n.123 del 28.04.2021 periodico (Parte Seconda)

Convenzione-quadro triennale tra l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni (CIRI Edilizia e Costruzioni), per il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche inerenti il programma nazionale di soccorso per il rischio sismico

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L.15 marzo 1997, n.59”;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche del settore della difesa civile”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.401;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della protezione civile” che all’art. 48 abroga, tra l’altro, la legge n. 225/1992 e dispone all’art. 50 che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal medesimo decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti;

Visti in particolare i seguenti articoli del Decreto Legislativo n. 1/2018:

- 11, comma 1, che definisce le funzioni delle Regioni nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile;

- 13, comma 1, lett. c), che elenca le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ed individua, tra esse “gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche”;

- 13, comma 2, ai sensi del quale concorrono alle attività di protezione civile, tra gli altri, le organizzazioni pubbliche che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile;

- 16, comma 1, che individua tra le tipologie di rischi di protezione civile il rischio sismico;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2014 inerente il “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014 inerente Istituzione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell’emergenza post-sismica e approvazione dell’aggiornamento del modello per il rilevamento di danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari in emergenza post-sismica e relativo manuale di compilazione;

Viste le Indicazioni operative per la formazione dei tecnici della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e professionisti iscritti ad albi di Ordini e Collegi per la valutazione dell’impatto, censimento dei danni e rilievo dell’agibilità post-sisma sulle strutture pubbliche e private e sugli edifici di interesse culturale in caso di eventi emergenziali di cui all’art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 1 del 2 gennaio 201, adottate dal Capo Dipartimento il 29 ottobre 2020 ai sensi dell’art. 15 del Codice di Protezione Civile;

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n.1, recante “Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile”, e, in particolare, gli articoli:

- 1, comma 2, che stabilisce che “all’espletamento delle attività di protezione civile provvedono la Regione, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, le Unioni di Comuni e le altre forme associative di cui alla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 e vi concorre ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata [..]”;

- 3, comma 1, lettere a), b), che elenca le attività del sistema regionale di protezione civile, tra le quali figurano quelle dirette “all’elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale necessario per le attività di previsione e prevenzione con finalità di protezione civile e alla preparazione e pianificazione dell’emergenza, con l’indicazione delle procedure per la gestione coordinata degli interventi degli enti e delle strutture operative preposti, nonché delle risorse umane e strumentali necessarie”;

- 11, comma 2, che stabilisce che nella redazione del Programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi, l’attività di coordinamento tecnico è demandato all’Agenzia regionale di protezione civile, nel seguito Agenzia regionale;

- 14, comma 2, che evidenzia che l’Agenzia regionale per lo svolgimento delle attività regionali di protezione civile si avvale, anche previa stipula di apposite convenzioni, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica, oltre che delle strutture operative ivi espressamente elencate, anche di ogni altro soggetto pubblico che svolga compiti di interesse della protezione civile;

- 15, comma 1, che stabilisce che l’Agenzia regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 14 commi 1 e 2, nonché con aziende pubbliche e private anche al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi ed emergenza;

- 20, comma 2, ai sensi del quale l’Agenzia regionale provvede tra l’altro alla predisposizione a livello tecnico, in concorso con le strutture tecniche regionali competenti, del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi in armonia con gli indirizzi nazionali;

- 20, comma 3, che prevede che per la redazione, tra l’altro, del programma di previsione e prevenzione dei rischi l’Agenzia regionale acquisisce collaborazioni scientifiche ove non disponibili all’interno della Regione e può avvalersi della consulenza tecnico-scientifica anche di istituti universitari;

- 23, comma 6, ai sensi del quale presso l’Agenzia regionale è costituito, quale presidio permanente, il Centro Operativo Regionale per la Protezione Civile (COR);

Vista la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii., con la quale, in coerenza con il dettato della Legge 7 aprile 2014, n. 56, è stato riformato il sistema di governo territoriale e, per quanto qui rileva, è stato ridefinito l’assetto delle competenze dell’Agenzia regionale di protezione civile rinominata, peraltro, Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

Viste:

- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 Norme per la riduzione del rischio sismico e s.m.i.;

- la propria deliberazione n. 1661 del 2 novembre 2011 recante “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;

- la propria deliberazione n. 1669 14 ottobre 2019 recante “Approvazione del documento "Allegato 2 - organizzazione di protezione civile e elementi conoscitivi del territorio" della Regione Emilia-Romagna - Programma Nazionale di Soccorso per il rischio sismico (Direttiva PCM 14 gennaio 2014)”;

Considerato che:

– la Regione Emilia-Romagna risulta esposta a diversi rischi tra cui, per quanto qui rileva, al rischio sismico;

– al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri cittadini e di perseguire gli obiettivi posti dalle richiamate disposizioni statali e regionali la Regione Emilia-Romagna ha ritenuto necessario attivare specifici interventi, attività di preparazione all’emergenza e idonee misure organizzative finalizzate ad assicurare il più efficace ed efficiente concorso alla gestione delle situazioni di crisi, emergenza e superamento delle stesse, connesse alla tipologia di rischio di cui trattasi, coinvolgendo le strutture tecniche e scientifiche qualificate, presenti sul territorio regionale;

– per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, la Regione Emilia-Romagna intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere dette attività;

– le Università, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera b), della legge 18 marzo 1989 n. 118, possono partecipare a programmi di ricerca promossi da Amministrazioni dello Stato, da Enti pubblici o privati o da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative;

– al fine di perseguire in modo ottimale gli obiettivi sopra descritti sono stati sottoscritti negli ultimi anni tra Regione e mondo universitario appositi protocolli d’intesa da cui sono discese specifiche convenzioni per le attività di protezione civile, destinando a tal fine le necessarie risorse finanziarie;

– i risultati conseguiti in attuazione delle summenzionate convenzioni di settore hanno contribuito in misura fondamentale alla crescita qualitativa, professionale e operativa dell’intero sistema regionale di protezione civile;

– la collaborazione con le Università, mediante le proprie strumentazioni, tecnologie e competenze tecnico-scientifiche, può continuare a rappresentare un valido supporto per la Regione nello svolgimento delle attività di protezione civile;

– l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni, d’ora in poi indicato come CIRI Edilizia e Costruzioni, nell’ambito delle proprie aree tematiche di ricerca, svolge attività quali l’identificazione dinamica di strutture, lo sviluppo di sistemi di monitoraggio strutturale, le valutazioni della vulnerabilità sismica, le tecniche di diagnostica strutturale e la realizzazione di modelli numerici di strutture, di particolare interesse per la protezione civile;

– è intenzione della Regione definire gli ambiti di attività da espletarsi a cura dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile oggetto di comune interesse con il CIRI Edilizia e Costruzioni e finalizzate, in particolare, alla mitigazione del rischio sismico;

Visto l’art. 15, comma 1, della L. 241/1990 s.m.i. ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato che la Giunta regionale con propria deliberazione n. 532 del 16 aprile 2018 ha approvato una convenzione-quadro triennale tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il CIRI edilizia e costruzioni, per il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche inerenti il programma nazionale di soccorso rischio sismico, in scadenza;

Ritenuto di continuare il rapporto di collaborazione con l’approvazione di uno schema di convenzione quadro;

Richiamata la propria deliberazione n. 652/2007, Indirizzi operativi in ordine alla stipulazione e all’attuazione delle convenzioni previste dalla L.R. n. 1/2005, la quale prevede che alla sottoscrizione delle convenzioni in applicazione degli articoli 14 e 15 della L.R. n. 1/2005 provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale in conformità ad uno schema previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale;

Ritenuto pertanto:

- di definire, anche in applicazione dei citati articoli 14 e 15 della legge regionale n. 1/2005, nell’ambito di un’apposita convenzione-quadro di durata triennale, di cui allo schema in Allegato “A”, le attività di comune interesse della protezione civile regionale e del CIRI Edilizia e Costruzioni come dettagliate nell’Allegato “B”, costituenti parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

- di evidenziare che le attività di cui al predetto Allegato “B” saranno programmate nell’ambito di appositi Programmi Operativi Annuali (POA) da approvarsi a cura del Direttore o del competente dirigente dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tenuto conto anche delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’Agenzia;

- di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione di cui allo schema in Allegato “A” provvederà il Direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile in forma digitale;

– di puntualizzare che il comune interesse delle parti allo svolgimento delle attività dedotte in convenzione ne esclude il carattere sinallagmatico, inquadrandosi la stessa nell'ambito degli accordi di collaborazione previsti dal citato art. 15 della L. 241/1990 s.m.i. e pertanto gli oneri finanziari posti a carico dell’Agenzia regionale per l’attuazione della convenzione non costituiscono corrispettivo per prestazioni di servizi o cessioni di beni ma rimborso per le spese sostenute per lo svolgimento delle attività previste nella convenzione;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 622 del 28/4/2016, n. 1107 dell’11/7/2016, n. 979 del 25/6/2018 e n. 1770 del 30/11/2020, con le quali la Giunta regionale ha modificato, a decorrere dalla data, rispettivamente, del 1/5/2016, del 1/8/2016, del 1/7/2018 e del 1/1/2021 l’assetto organizzativo e funzionale dell’Agenzia;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavori nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

– n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii.;

– n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

– n. 2013/2020 avente ad oggetto “Indirizzi organizzativi per il consolidamento della capacità amministrativa dell’Ente per il conseguimento degli obiettivi del programma di mandato per far fronte alla programmazione comunitaria 2021/2027 e primo adeguamento delle strutture regionali conseguenti alla soppressione dell’Ibacn”;

– n. 2018/2020 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di direttore Generale della Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 della 43/2001 e ss.mm.ii.;

– n. 1962/2020 ad oggetto “Assunzione di un dirigente ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43/2001 e ss.mm.ii. per il conferimento di incarico di direttore dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile”, con la quale la Giunta regionale ha conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia con decorrenza dal 1 gennaio 2021;

– n. 1921/2020: “Approvazione del Bilancio di Previsione e del Piano delle Attività dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2021-2023”;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere con il presente atto all’approvazione dell’allegato “A” schema di Convenzione tra l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e il CIRI edilizia e costruzioni, per il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche inerenti il programma nazionale di soccorso rischio sismico e all’approvazione dell’allegato “B” riportante in dettaglio gli ambiti di attività di cui alla convenzione-quadro che saranno programmate in appositi Programmi Operativi Annuali (POA);

Visti altresì:

– il D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e ss.mm.ii.;

– n. 3 del 5 gennaio 2021 “Proroga della nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (rasa) e nomina del responsabile per la transizione digitale regionale”;

– la propria deliberazione n. 111 del 28/1/2021 “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21/12/2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore all'ambiente, difesa del suolo e della costa, protezione civile

A voti unanimi e palesi

delibera

a) di richiamare le premesse del presente atto come sua parte integrante e sostanziale;

b) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, lo schema di convenzione-quadro di cui all’Allegato “A”, tra l’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna-Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Edilizia e Costruzioni per il supporto specialistico nelle attività tecnico-scientifiche inerenti il programma nazionale di soccorso rischio sismico di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2014;

c) di approvare, altresì, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’Allegato “B” riportante in dettaglio gli ambiti di attività di cui alla convenzione-quadro che saranno programmate in appositi Programmi Operativi Annuali (POA) da approvarsi a cura del Direttore o del competente dirigente dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, tenuto conto anche delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio dell’Agenzia;

d) di dare atto che la convenzione-quadro di cui all’allegato “A” ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione;

e) di dare atto che alla sottoscrizione della convenzione-quadro di cui all’allegato “A” provvederà il Direttore dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile in forma digitale;

f) di dare atto che il Direttore o il competente dirigente dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile possono provvedere, con propri atti formali, alla rimodulazione delle attività di cui ai singoli programmi operativi annuali (POA), proposte dal comitato tecnico di cui all’art. 3 dello schema di convenzione-quadro;

g) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

h) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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