n.73 del 17.03.2021 periodico (Parte Seconda)
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna. Anno 2021
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Visti:
- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i Regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le Direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, in particolare l’allegato X, punto 3;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31” e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;
- la L.R. 4/3/2019, n. 2, recante “Norme per lo sviluppo, l’esercizio e la tutela dell’apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25/8/1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15/11/1991, n. 29 e 5/4/1995, n. 18”, in particolare l’art. 5 relativo alla disciplina della movimentazione degli apiari;
- la determinazione dirigenziale n. 2979 del 24/2/2020, recante “Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna. Anno 2020”;
Preso atto che il colpo di fuoco batterico è sempre presente in ampie aree della Regione Emilia-Romagna;
Considerato che:
- la disseminazione di Erwinia amylovora può avvenire anche per mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse piante ospiti;
- esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in territori indenni dalla malattia, per mezzo di alveari provenienti da aree contaminate;
- è necessario regolamentare lo spostamento di alveari nel periodo individuato a maggior rischio, compreso fra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2021, da aree contaminate verso aree indenni, allo scopo di salvaguardare le coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora interessate dalla malattia (zone protette), così come previsto dall’Allegato X, punto 3, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072;
- è opportuno che il Servizio Fitosanitario, annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle eventuali misure di quarantena da adottare;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie ai sensi del citato Reg. (UE) 2019/2072;
Visti:
– la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
– il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;
Viste inoltre le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante “Il sistema dei controlli interni della regione Emilia-Romagna”;
- n. 111 del 28/1/2021, recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”, in particolare l’allegato D) recante “Direttiva di indirizzi interpretativi 2021 – 2023”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 23269 del 30/12/2020 del Direttore Generale Agricoltura, Caccia e Pesca, recante “Ulteriore proroga degli incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca e conferimento di incarico dirigenziale ad interim” fino al 31/3/2021;
Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
- di vietare, nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2021, la movimentazione degli alveari ubicati nell’intero territorio delle province della Regione Emilia-Romagna verso territori riconosciuti indenni da Erwinia amylovora (zone protette), fatto salvo quanto disposto nel successivo punto 2);
- di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il giorno 15 marzo e il 30 giugno 2021, previa l’adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 3), ubicati nei territori citati al punto 1) verso zone ufficialmente indenni da Erwinia amylovora (zone protette) che, per quanto riguarda l’Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Mantova, Milano, Sondrio e Varese, e i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Puglia, Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò nella provincia di Messina, Maniace, Bronte e Adrano nella provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d’Adige, S. Urbano e Vescovana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell’autostrada A4 nella provincia di Verona);
- che le misure di quarantena consistono nel mantenere gli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della loro collocazione nella nuova postazione; la durata della clausura può essere ridotta a 24 ore qualora ogni alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato, contenente quale principio attivo l’acido ossalico;
- di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di effettuare spostamenti di alveari nel periodo suindicato, comunicare al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata, utilizzando il modello allegato alla presente determinazione, e che tale misura deve essere opportunamente documentata;
- di trasmettere il presente atto al Servizio Fitosanitario Centrale e ai Servizi Fitosanitari regionali;
- di pubblicare integralmente il presente atto NEl Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna, al fine di garantirne la più ampia diffusione, dando atto che ne verrà data idonea informazione sul seguente sito:
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario
L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214 e dell’art. 11, comma 9, della L.R. n. 3/2004.
Il Responsabile del Servizio
Stefano Boncompagni