n.84 del 14.04.2015 (Parte Seconda)
Conferma dell’istanza MUDE di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013
IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n.74/2012
convertito con modificazioni dalla Legge n.122/2012
Visti:
- il decreto legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante “L’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;
- il decreto legge 26 aprile 2013 n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013 n. 71 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”.
Preso atto che il giorno 29 dicembre si è insediato il nuovo presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto 6 giugno 2012 n. 74, conertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;
Viste le ordinanze commissariali:
- n. 29 del 28 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti dai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012” e successive modifiche ed integrazioni
- n. 131 del 18 ottobre 2013 “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto altresì il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, articolo 7 comma 9-ter: “9-ter. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2015”.
Ritenuto che delle 7.305 istanze di “dichiarazione di impegno per la ricostruzione” presentate sulla piattaforma MUDE ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e dell’articolo 6 comma 1 dell’ordinanza n. 131/2013 soltanto 2112 si sono trasformate in domande di contributo.
Rilevato pertanto, ai dini della programmazione finanziaria e dei periodici monitoraggi richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di dover accertare quali delle suddette istanze rimangono ancora in essere ai fini della successiva presentazione della domanda di contributo ai sensi delle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi.
Sentito nella seduta del 17 marzo 2015 il Comitato Istituzionale ai sensi dell’Ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012;
Tutto ciò premesso
DISPONE
- Entro il 15 maggio 2015 i soggetti che hanno inviato l’istanza di cui al comma 1 dell’articolo 3 e al comma 1 dell’articolo 6 dell’ordinanza n. 131/2013, Modulo MUDE “dichiarazione impegno per ricostruzione”, di seguito denominata prenotazione, contenente l’impegno a depositare la domanda di contributo per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o la demolizione e ricostruzione di cui alle ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi, qualora non avessero già provveduto al deposito della suddetta domanda, sono tenuti a confermare la validità della prenotazione stessa mediante l’invio, tramite piattaforma informatica MUDE, del Modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione”. Restano confermati i presupposti stabiliti dal comma 3 dell’art. 5 dell’ordinanza n. 71/2014 che consente l’invio della conferma di prenotazione esclusivamente per gli edifici dichiarati inagibili prima del 31 marzo 2014.
- Coloro che hanno già effettuato una “richiesta di contributo per la ricostruzione” a seguito di una “dichiarazione impegno per ricostruzione” senza però depositarla per mero errore materiale all’interno del medesimo fascicolo di quest’ultima dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON APPLICA indicando il numero MUDE della “richiesta di contributo per la ricostruzione” alla quale fare riferimento all’interno del Modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione”.
- Coloro che non intendono confermare la “dichiarazione impegno per ricostruzione” depositata in precedenza dovranno comunque dichiararlo barrando il campo NON CONFERMA all’interno del Modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione” indicando la motivazione della mancata conferma.
- Coloro i quali abbiano, anche erroneamente, inviato la prenotazione sulla piattaforma MUDE, ma intendono presentare domanda di contributo ai sensi dell’ordinanza 57/2012, su piattaforma SFINGE, sono tenuti a compilare il suddetto modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione” contenente anche la richiesta di trasferimento.
- L’invio del Modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione”, completo in ogni parte ed allegato, consente al comune di prendere atto della permanenza dei presupposti per richiedere il contributo e della volontà di depositare il progetto ed eseguire l’intervento nei tempi stabiliti dalle citate ordinanze nn. 51/2012, 86/2012 e 66/2013 e smi. Il Comune, prima di procedere all’esame della domanda ed alla eventuale concessione del contributo verifica la presenza sia della prenotazione di cui al comma 1 dell’art. 3 dell’ordinanza n. 131/2013 che della sua conferma ai sensi del comma precedente, oppure, nei casi di cui al comma 2 la presenza della sola conferma.
- Il mancato invio del Modulo “conferma dichiarazione impegno per ricostruzione” comporta la decadenza della prenotazione e l’irricevibilità della successiva domanda di contributo ai sensi del comma 3 dell’art. 3 e del comma 3 dell’art. 6 dell’ordinanza n. 131/2013.
La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).
Bologna, 14 aprile 2015
Il Commissario Delegato
Stefano Bonaccini