n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)

Criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003 e per la sorveglianza, il monitoraggio ed il controllo in seguito alla cessazione dei conferimenti di rifiuti ed alla copertura provvisoria

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il decreto legislativo del 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

- il decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

- la legge regionale del 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

Considerato che l’art. 12 del D.Lgs. n. 36 del 2003 prevede che:

- “La procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c) ed e).”;

- “La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.”;

Vista la comunicazione di Confservizi Prot. nr 030/mp del 23/03/2017 (PG.2017.0198976 del 23/03/2017) con cui solleva alcune problematiche relative:

- alle attività di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione da continuare ad effettuarsi secondo quanto previsto nell’AIA o nell’autorizzazione anche al termine del conferimento dei rifiuti presso la discarica prima dell’inizio della gestione post operativa;

- all’ottenimento del provvedimento di cui all’art. 12 Dlgs. 36/03 separatamente per i lotti già esauriti e dotati di copertura definitiva;

Considerata, inoltre, la necessità di definire con certezza il momento di avvio della gestione post operativa per le discariche in cui i conferimenti sono cessati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2003 o che comunque non sono mai state adeguate alle prescrizioni di tale decreto né sono state chiuse secondo quanto previsto dallo stesso;

Ritenuto utile fornire delle indicazioni relative alle tematiche sopra evidenziate tramite una specifica direttiva;

Ritenuto, pertanto, opportuno approvare la direttiva “Criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003” allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare la direttiva “Criteri per la procedura di chiusura delle discariche di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 36/2003” allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  2. di pubblicare integralmente la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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