposta è stata elaborata in ordine agli indirizzi approvati in sede di sesta Conferenza regionale del volontariato svoltasi a Ravenna il 19/01/2008;
Ritenuto opportuno dunque approvare le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza regionale del volontariato di cui all’art. 20 della L.R. n. 12/2005, secondo la proposta presentata dall’Osservatorio regionale del volontariato, così come riportato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Dato atto che tali modalità saranno sottoposte a monitoraggio, valutando la necessità di introdurre nel tempo eventuali correttivi;
Sentito il parere favorevole della Conferenza regionale del terzo settore di cui all’art. 35 della L.R. n. 3/1999, espresso nella seduta del 18/06/2010 convocata in forma congiunta con l’Osservatorio regionale del volontariato;
Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057/2006 e s.m., n. 1663/2006, n. 2416/2008 e n. 1173/2009;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla Promozione delle politiche sociali e di integrazione per l’immigrazione. Volontariato, associazionismo e terzo settore, Teresa Marzocchi;
a voti unanimi e palesi
delibera:
per le motivazioni di cui in premessa,
- di approvare le modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza regionale del volontariato di cui all’art. 20 della L.R. n. 12/2005, così come riportato nell’allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nel BURERT.
Allegato
Modalità di organizzazione e funzionamento della Conferenza regionale del volontariato di cui all’art. 20 della L.R. n. 12/2005
1. Principi generali
La Conferenza regionale del volontariato costituisce momento istituzionale di incontro e di libero confronto tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato.
La Conferenza si ispira al principio della sussidiarietà orizzontale: in questo quadro intende favorire i rapporti tra volontariato e istituzioni.
La Conferenza è strumento privilegiato per riconoscere, valorizzare, garantire e promuovere:
- i valori dell’autoespressione e dell’autogestione della società civile;
- la salvaguardia dell’autonomia e dell’originalità del Volontariato;
- la tutela del principio di trasparenza nel rapporto Volontariato-Istituzioni;
- l’esigibilità dei diritti di cittadinanza da parte di tutte le persone e specialmente dei soggetti più deboli.
Inoltre, mediante la Conferenza:
- si verificano i rapporti tra Volontariato ed Istituzioni;
- si elaborano e promuovono nuove e più elevate forme di partecipazione;
- si individuano opportunità di evoluzione del quadro legislativo;
- si esprimono valutazioni e proposte sulle politiche nazionali, regionali e locali.
2. Costituzione della Conferenza regionale
La Conferenza è costituita dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 2 della L.R. n. 12/2005).
Ai sensi dell’art. 20 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12, la Regione Emilia-Romagna indice la Conferenza regionale del volontariato avviando un percorso di consultazione partecipata che, a partire dalle Assemblee provinciali, consenta alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, la piena espressione della loro identità, delle opinioni e pareri, nonché un libero confronto con le istituzioni.
Sono invitati a partecipare alla Conferenza gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla L.R. n. 19/1994, gli Enti di cui all’art. 12, comma 1 del DLgs n. 356/1990 (Fondazioni di origine bancaria), nonché, tramite pubblico avviso, le organizzazioni di volontariato non iscritte nei registri di cui alla citata L.R. n. 12/2005.
3. Articolazione della Conferenza regionale
La Conferenza regionale è articolata su tre livelli che rappresentano rispettivamente l’ambito provinciale, quello intermedio e quello regionale:
a) l’ambito provinciale è rappresentato dalle Assemblee provinciali;
b) l’ambito intermedio è rappresentato da quattro ambiti amministrativi denominati Collegi interprovinciali, sufficientemente omogenei sia per territorio che per densità di organizzazioni di volontariato, così formati:
Collegi |
Province |
1 |
Piacenza e Parma |
2 |
Reggio Emilia e Modena |
3 |
Bologna e Ferrara |
4 |
Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini |
c) l’ambito regionale è rappresentato dall’Assemblea generale di tutte le Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri.
4. Le Assemblee provinciali
Le Assemblee provinciali del volontariato costituiscono la primaria articolazione della Conferenza regionale e sono convocate dalle rispettive Province d’intesa con i Comitati paritetici di cui all’art. 23 della L.R. n. 12/2005.
Le Assemblee provinciali svolgono le seguenti funzioni:
a) eleggere i rappresentanti del volontariato nei Comitati paritetici;
b) eleggere i candidati alla rappresentanza nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale per il volontariato;
c) elaborare ed approvare i documenti preparatori all’Assemblea generale, ovvero documenti relativi a specifici argomenti da sottoporre all’attenzione dell’Osservatorio regionale del volontariato e/o della Conferenza regionale del Terzo settore.
Alle Assemblee provinciali partecipano le organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte aventi sede legale nel territorio provinciale di riferimento.
Sono invitati a partecipare alle Assemblee provinciali gli Enti locali, le Aziende sanitarie di cui alla L.R. n. 19/1994 e gli Enti di cui all’art. 12, comma 1 del DLgs n. 356/1990 (Fondazioni di origine bancaria), del territorio provinciale di riferimento.
4.1 Modalità per le elezioni
Le modalità di elezione dei rappresentanti del volontariato nel Comitato paritetico sono stabilite autonomamente dalle Assemblee provinciali.
L’elezione dei candidati alla rappresentanza nel Comitato di gestione del fondo speciale avverrà invece secondo le seguenti modalità.
Nell’ambito delle Assemblee provinciali, le organizzazioni di volontariato inscritte nei registri eleggono due propri rappresentanti quali candidati all’elezione dei componenti in seno al Comitato di gestione.
Per conto dell’organizzazione può votare il legale rappresentante o qualsiasi altro volontario aderente all’organizzazione formalmente delegato dal rappresentante legale.
Il rappresentante legale per accedere al voto deve presentare ai rappresentanti del seggio elettorale, appositamente nominati dall’Assemblea, il modulo di richiesta della scheda di voto, un’autodichiarazione con cui attesta di essere il legale rappresentante dell’organizzazione per cui vota e un proprio documento d’identità valido.
Il volontario delegato per accedere al voto deve presentare ai rappresentanti del seggio elettorale il modulo di richiesta della scheda di voto, la delega al voto firmata dal legale rappresentante dell’organizzazione per cui vota e un proprio documento d’identità valido. Nella delega vanno espressamente indicati la volontà di delega e i dati anagrafici del delegato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza).
Un volontario, anche se appartenente a più organizzazioni, può essere ammesso una sola volta al voto, cioè in rappresentanza di una sola organizzazione a cui aderisce.
In ogni scheda di voto dovrà essere indicata una sola preferenza.
Chiunque è eleggibile come candidato, purché sia socio di organizzazione di volontariato iscritta, sia presentato all’assemblea da almeno tre organizzazioni di volontariato.
4.2 Operazioni di scrutinio
Chiuso il seggio elettorale il Presidente dell’Assemblea dispone la conta dei votanti, che dovrà coincidere con il numero delle schede presentate per il ritiro della scheda di voto e con il numero delle schede votate riposte nell’urna.
Terminate le operazioni di scrutinio il Presidente procederà all’individuazione dei due candidati che avranno ottenuto più voti. A parità di voti sarà individuato il candidato che è espressione dell’ambito di attività meno rappresentato nel tempo all’interno del Comitato di gestione, ovvero il candidato più anziano di età.
Le operazioni di scrutinio saranno registrate su apposito verbale che sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale. Per ogni candidato saranno riportati i voti ottenuti.
Il verbale delle operazioni di scrutinio sarà trasmesso all’Osservatorio regionale del volontariato per il tramite del competente Servizio della Giunta regionale.
L’Osservatorio regionale del volontariato, che funge da Collegio dei garanti, procede alla verifica di eventuali condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, tenuto conto che l’appartenenza al Comitato di gestione del fondo speciale è incompatibile con l’appartenenza agli organi direttivi e di controllo a cui è demandata la gestione dei Centri di servizio per il volontariato.
L’incompatibilità, se verificata successivamente o segnalata in qualsiasi modo alla Regione, comporta la decadenza immediata dall’incarico.
5. I Collegi interprovinciali
Il Collegio interprovinciale delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri, è costituito dai rappresentanti delle organizzazioni di volontariato eletti nei rispettivi Comitati paritetici provinciali.
Entro trenta giorni dallo svolgimento delle Assemblee provinciali, l’Osservatorio regionale convoca, per ciascuno dei quattro Collegi, i rappresentanti del volontariato eletti nei Comitati paritetici provinciali, i quali procedono all’individuazione di uno dei candidati eletti nelle Assemblee provinciali avuto riguardo dei seguenti criteri:
a) il consenso avuto da ciascun candidato in sede provinciale;
b) la necessità di una alternanza territoriale dei rappresentanti;
c) l’opportunità di valorizzare l’esperienza dei candidati;
d) la necessità di assicurare un adeguato ricambio, evitando che la stessa persona sia nominata per più di due mandati consecutivi;
e) la necessità di garantire un equilibrio fra i diversi settori di intervento;
f) l’opportunità di assicurare una rappresentanza equilibrata rispetto alla variegata dimensione delle organizzazioni.
Il Collegio dovrà altresì formare per i restanti candidati una graduatoria utile per eventuali sostituzioni nel corso del mandato.
Alla riunione del Collegio partecipa almeno un rappresentante dell’Osservatorio regionale del volontariato, che non può essere candidato, che funge da osservatore e garante del processo elettivo e che verifica la possibilità di attivare e di favorire, a livello regionale, un processo di concertazione fra i collegi, tenuto conto che non può essere eletto più di un rappresentante per provincia e più di un rappresentante per organizzazione o raggruppamento di organizzazioni.
Per ogni Collegio il rappresentante dell’Osservatorio comunica il verbale di designazione del candidato al competente Servizio regionale che, sentito l’Osservatorio regionale per la presa d’atto, lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.
L’Osservatorio regionale è competente per quanto riguarda le verifiche di incompatibilità, l’accertamento di eventuali ineleggibilità ed è chiamato a dirimere eventuali controversie.
6. Nomina dei rappresentanti del volontariato nel Comitato di gestione del fondo speciale regionale
Il Presidente della Giunta regionale procede alla nomina dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato quali membri del Comitato di gestione tenuto conto delle designazioni fatte dai Collegi interprovinciali.
7. Convocazione dell’Assemblea generale
L’Assemblea generale della Conferenza regionale del volontariato è convocata dalla Regione di norma ogni due anni, in accordo con la Conferenza regionale del Terzo settore.
La convocazione dell’Assemblea generale deve comunque essere sempre preceduta dalle Assemblee provinciali, a cui spetta l’elaborazione e l’approvazione a livello provinciale dei documenti preparatori alla stessa Assemblea generale.
L’Assemblea generale è momento di confronto e verifica sulle politiche di interesse per il volontariato.
7.1. I lavori della Assemblea generale
L’Assemblea generale nomina nel proprio seno un Presidente, a cui spetta il coordinamento dei lavori della Conferenza stessa, e un Segretario.
Dopo la nomina il Presidente apre i lavori che, di massima, seguiranno il programma indicato:
a) intervento dell’Assessore regionale alle Politiche sociali;
b) intervento del portavoce dell’Osservatorio;
c) relazioni sui lavori delle Assemblee provinciali;
d) interventi programmati;
e) dibattito;
f) conclusioni.
All’Assemblea generale della Conferenza regionale del volontariato vengono presentati un rapporto del Comitato di gestione sulla propria attività di controllo ed un rapporto dei Centri di servizio per il volontariato sulle attività svolte.
Gli interventi in sede di dibattito sono ordinati secondo il tempo di presentazione degli appositi moduli di richiesta.
Le proposte, le mozioni o gli ordini del giorno per cui sia richiesto il voto dell’Assemblea devono essere presentate da almeno dieci partecipanti alla Conferenza.
A cura della Regione è data pubblicità alle risoluzioni adottate dalle Assemblee provinciali e dall’Assemblea generale della Conferenza regionale del volontariato.