n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)
Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46 - Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2021/2022. Modifiche della delibera di Giunta regionale n. 690 del 10 maggio 2021 di approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022, relativamente al termine ultimo di fine lavori
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, come modificato dai Regolamenti n. 2021/2115 e n. 2021/2117, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione del 14 febbraio 2017;
Richiamati altresì:
- il Programma nazionale di sostegno nel settore del vino 2019-2023, predisposto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) e pubblicato sul sito internet MIPAAF, notificato alla Commissione europea in data 1° marzo 2018, successivamente modificato con la versione inviata il 30 giugno 2019;
- il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
- la circolare Agea coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021 “Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”;
Vista la propria deliberazione n. 690 del 10 maggio 2021 recante “Regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 46. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna 2021/2022" ed in particolare:
- il paragrafo 12 “Disponibilità finanziarie” in cui è previsto che “la dotazione finanziaria nazionale della misura sul PNS 2019/2023 è garantita fino all’esercizio finanziario 2023 (16/10/2022 – 15/10/2023). Ne consegue che nessuna erogazione può essere effettuata successivamente il 15/10/2023 e pertanto i relativi lavori non potranno terminare oltre la scadenza della fine lavori prevista per l’annualità 2023, ovvero il 31 maggio 2023, anche laddove ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali”;
- il paragrafo 14 “Realizzazione delle operazioni di ristrutturazione e riconversione, varianti e modalità di pagamento” che dispone: “I lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per i quali è richiesto il contributo non devono avere inizio prima del giorno successivo alla presentazione della domanda di aiuto a SIAG e devono terminare entro e non oltre il giorno 31 maggio 2022 per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l’annualità 2022 oppure entro il giorno 31 maggio 2023 per coloro che nel cronoprogramma avranno indicato l’annualità 2023”;
- il paragrafo 14.5 “Fine lavori” che prevede: “Sono ammesse solamente due modalità di pagamento delle richieste di partecipazione alla Misura, in funzione di quanto riportato nel cronoprogramma della domanda di aiuto, eventualmente variata con la domanda di variante ammessa: a) Pagamento anticipato, per coloro che nel cronoprogramma indicano di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023, a cui verrà erogato l’80% del contributo concesso come pagamento anticipato, previa presentazione della domanda di pagamento anticipato entro il 10 giugno 2022. Il restante 20% verrà liquidato al termine dei lavori e previa presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione (entro e non oltre venerdì 9 giugno 2023); e “Pertanto, tutte le attività ammesse a contributo devono terminare entro il giorno 31 maggio 2022 per coloro che sceglieranno il pagamento a saldo, mentre dovranno terminare entro il 31 maggio 2023 per coloro che avranno optato per il pagamento anticipato”;
- al paragrafo 14.7 “Pagamento anticipato su fidejussione”, nel quale si prevede che “È consentito ai beneficiari che nel cronoprogramma della domanda di aiuto abbiano indicato di terminare i lavori nell’annualità 2023, e a coloro che hanno una domanda di variante del cronoprogramma ammessa, di terminare i lavori entro il 31 maggio 2023 ” e “Le opere ammesse a contributo devono essere completate non oltre il termine di validità dell’autorizzazione al reimpianto e, comunque, entro il 31 maggio 2023 . Terminati i lavori, il beneficiario presenta la domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione. La domanda di pagamento a saldo e svincolo fidejussione può essere presentata a partire dal 16 ottobre 2022 fino al 9 giugno 2023, secondo le modalità previste da AGREA ”;
Visti inoltre:
- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione;
Dato atto che il paragrafo 7, lettera b), dell’art. 5 del Regolamento (UE) n. 2021/2117 stabilisce che gli articoli da 39 a 54 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per operazioni attuate a norma degli articoli 46 e 50 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che, entro il 15 ottobre 2023, tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate, e che tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025;
Atteso che con circolare n. 47389 del 2 febbraio 2022 il Mipaaf ha confermato e precisato, con riferimento al periodo transitorio, che:
- la citata disposizione unionale comporta la possibilità che le norme contenute nel Regolamento (UE) n. 1308/2013, e nei relativi regolamenti applicativi, continuino a trovare applicazione anche dopo il 31 dicembre 2022, a condizione però che entro il 15 ottobre 2023 le operazioni relative ai programmi di sostegno, ancora in essere, siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 30% del totale delle spese pianificate;
- è necessario condizionare l’applicazione della suddetta disposizione alla presentazione, da parte del proponente, di una dichiarazione che fotografi la situazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023;
- l’impegno a sostenere le spese nella percentuale indicata dal regolamento deve essere rispettato dal beneficiario del contributo, in quanto condizione essenziale per poter applicare la deroga. La mancata presentazione della dichiarazione o il mancato rispetto di quanto nello stesso contenuto sono equiparati alla mancata presentazione della domanda di aiuto di cui al comma 6 dell’articolo 10 del DM n. 1411/2017 e, pertanto, determinano l’applicazione della penalità prevista per questa fattispecie all’articolo 10 comma 5 del medesimo DM e di quelle previste dalla normativa generale;
Considerato che Agea Coordinamento ha inoltre disposto:
- con circolare n. 9657 dell’8 febbraio 2022, che il beneficiario dovrà presentare all’Organismo Pagatore competente una rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 che contenga l’elenco delle spese (fatture emesse e relativi pagamenti eseguiti) atte a dimostrare che a quella data sia stato raggiunto almeno il 30% della spesa pianificata. Tali giustificativi di spesa dovranno essere trasmessi all’Organismo Pagatore competente dopo il 15 ottobre 2023 ed entro il 31 dicembre 2023;
- con circolare n. 5574 del 25 gennaio 2023 di interpretazione della precedente, che la citata disposizione è da intendersi riferita alle campagne 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ciò al fine di garantire la durata massima dei progetti che, come stabilisce la normativa vigente, non può superare i 3 anni dalla data di finanziabilità della domanda di aiuto;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 153 del 6 febbraio 2023 di proroga dal 31 maggio 2023 al 9 giugno 2023 del termine di fine lavori per tutte le domande ammesse che hanno indicato nel cronoprogramma l’annualità 2023 per il termine dei lavori;
Atteso che, nonostante la proroga già concessa con la citata deliberazione n. 153/2023, i CAA regionali:
- hanno segnalato il persistere di ulteriori difficoltà dei viticoltori dovute al conflitto ucraino ancora in corso, che avrebbe determinato rallentamenti nel reperimento dei materiali richiesti a contributo, cui si associa un aumento dei costi sia energetici che dei prezzi dei beni richiesti a contributo;
- per il superamento di tali problematiche, hanno richiesto di ammettere la proroga della fine lavori al 2024 ai beneficiari della campagna 2021/2022 che hanno avuto l’erogazione dell’anticipo del contributo e hanno indicato la fine lavori nel 2023;
Ritenuto opportuno, stante le motivazioni rappresentate, accogliere le richieste dei CAA regionali e stabilire, in deroga alle disposizioni contenute nella propria deliberazione n. 690/2021, paragrafi 12, 14, 14.5, 14.7, come modificata dalla deliberazione n. 153/2023, limitatamente ai beneficiari degli aiuti della campagna 2021/2022 che hanno avuto l’erogazione dell’anticipo del contributo e hanno indicato la fine lavori nel 2023:
- di consentire, la presentazione di una ulteriore domanda di variante al solo cronoprogramma, entro il giorno venerdì 28 aprile 2023, al fine di posticipare la data di fine lavori al 10 giugno 2024 fissando entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
- di fissare i seguenti obblighi per coloro che termineranno nel 2024 l’operazione in virtù del presente atto:
a.
- alla data del 15 ottobre 2023 il beneficiario deve aver sostenuto, attraverso fatture, regolarmente pagate entro il medesimo termine, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell’operazione approvata;
- b. alla data del 15 ottobre 2023 l’operazione ammessa a contributo dovrà essere parzialmente attuata;
- c. nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 il beneficiario dovrà presentare, secondo le modalità definite da AGREA, una rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023, riportante l’elenco delle fatture e dei relativi pagamenti, allegando le fatture e i bonifici (o documentazione equipollente) riportati nella rendicontazione stessa;
- di stabilire inoltre che la mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l’operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto con l’applicazione delle penalità previste nel bando (incameramento della fidejussione o restituzione del 110% del contributo erogato a titolo di anticipo e 3 anni di esclusione dall’aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
- di prevedere che i Settori Agricoltura caccia e pesca di ambito territoriale Area finanziamenti e procedimenti comunitari concludano l’istruttoria delle domande di variante al cronoprogramma entro i successivi 14 giorni dalla presentazione delle domande stesse e comunichino ai richiedenti l’esito delle relative istruttorie entro il medesimo termine, informandoli degli ulteriori obblighi specificati nella presente deliberazione;
Ritenuto altresì di stabilire, al fine di una più efficiente gestione delle procedure, che il Responsabile dell’Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto disciplinato con la presente deliberazione;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- la propria deliberazione n. 380 del 13 marzo 2023, recante “Approvazione PIANO INTEGRATO DELLE ATTIVITÀ E DELL'ORGANIZZAZIONE 2023-2025”;
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022”;
Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 “Organizzazione dell’ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia”;
- n. 474 del 27 marzo 2023 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1 aprile 2023 a seguito dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento professionale di cui al titolo III del CCNL Funzioni Locali 2019/2021 e del PIAO 2023/2025”;
Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
delibera
- in deroga a quanto previsto dalle disposizioni regionali applicative della Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti campagna 2021/2022, di cui ai paragrafi 12, 14, 14.5, 14.7 dell’allegato 1 della deliberazione n. 690/2021, come modificata dalla deliberazione n. 153/2023, limitatamente ai beneficiari che hanno avuto l’erogazione dell’anticipo del contributo e hanno indicato la fine lavori nel 2023:
- a. di consentire, la presentazione di una ulteriore domanda di variante al solo cronoprogramma, entro il giorno venerdì 28 aprile 2023, al fine di posticipare la data di fine lavori al 10 giugno 2024 e di fissare entro il medesimo termine la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo e svincolo della fidejussione;
- b. di fissare i seguenti ulteriori obblighi:
- alla data del 15 ottobre 2023 il beneficiario deve aver sostenuto, attraverso fatture, regolarmente pagate entro il medesimo termine, almeno il 30% della spesa ammessa complessiva dell’operazione approvata;
- alla data del 15 ottobre 2023 l’operazione ammessa a contributo dovrà essere parzialmente attuata;
- nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2023 e il 31 dicembre 2023 il beneficiario dovrà presentare, secondo le modalità definite da AGREA, una rendicontazione delle spese sostenute alla data del 15 ottobre 2023, riportante l’elenco delle fatture e dei relativi pagamenti, allegando le fatture e i bonifici (o documentazione equipollente) riportati nella rendicontazione stessa;
- c. di stabilire che la mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l’operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto con l’applicazione delle penalità previste nel bando (incameramento della fidejussione o restituzione del 110% del contributo erogato a titolo di anticipo e 3 anni di esclusione dall’aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
- d. di prevedere che i Settori Agricoltura, caccia e pesca Area finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per territorio concludano l’istruttoria delle domande di variante al cronoprogramma entro i successivi 14 giorni dalla presentazione delle domande stesse e comunichino ai richiedenti l’esito delle relative istruttorie entro il medesimo termine, informandoli degli ulteriori obblighi specificati nella presente deliberazione;
- di stabilire inoltre che il Responsabile dell’Area Settore Vegetale del Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provveda, con proprio atto, a disporre eventuali specifiche disposizioni tecniche ad integrazione e/o chiarimento di quanto disciplinato con la presente deliberazione;
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ad AGEA Coordinamento e all’Organismo Pagatore Regionale A.G.R.E.A.;
- di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;
- di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Organizzazioni di mercato, qualità e promozione provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.