n.240 del 08.07.2020 periodico (Parte Seconda)

Classificazione amministrativa nell'elenco delle strade comunali di alcune strade ubicate a Fornace Zarattini

LA GIUNTA COMUNALE

(omissis)

delibera

a) di procedere per le ragioni in punto di fatto e di diritto esposte in narrativa:

- alla classificazione amministrativa nell’elenco delle strade comunali interne al centro abitato di FORNACE ZARATTINI: Via della Merenda, Via Valle Bartina, Traversa di Via Valle Bartina, Via del Ristoro, Via Maestri del Lavoro, Via Fabbri Mons. Giuseppe, Via Braille Louis, Via Fratelli Lumiere, Via Ricci Curbastro Gregorio, Via del Fringuello, Via Pagani Aldo, Via Re Filippo Via Sabin Albert Bruce, Via Barsanti Eugenio, Via Bendazzi Anacleto, Via Fracastoro Girolamo, Via Tartaglia Nicolò, Via dei Granatieri;

- alla classificazione del prolungamento delle seguenti strade: Via Giannello, Via Norreri Maestra Teresita;

- alla rettifica (incremento o decurtazione) della lunghezza delle seguenti strade: Via Orioli Attilio, Via Zarattini, Via Manzone;

- l’aggiornamento di Via FAENTINA n. 229 (vedasi l’allegato C “Relazione sulla Viabilità di Fornace Zarattini” ).

- alla classificazione amministrativa nell’elenco delle strade comunali esterne al centro abitato di FORNACE ZARATTINI di un tratto di Via dei Granatieri.

b) di procedere all'approvazione degli allegati modelli (allegati A1, A2, B e C) che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla classificazione a "comunale" delle strade elencate, alla rettifica, all'aggiornamento delle strade sopra menzionate, in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30/4/1992, n. 285, modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 10/9/1993, n. 360, e l’art. 1 della Legge Regionale 19/8/1994, n. 35 recante “Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico”;

c) di prendere atto che le strade in argomento sono già state prese in consegna dal Comune di Ravenna pertanto non si quantificano maggiori costi annui di gestione;

omissis

e) di pubblicare, ai sensi dell’art. 4, comma 3, della citata L.R. n. 35/94, il presente provvedimento nel BUR;

f ) di dare atto che, ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. n.35/94 il presente provvedimento ha effetto all’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel bollettino regionale.

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