n.35 del 17.02.2021 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 24/2003 e ss.mm.ii. - Direttive per gli enti locali, in applicazione dell'art 9, relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

- n. 24 del 4 dicembre 2003 "Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza" e, in particolare, il Capo III che disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'art. 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione;

- n. 13 del 30 luglio 2018 “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2003 n.24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza)”;

Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, tutt’ora vigente;

Vista la normativa statale e regionale susseguitasi, a far data dal 23 febbraio 2020, avente ad oggetto il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 attraverso, tra le diverse iniziative, la limitazione della mobilità personale, il divieto di assembramenti, le limitazioni inerenti la gestione di pubblici esercizi ed attività commerciali al cui controllo concorrono, in aggiunta alle attività d’istituto, anche le polizie locali;

Richiamato l’art. 9 della citata L.R. n. 24/2003 che prevede:

"1.I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.

2. L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.

3. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo. ";

Valutato il rilevante contributo che tali attività possono garantire per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle aree interessate dalla presenza di locali e da eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, anche in riferimento all’emergenza sanitaria ancora in corso;

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii., definire con il presente atto:

- le direttive per gli Enti Locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor;

- le disposizioni per la formazione dello Street Tutor;

- le informazioni contenute nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l’attività di Street Tutor;

- le informazioni da inserire nel tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l’attività di Street Tutor nonché i modelli di richiesta di autorizzazione e di autorizzazione;

Preso atto:

- dell’apporto garantito da parte del Comitato tecnico di polizia locale che ha espresso le proprie considerazioni;

- dei contributi forniti dalle associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, incontrate in data 14 ottobre 2020;

- del parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie locali, nella seduta del 09/10/2020;

Viste le proprie deliberazioni:

- n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

- n. 460/2019 “Approvazione dell'avviso pubblico per l'autorizzazione a svolgere attività formative regolamentate. Procedura per la presentazione just in time delle richieste”;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e succ. mod.;

- la propria deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2021-
2023”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm. per quanto applicabile;

- n. 87/2017 "Assunzione dei vincitori delle selezioni pubbliche per il conferimento di incarichi dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso la Direzione Generale Economia della conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa”;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059/2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali, agenzie e istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO)” e n. 3/2021 di proroga degli incarichi;

- n. 2013/2020 “Indirizzi organizzativi per il consolidamento e il potenziamento delle capacità amministrative dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato, per fare fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’IBACN”;

- n. 2018/2020 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- la propria deliberazione del 23 marzo 2020 n. 229 di nomina tra gli altri del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale;

- il proprio Decreto del 31 marzo 2020 n. 51 di attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Presidente della Giunta regionale e dell’Assessore allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione;

A voti unanimi e palesi

delibera

1) di approvare la Direttiva in applicazione dell’art. 9 della L.R. n. 24/2003 “Referenti per la sicurezza – Street Tutor” di cui all’Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativa alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor;

2) di approvare le “Disposizioni per la formazione dello Street Tutor di cui all’art. 9 della L.R. 24/2003 e ss.mm.ii.”, di cui all’Allegato 2 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di approvare le informazioni contenute nel Registro comunale delle persone autorizzate a svolgere l’attività di Street Tutor di cui all’Allegato 3 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4) di approvare le informazioni da inserire nel tesserino di riconoscimento delle persone autorizzate a svolgere l’attività di Street Tutor nonché i modelli di richiesta di autorizzazione, di cui all’Allegato 4 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina