n. 91 del 21.07.2010 periodico (Parte Seconda)

Tariffe Servizio Idrico integrato anno 2010 - Determinazioni

IL DIRETTORE

Premesso che:

  • con atto dell’Assemblea n. 9 del 1.7.2008, esecutivo, ad oggetto “Piano d’ambito per il servizio idrico integrato. Approvazione”, è stato approvato il Piano d’ambito per il servizio idrico integrato per il periodo 2008 – 2023;
  • mediante tale piano è stato dato avvio all’applicazione del “Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia Romagna”, di cui al D.P.G.R. n. 49 del 13.3.2006, come modificato dal D.P.G.R. n. 274 del 13.12.2007;
  • nel suddetto piano (Parte D – Piano economico e finanziario) sono indicate:
    • le variazioni tariffarie del quinquennio 2008 – 2012 (limite di prezzo) conformemente a quanto previsto dal Metodo tariffario regionale
    • l’articolazione tariffaria per l’anno 2008;
  • per l’anno 2010 il piano prevede una variazione percentuale, rispetto al 2009, pari a 6,14%;
  • con atto dell’Assemblea n. 19 del 28.11.2008, esecutivo, ad oggetto “Individuazione delle modalità attuative inerenti la tariffazione del servizio idrico integrato delle famiglie numerose”, è stato approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa ‘famiglie numerose’ che prevede, tra l’altro, l’aggiornamento annuale degli importi degli sconti in funzione del numero di componenti da applicare in caso di utenze condominiali quando non sia possibile determinare i consumi attribuibili al singolo nucleo familiare;
  • con atto dell’Assemblea n. 11 del 28.06.2010, dichiarato immediatamente eseguibile, ad oggetto “Determinazioni in ordine all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato agli utenti privi di contatore”, si è stabilito di applicare alle utenze domestiche prive di contatore presenti nel territorio dell’ambito, in luogo delle tariffe a forfait, una struttura di consumo presunto sulla base del numero di componenti il nucleo familiare;
  • con nota PG.2010.0103608 del 13.04.2010 della Direzione Generale ambiente e difesa del suolo e della costa della Regione Emilia-Romagna si conferma la vigenza del Metodo tariffario regionale di cui al D.P.G.R. n. 49/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dei provvedimenti a questo collegati; 

considerato che:

  • il metodo tariffario regionale prevede, all’art.1 c. 4, che la tariffa possa subire delle variazioni per effetto di un fattore di qualità del servizio reso e di un fattore di bilanciamento dei volumi previsti e consuntivati;
  • in base al disposto dall’art. 5, il fattore di bilanciamento non va applicato per l’anno 2010, in quanto sulla base della rendicontazione fornita dal gestore Enìa s.p.a. lo scostamento fra volume programmato cumulato e volume erogato cumulato è inferiore a +-3%;
  • per quanto concerne il fattore di performance complessiva (art. 4 del MTR), ricavabile come somma algebrica del fattore QS (qualità) e PA (performance ambientale), il gestore Enìa s.p.a. ha trasmesso le informazioni necessarie relative all’anno 2008;
  • non sono stati definiti ulteriori indicatori rispetto a quelli previsti nel MTR;
  • dalle analisi delle informazioni pervenute si evince che:
    • il punteggio da attribuire al gestore Enìa s.p.a. per la componente di qualità del servizio reso, come risulta dalla tabella sotto riportata, è pari a 47 punti; tale valutazione, il cui dettaglio è agli atti di questa Autorità, porta ad una variazione tariffaria pari a 0,00%;
    • l’impatto della valutazione delle performance ambientali è nullo, in quanto la percentuale dei volumi stimati è superiore al 5% (come da allegato tecnico 1 al Metodo regionale);
  • le analisi effettuate portano ad una variazione tariffaria complessiva pari a 6,14% al netto dell’inflazione programmata; 

considerato inoltre che:

  • il tasso di inflazione programmata per l’anno 2010 è pari a 1,5%;
  • l’art. 23 del Metodo tariffario regionale prevede l’introduzione graduale della nuova tariffa di fognatura e depurazione per le utenze produttive, in particolare per l’anno 2010 è prevista l’applicazione per una quota pari al 40% della tariffa previgente, e del 60% della nuova tariffa; 

dato atto che il presente atto non comporta spese; 

visti:

  • il Decreto Legislativo 267/2000
  • la vigente convenzione;

determina:

per quanto esposto in premessa di: 

  1. stabilire che la variazione percentuale della tariffa del Servizio Idrico connessa alla componente di qualità del servizio reso è pari a 0,00%;
  2. prendere atto del tasso di inflazione programmata per l’anno 2010 pari a 1,5%;
  3. prendere atto che la variazione percentuale derivante dal Piano d’Ambito per l’anno 2010 è pari a 6,14%;
  4. stabilire conseguentemente che le tariffe del servizio idrico integrato in vigore dall’1.01.2010 nell’ambito ottimale di Piacenza sono quelle riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione quale parte integrante (allegato A); 

dando atto che il presente provvedimento non comporta spesa

Il Direttore

Vittorio Silva

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