n.255 del 07.10.2015 periodico (Parte Seconda)

Proc. PR15A0023 - ITALPORK Srl - Concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea in comune di Corniglio (PR) loc. Ponte Romano - Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 18 e 19

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla società Italpork Srl, codice fiscale 01026370476, con sede in Via Ponte Buggianese 150/B in Buggiano (PT), cap 51011, fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea, in località Ponte Romano in comune di Corniglio (PR), per uso industriale al servizio di uno stabilimento per la stagionatura di prosciutti mediante n. 2 pozzi esistenti, Pozzo 1 codice PRA9042 e Pozzo 2 codice PRA9041, su terreno di proprietà della medesima, contraddistinto dal foglio 52 mappale 756 del NCT di detto Comune, con una portata massima di l/s 3,20 + 3,20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 10.000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell’originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art.18 R.R. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n 787/2014, fino alla data del 31/12/2024;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 27/7/2015 n. 9393

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita, ai sensi dell’art. 21 del R.R. 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2024, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1 del R.R. 41/2001; - di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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