n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Esito delle procedure di valutazione di impatto ambientale - L.R. 9/99 Titolo III e ss.mm.ii. - Impianto idroelettrico sul torrente Limentra nei comuni di Grizzana Morandi e Vergato (BO), Experts Plus Ltd; - Impianto idroelettrico sul torrente Limentra nei comuni di Grizzana Morandi e Camugnano (BO), E-Vento Acqua Sas; - Centrale idroelettrica sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO) - I.R.E. idroelettrica Romagnola Srl

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di giudicare, sulla base del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, riportato nella parte narrativa,

  • il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino Rizzoni, presentato da Experts Plus AG (ora Progettazione Moderna S.r.l.) ambientalmente non compatibile;
  • il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra in comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino Rizzoni, presentato da E-vento Acqua S.r.l. ambientalmente compatibile;
  • il progetto per l’impianto idroelettrico sul torrente Limentra in Comune di Grizzana Morandi (BO), località Molino Rizzoni, presentato da I.R.E. Idroelettrica Romagnola Emiliana S.r.l. ambientalmente non compatibile;

b) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto denominato “realizzazione di una minicentrale idroelettrica in località Molino Rizzoni, Comuni di Grizzana Morandi/Camugnano”, presentato da E-Vento Acqua S.r.l., poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi, nel complesso ambientalmente compatibile;

c) di ritenere, quindi, possibile realizzare il progetto in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. relativamente all’Autorizzazione Paesaggistica si prende atto che il Comune di Grizzana Morandi, con lettera prot. n. PG/2012/57219 del 5/3/2012, ha comunicato che il progetto di realizzazione di impianto per la produzione di energia idroelettrica sul torrente Limentra presentato da E-Vento Acqua S.r.l., è stato sottoposto all’esame delle Commissione per la qualità Architettonica e il Paesaggio nella seduta del 29 febbraio 2012 e sul progetto, la Commissione ha espresso parere favorevole. In particolare la Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente prescrizione: “l’illuminazione dovrà essere garantita a livello della copertura, eliminando pertanto le finestre a nastro sul lato a valle”;

2. valutato che il solo tratto sotteso dall’impianto in progetto è rappresentato dalla parete verticale della briglia, e che conseguentemente il quantitativo di risorsa idrica da lasciar defluire a valle dell’opera di derivazione possa essere il solo quantitativo necessario per la funzionalità della scala di risalita della fauna ittica, si prescrive che comunque tale valore debba essere non inferiore a 100 l/s. Conseguentemente dovrà essere ridefinito il dimensionamento della scala di risalita per la fauna ittica;

3. inoltre, dato che per la realizzazione della scala di risalita dovrà essere parzialmente modificata la scogliera in massi ciclopici realizzata dal Servizio Tecnico Bacino Reno, si prescrive che tale opera di difesa venga ricostruita e prolungata anche a monte della briglia, dove è presente uno smottamento che raggiunge la sponda dell’alveo;

4. il progetto esecutivo di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua dovrà in ogni caso essere approvato dal Servizio Tecnico Bacino Reno. A tale riguardo si evidenzia sin da ora, che le opere di difesa in massi ciclopici dovranno avere adeguate fondazioni, il cui estradosso dovrà essere posto al di sotto della quota della massima magra. Le scogliere in prossimità della briglia dovranno essere estese a protezione della gora al piede dell’opera idraulica, onde evitare ulteriori approfondimenti della stessa; 

5. le opere di presa poste a monte della briglia progettate anche con il fine di non aumentare i carichi sul paramento dell’opera idraulica, dovranno essere staticamente verificate; 

6. la manutenzione di tutte le opere interferenti con il corso d’acqua sarà a totale carico del concessionario che dovrà preventivamente comunicare al Servizio Tecnico Bacino Reno l’esecuzione delle stesse, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, mentre dovrà ottenere la specifica autorizzazione idraulica per le manutenzioni straordinarie;

7. l’esecuzione della scala di risalita dei pesci non dovrà in alcun modo interferire negativamente con la stabilità del versante situato in destra idraulica e oggetto di recenti interventi da parte del Servizio Tecnico Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna;

8. i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella stagione più favorevole, adottando tutti gli accorgimenti utili onde evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla stabilità dei terreni ed al buon regime delle acque superficiali e profonde;

9. l'esecuzione dei lavori non dovrà arrecare alcun danno a piante, terreni e corsi d’acqua esistenti nelle immediate adiacenze dell'area direttamente interessata dall'intervento autorizzato;

10. durante i lavori di scavo e rimodellamento del terreno, dovrà essere conservato ed accumulato a parte il suolo agricolo superficiale, che dovrà essere riutilizzato nella sistemazione finale dei luoghi;

11. le scarpate di neoformazione originate dai movimenti terra dovranno essere razionalmente conformate, rifinite ed inerbite con essenze vegetali locali entro la prima stagione utile, evitando fenomeni erosivi o di dilavamento;

12. a lavori ultimati, le acque meteoriche dovranno essere validamente regimate con strutture proporzionate e durature ed opportunamente convogliate in condotte o corsi d'acqua esistenti nella zona, evitando fenomeni di erosione, scolo improprio e ristagno;

13. il materiale di risulta, nella quantità eccedente quella di rinterro e computato in 600 metri cubi, potrà essere utilizzato nel rispetto delle leggi vigenti; in caso contrario il materiale dovrà essere smaltito presso un deposito autorizzato;

14. qualora lo scavo interferisse con esistenti falde sotterranee, fosse drenanti o scoli e corsi d'acqua, dovrà provvedersi all'immediato ripristino e assetto efficace e duraturo di tali entità; eventuali ristagni d'acqua di qualunque provenienza dovranno venire prontamente rimossi;

15. lo scavo a sezione obbligata entro cui verrà alloggiato il cavidotto interrato dovrà essere dotato di drenaggi al fine di impedire l’accumulo ed il ristagno di acqua nel materiale detritico. Tali drenaggi dovranno essere opportunamente posizionati lungo il percorso della condotta ad una distanza giudicata idonea dai progettisti e dovranno essere sempre presenti nei tratti in cui la condotta è in contro pendenza o presenta una debole pendenza;

16. l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso il Comune del progetto esecutivo delle strutture, ai sensi della vigente normativa sismica;

17. tutti i lavori dovranno venire rapportati alle modalità ed alle limitazioni delle vigenti "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" della Regione Emilia – Romagna;

18. dato che l’area è soggetta a possibile inondazione, si dovranno prevedere alloggiamenti stagni per gli organi suscettibili di danneggiamento (es: quadri di controllo e gestione dell’impianto);

19. si dovrà prestare particolare attenzione nella realizzazione della struttura di sostegno a tergo dell’edificio che, come prescrive la relazione geologica, dovrà essere fondata su pali trivellati e tirantati e opportunamente drenata;

20. per quanto riguarda la scala di risalita si prescrive la presentazione di uno specifico e dettagliato piano di monitoraggio e manutenzione dell’opera da approvarsi da parte del competente servizio della Provincia e dal Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna;

21. si rammenta che a norma dell’art. 95, comma 3 del Dlgs 152/06 l’opera dovrà essere dotata di appositi misuratori delle portate e dei volumi di acqua derivati: la tipologia e le modalità di funzionamento nonché di trasmissione dati, dovranno essere concordati con l’Autorità di Bacino competente e con la Regione Emilia-Romagna;

22. si prescrive l’interramento della parte aerea dell’impianto di utenza per la connessione alla rete ENEL, in riferimento al breve tratto aereo che si trova in area boscata, che dovrà avvenire lungo la viabilità esistente. In tal modo viene anche accolta l’osservazione presentata dall’Avv. Galeazzo Bignami il 29/2/2012;

23. con riferimento all’impatto acustico atteso in fase di esercizio la Ditta, tramite tecnico competente, dovrà predisporre un collaudo delle sorgenti sonore a confine e presso i recettori abitativi individuati, con misura del livello differenziale negli orari e nelle condizioni di maggiore disturbo. La relazione di collaudo, dovrà essere presentata al Comune e ad ARPA;

24. per quanto riguarda la definizione del DMV si ritiene congruo il valore di 100 l/sec in quanto l’impianto è puntuale e non è presente alcun tratto sotteso;

25. al fine di evitare impatti significativi sui corpi idrici superficiali durante le fasi di cantiere occorrerà adottare idonee procedure operative, in particolare per la realizzazione dei lavori in alveo o nelle sue immediate vicinanze (opera di presa e di restituzione, scale di risalita della fauna ittica). In particolare andranno adottati i seguenti accorgimenti:

  • utilizzo di macchine operatrici a norma sottoposti a periodici controlli e manutenzioni;
  • predisposizione di sistemi di drenaggio e raccolta delle acque di dilavamento delle aree di cantiere e degli eventuali sversamenti accidentali al fine di evitarne lo scarico diretto nel corpo idrico;
  • predisposizione di vasche di raccolta delle acque di esubero derivanti dalle operazione di getto dei calcestruzzi al fine di evitare la contaminazione a calce delle acque od in alternativa utilizzo di cementi di tipo pozzolanico con basso contenuto in calce;
  • i reflui derivanti dalle attività di cantiere dovranno essere correttamente smaltiti mediante scarico autorizzato regolarmente ai sensi della disciplina vigente in materia o mediante conferimento ad idoneo sito di trattamento;

26. al fine di evitare fenomeni di inquinamento delle acque dovute al funzionamento delle macchine idrauliche nella centrale, per il funzionamento delle turbine dovranno essere utilizzati lubrificanti ecologici e/o biodegradabili. A tale scopo dovrà essere preventivamente inviata ad ARPA e AUSL territorialmente competenti copia della scheda tecnica degli stessi lubrificanti, per l’approvazione all’uso;

27. per quanto attiene i lavori di scavo, si ritiene necessario che gli stessi siano realizzati sotto il controllo di personale specializzato (operatori di ditte archeologiche), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna;

28. si ricorda che è necessario che la Ditta Evento Acqua al fine dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica ex art. 12 del DLgs 387/03 dovrà presentare tutti i necessari elaborati progettuali conformi alle prescrizioni del presente Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi entro 30 gg dal provvedimento di VIA, prorogabili su richiesta per motivate esigenze;

d) di dare atto che il parere di Provincia e Comune sulla compatibilità ambientale del progetto, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi che costituisce l’Allegato C, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

e) di dare atto che in data 23 agosto 2011 con prot. n. 204536 è pervenuto il nulla osta dell’Aeronautica Militare, reparto territorio e patrimonio, per quanto riguarda il progetto della Ditta E-Vento Acqua s.r.l. ed è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

f) di dare atto che l’Autorizzazione paesaggistica n. 2/2012, rilasciata ai sensi dell’art. 146 del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPCM 12 dicembre 2005, dal Comune di Grizzana Morandi in data 28 maggio 2012, costituisce l’Allegato D, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

g) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole di compatibilità paesaggistica, dovuto ai sensi di legge da parte della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

h) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere della Soprintendenza per i beni archeologici non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

i) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, comprensiva di concessione per l’utilizzo di aree del demanio idrico e Nulla osta idraulico, rilasciata ai sensi del R.R. 20 novembre 2001, n. 41; della L.R. 14 aprile 2004, n. 7; del RD 30 giugno 1904, n. 523, dal competente Servizio Tecnico Bacino Reno con determinazione n. 4129 del 29/3/2012, costituisce l’Allegato E, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

j) di dare atto che i pareri favorevoli inerenti la derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico, espressi ai sensi del RR 20 novembre 2001, n. 41 dalla Provincia di Bologna dall’Autorità di Bacino del Reno e dalla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna) sono contenuti all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

k) di dare atto che il Parere di compatibilità con la pianificazione di Bacino Autorità di Bacino del fiume Reno è contenuto all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

l) di dare atto che l’autorizzazione all’esecuzione di lavori su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e della delibera di Giunta regionale 1117/2000, di competenza della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese è contenuto all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

m) di dare atto che il permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Grizzana Morandi con atto n. 34/08 del 28/05/2012 e costituisce l’Allegato F, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

n) di dare atto che il parere favorevole sul permesso di costruire, espresso ai sensi di legge da ARPA, è contenuto all’interno del Rapporto Ambientale conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

 o) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sul permesso di costruire, di competenza di AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

p) di dare atto che ai sensi dell’art. 17, comma 3, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente valutazione di impatto ambientale positiva costituisce variante al vigente strumento urbanistico del Comune di Grizzana Morandi, qualora il Consiglio comunale ratifichi l’atto conclusivo della procedura di VIA entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

q) di dare atto che il parere favorevole sulla suddetta variante allo strumento urbanistico del Comune di Grizzana Morandi, espresso ai sensi di legge dalla Provincia di Bologna e da ARPA, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

r) di dare atto che ai sensi dell’art. 14-ter, comma 9 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 17, comma 2 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto sostituisce il parere favorevole sulla suddetta variante dovuto ai sensi di legge da AUSL non intervenuta in sede di Conferenza di Servizi conclusiva;

s) di dare atto che l’approvazione del progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, da effettuarsi, ai sensi dell’ art. 186 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, da parte della Regione Emilia-Romagna, autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;

t) di dare atto che l’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26 verrà rilasciata dalla Provincia di Bologna in seguito all’emanazione del presente atto;

u) di dare atto che la Ditta Progettazione Moderna s.r.l. ha presentato controdeduzioni al Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi consegnato alla stessa ditta per gli adempimenti previsti dal comma 3 dell’art. 18 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e che tali controdeduzioni sono state acquisite al prot. di questa Regione n. PG/2012/76986 del 26/3/2012 e costituiscono l’Allegato G alla presente deliberazione;

v) dato atto che alle controdeduzioni di cui al precedente punto t) è stata data risposta che costituisce l’Allegato H alla presente deliberazione;

w) dato atto che in data 21/6/2012 è pervenuta comunicazione dalla Ditta Progettazione Moderna s.r.l. acquisita al prot. n. PG/2012/0152804 del 21/6/2012 in cui si afferma che “la società Progettazione Moderna s.r.l. (…) ha ceduto alla società E-Vento Acqua s.r.l. (…) il progetto e tutte le relative variazioni ed integrazioni (…) per effetto di detta cessione, lo scrivente, dichiara di non avere più interesse, né alcun titolo né diritto alcuno in relazione agli atti e ai provvedimenti emanati ed in corso di emanazione nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale e della richiesta di Autorizzazione Unica (…)”; tale comunicazione costituisce l’Allegato A alla presente deliberazione;

x) di dare atto che al fine dell’efficacia degli atti, la Società proponente è tenuta a perfezionare le istanze delle singole autorizzazioni/concessioni accorpate nella presente procedura, provvedendo al pagamento degli oneri, a qualsiasi titolo dovuti, previsti dai diversi dispositivi di legge;

y) di dare atto che la presente delibera di VIA e gli atti accorpati diventeranno efficaci dalla data di emanazione dell’Autorizzazione Unica alla costruzione e all’esercizio di impianto alimentato da fonti rinnovabili ai sensi dell’art. 12 del DLgs 29 dicembre 2003, n. 387 e della L.R. 23 dicembre 2004, n. 26, che sarà rilasciata dalla competente Provincia di Bologna successivamente all’emanazione del presente atto;

z) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Bologna; al Comune di Grizzana Morandi; alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua; all’Autorità di Bacino Reno; al Servizio Tecnico Bacino Reno; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; alla Comunità Montana dell’Appennino Bolognese; all’ARPA Sezione Provinciale di Bologna; all’AUSL di Bologna - Distretto di Porretta Terme; alla ditta Evento Acqua S.r.l.; alla Ditta Progettazione Moderna S.r.l.; alla Ditta I.R.E. S.r.l.;

aa) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni 5 (cinque);

bb) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

cc) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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