n.146 del 04.06.2025 periodico (Parte Seconda)
LR 4/2018, art. 11: provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) per il progetto "Impianto agrovoltaico Medicina con potenza di picco 16,08 MWP" localizzato nel comune di Medicina (BO)" e proposto da Engie Aglianico S.r.l.
(omissis)
ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;
ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;
a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “Impianto agrovoltaico Medicina con potenza di picco 16,08 MWp” localizzato nel comune di Medicina e con le opere connesse nei Comuni di Budrio e Castenaso (BO) proposto da Engie Aglianico S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:
1. si chiede di presentare, in fase di autorizzazione, un progetto della VPIA che preveda le seguenti condizione:
a. sondaggi archeologici a trincea, spinti fino alla profondità massima di progetto, tali da costituire una adeguata campionatura dell’area di progetto;
b. scavi da effettuare con abbassamenti progressivi a benna liscia, sotto la continuativa supervisione di un archeologo professionista fino alla quota massima prevista;
2. si chiede di presentare, in fase di istanza di autorizzazione unica, un progetto aggiornato in cui sia prevista una recinzione, rialzata da terra, lungo tutto il perimetro, di almeno 30 cm per consentire il libero passaggio ai piccoli animali ed alla fauna minore selvatica presente sul territorio, tale recinzione dovrà essere metallica e priva di plastica;
3. si chiede di presentare, in fase autorizzativa, un elaborato di dettaglio del Progetto di Mitigazione, che preveda ulteriori accorgimenti progettuali quali, ad esempio, barriere vegetali a schermo delle cabine e scelta di prefabbricati cromaticamente idonei al contesto paesaggistico; uso di materiali drenanti naturali per la viabilità interna, come terra battuta; l’utilizzo di materiali di colore terroso o comunque amorfo, evitando inerti di cava bianchi o biancastri;
4. in merito alla compatibilità idraulica, l’allegato integrativo “STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA” evidenzia come l’area di impianto risulti essere quasi totalmente allagata, senza quantificare l’incremento del tirante idrico individuato considerando l’installazione dell’impianto in oggetto; in fase autorizzativa lo studio, pertanto, dovrà essere oggetto di approfondimento e, una volta determinato l’incremento del tirante idrico, dovrà valutare anche le dinamiche di allagamento indotte che possono coinvolgere le aree limitrofe all’area di intervento, andando ad individuare, conseguentemente, le misure da adottare per evitare un incremento della pericolosità;
5. si chiede di fornire annualmente, a partire dall’avvio dell’esercizio, una relazione che descriva gli esiti dei monitoraggi proposti, come previsto dalle Linee Guida del Ministero, per un agrovoltaico avanzato, in relazione ai requisiti: Fertilità del Suolo - E1; Microclima - E2; Monitoraggio della resilienza ai cambiamenti climatici - E.3.;
6. per quanto riguarda l’impatto elettromagnetico, in fase autorizzativa il progetto dovrà prevedere che:
a. la DPA associata ad ognuna delle n.3 cabine di trasformazione in progetto sia estesa a 6,5 metri a partire dalle mura perimetrali;
b. all’interno delle estensioni delle DPA, associate alle cabine di trasformazione e smistamento, alle linee elettriche interne all’impianto agrivoltaico e al cavidotto che collega la cabina di smistamento agli stalli della futura Stazione Elettrica satellite 132/36 kV in progetto, non siano presenti aree, luoghi e/o spazi (nonché aree gioco per l’infanzia e/o aree verdi attrezzate) destinati ad una permanenza prolungata di persone per tempi superiori alle quattro ore giornaliere;
b) di disporre che la verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a), punto 1 dovrà essere effettuata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, punti 2 e 5 dovranno essere effettuate dalla Regione Emilia-Romagna, punto 3 dovrà essere effettuata dalla Città Metropolitana di Bologna, punto 4 dovrà essere effettuata dall’ Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Settore sicurezza territoriale e protezione civile Distretto Reno, punto 6 dovrà essere effettuata da ARPAE;
c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE AACM Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell’art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;
d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento verifica di assoggettabilità a VIA ad Arpae AACM di Bologna e all’Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell’art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006 e per conoscenza alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l’invio della documentazione. L’Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l’esito ad ARPAE AACM di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni.
e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 152/2006;
f) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;
g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Engie Aglianico S.r.l., al Comune di Medicina, al Comune di Budrio, al Comune di Castenaso, al Comune di Ozzano dell’Emilia, alla Città Metropolitana di Bologna, al Consorzio della Bonifica Renana, all'AUSL di Bologna, all'ARPAE di Bologna, ai Vigili del Fuoco di Bologna, all’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno;
h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, nella banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.