n. 32 del 02.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna relativamente al virus PPV (Sharka). Anno 2011
IL RESPONSABILE
Visti:
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modificazioni e integrazioni;
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante “Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31”;
- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”, e successive modifiche e integrazioni;
- il DM 28 luglio 2009, recante “Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox virus (PPV), agente della «Vaiolatura delle drupacee» (Sharka);
Considerato che il DM 28 luglio 2009 stabilisce, tra l’altro, che i Servizi fitosanitari regionali:
- eseguano annualmente monitoraggi ufficiali per verificare la presenza di infezioni dovute al PPV allo scopo di definire lo stato sanitario del territorio di propria competenza;
- adottino tutte le azioni di controllo e la regolamentazione delle attività di prelievo e produzione di materiale di moltiplicazione vegetale in funzione dello stato fitosanitario del territorio e secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale;
- definiscano lo stato fitosanitario delimitando le zone indenni, le aree contaminate, le zone di insediamento e le zone tampone conformemente agli standard internazionali FAO;
Preso atto:
- dei risultati dell’attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza della Sharka nel territorio regionale nel corso del 2010;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni frutticole e al vivaismo frutticolo regionale;
- che in alcune aree frutticole la malattia è presente da molti anni e che la sua diffusione è tale da renderne tecnicamente non più possibile la eradicazione;
Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, avente per oggetto “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali”, e successive modifiche;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1663 del 27 novembre 2006, recante “Modifiche all’assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 19 luglio 2010, concernente il conferimento della responsabilità del Servizio Fitosanitario, e in particolare la lettera f) della parte dispositiva;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07” e successive modifiche;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:
1) di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 del citato DM 28 luglio 2009, le zone di “insediamento”, le “aree contaminate” e le relative “zone tampone” comprendenti parte dei territori delle province di Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link “Cartografia”, link “Sharka”;
2) che nelle “aree contaminate” individuate al punto 1) è vietato, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del citato decreto ministeriale, il prelievo di materiale di moltiplicazione dalle piante di drupacee suscettibili ivi presenti, fatta salva specifica autorizzazione del Servizio Fitosanitario;
3) che nelle “zone di insediamento” e nelle “zone tampone” individuate al punto 1), ai sensi dell’art. 9 del citato decreto ministeriale, è vietato l’esercizio dell’attività vivaistica per la produzione di piante e materiale di moltiplicazione di specie suscettibili al PPV elencate nell’art. 2, comma 1, lettera a), del medesimo decreto ministeriale, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 5;
4) che i nuovi campi di produzione vivaistica nelle “zone indenni”, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del citato decreto ministeriale, devono essere distanti almeno 300 metri da frutteti di piante di drupacee suscettibili; tale distanza, su richiesta dell’interessato, è ridotta a 20 metri con provvedimento del Servizio Fitosanitario, quando l’assenza di PPV nell’area è confermata da uno specifico controllo definito dal Servizio Fitosanitario;
5) che, su istanza dell’interessato ai sensi dell’art. 9, comma 3, del citato decreto ministeriale, può essere autorizzata l’attività vivaistica e l’allevamento di piante madri all’interno di “zone di insediamento” e di “zone tampone”, a condizione che tale attività sia svolta in serra con un sistema di protezione antiafidi e in assenza di piante di drupacee nel raggio di 100 metri; tale distanza è ridotta a 20 metri quando l’assenza di PPV nell’area è confermata da uno spercifico controllo definito dal Servizio Fitosanitario;
6) che il materiale vivaistico in produzione al momento dell’entrata in vigore del DM 28 luglio 2009, ai sensi dell’art. 14 di tale decreto, potrà essere commercializzato entro due anni, nel rispetto delle disposizioni preesistenti;
7) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.
L’inosservanza delle prescrizioni sopra impartite sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro, ai sensi dell’art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell’art. 11, comma 9, della L.R. n. 3/04.
Il Responsabile del Servizio
Alberto Contessi