n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Macchine Soncini Alberto SpA - Domanda 2/10/2014 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, igienico e irrigazione verde, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR), loc. Via Roma. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6.concessione di derivazione. Proc PR14A0026

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla società Macchine Soncini Alberto SpA C.F./Partita IVA 00479970345, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Langhirano (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Langhirano (PR) per uso industriale, igienico e irrigazione verde, con una portata massima pari a litri/sec. 2 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 600;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 RR 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 18/11/2014 n. 16954

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita per la durata di dieci anni dalla data di adozione della presente determinazione, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

  • dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
  • di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

 (omissis)

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