SUPPLEMENTO SPECIALE N.71 DEL 23.12.2015

Relazione

RelazioneCon il presente progetto di legge si intendono dettare nuove norme per la riorganizzazione delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, in coerenza con le modifiche normative in materia, dettate dalla legge statale.

L'art. 11 (Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria) del DL. 1/2012 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), infatti, inserendosi in un quadro normativo già risalente, stratificato e disorganico, ha introdotto alcune modifiche sostanziali in materia di dislocazione delle sedi farmaceutiche sul territorio, creando tuttavia vuoti normativi e dubbi interpretativi e rendendo non più attuale la regolamentazione regionale in materia. In particolare, l'art. 11 ha attribuito ai comuni la funzione di individuare le sedi farmaceutiche da istituire, senza preoccuparsi di rendere coerente l'esercizio di tale funzione con l'esercizio della funzione di revisione delle piante organiche delle farmacie, già attribuito alle regioni, rispetto alla quale l'individuazione delle sedi di nuova istituzione è il nucleo fondamentale.

A questo quadro si è aggiunta, inoltre, la riforma delle Province di cui alla legge n. 56 del 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.) che ha reso necessario rivalutare l'opportunità di mantenere in vigore la delega alle Province di tutte le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, contenuta nell'art. 185 della legge regionale 3 del 1999.

L'entrata in vigore delle leggi nazionali citate ha provocato una situazione di incertezza sull'attribuzione delle competenze che non ha consentito il corretto esercizio delle funzioni istituzionali da parte degli enti locali coinvolti. Pertanto, da dicembre 2010 nessuno ha più provveduto alla revisione biennale della pianta organica, come prevista dall'art. 2 comma 2 della L.475/1968.

In questo quadro normativo è già intervenuto il legislatore regionale con l'articolo 64 "Organizzazione del servizio farmaceutico" della L.R. n.13 del 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", dedicato al nuovo assetto delle funzioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico, stabilendo che le funzioni in materia, svolte in precedenza prevalentemente dalle province, vengano ripartite tra la Regione, i Comuni e le Aziende Sanitarie, in quanto il livello provinciale non appariva più adeguato allo svolgimento delle funzioni medesime. In particolare, in coerenza all'attribuzione da parte del legislatore nazionale della funzione di individuazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione in capo al Comune, il legislatore regionale ha disegnato un sistema che preveda in capo ai Comuni l’esercizio di tutte le competenze strettamente connesse alla pianificazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, riservando alla Regione, che si avvale delle Aziende Sanitarie, le funzioni di impulso, controllo e sostituzione volte a garantire l’approvazione biennale delle piante organiche e i conseguenti concorsi per l’assegnazione delle sedi. L'articolo in oggetto, inoltre, rimanda ad una successiva legge regionale la disciplina del procedimento di formazione e revisione della pianta organica. L'art. 88 abroga, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma dell'organizzazione del servizio farmaceutico, gli articoli 185 e 186 della legge regionale n. 3 del 1999, riguardanti le funzioni provinciali in materia di servizi farmaceutici.

Il presente progetto di legge regionale, dunque, in attuazione del citato articolo 64 della L.R. n. 13 del 2015, disciplina l'organizzazione del servizio farmaceutico, tenendo conto delle competenze in materia attribuite a Regione, Comuni e Aziende USL.

Tale intervento normativo costituisce altresì l’occasione per provvedere ad un più ampio riordino di tutta la materia relativa all'assistenza farmaceutica nel rispetto dei principi di semplificazione e chiarezza normativa, riformando e/o abrogando, ove necessario, le norme dettate nella ormai risalente L.R. n.19/1982 e rispondendo, in tal modo, alle esigenze di adeguamento normativo emerse relativamente alla disciplina dei turni e degli orari delle farmacie, all’istituzione dei dispensari, alle attività professionali, sanitarie e non sanitarie, che possono essere svolte all’interno delle farmacie, alla consegna dei farmaci a domicilio.

Illustrazione dei singoli articoli.

Il progetto di legge consta di 21 articoli raccolti in cinque distinti Titoli:

Il Titolo I riferito alle “Disposizioni generali e finalità”, consta di un articolo, l'articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione - che dichiara che l’intervento legislativo si pone in attuazione dell'art. 64 della legge regionale n. 13 del 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e ne individua l'oggetto e l'ambito di applicazione.

Il Titolo II riferito alla “Dislocazione degli esercizi farmaceutici sul territorio regionale” è suddiviso in tre Capi:

Il Capo I consta di un articolo, l'articolo 2 - Competenze - che, al comma 1, rinvia a quanto stabilito dall'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2015 in merito alle competenze in materia attribuite alla Regione, ai Comuni e alle Aziende USL.

Il comma 2 sancisce che, per una migliore distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici, le funzioni amministrative comunali in materia sono esercitate preferibilmente dalle unioni di comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012 n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza).

Capo II - Procedimento di formazione e revisione della pianta organica - consta di cinque articoli (3-7).

L'articolo 3 definisce la pianta organica chiarendo i criteri in base ai quali la stessa deve essere formata.

L'articolo 4 disciplina il procedimento per la revisione della pianta organica, definendo i rispettivi ruoli di Regione, Comuni e Aziende USL, i rapporti tra gli stessi enti e i termini di conclusione del procedimento.

L'articolo 5 disciplina l’apertura delle farmacie comunali.

L’articolo 6 disciplina il concorso unico regionale per conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'istituzione, da parte della Regione, delle farmacie aggiuntive previste dall’art. 1-bis della legge n. 475 del 1968 nei luoghi ad alto transito, chiarendo che l’istituzione di tali farmacie non comporta delimitazione di sede farmaceutica con modifica della pianta organica, ma impone solo il rispetto delle distanze minime, ciò perché tali sedi farmaceutiche sono funzionali alle infrastrutture all'interno delle quali trovano collocazione.

Stabilisce, inoltre, che dopo il 2022, tali sedi farmaceutiche rientrano nella disciplina ordinaria prevista dall'articolo 9 della legge n. 475 del 1968.

Il Capo III - Altre disposizioni - consta di due articoli (8 e 9).

L'articolo 8 definisce i presupposti per l'istituzione dei dispensari farmaceutici e i criteri per l'affidamento della loro gestione. Prevede al comma 2, la possibilità che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di economicità ed efficienza per l’apertura del dispensario, il Comune possa rispondere al bisogno di assistenza farmaceutica della popolazione attivando la consegna a domicilio dei farmaci.

L'articolo 9 definisce i presupposti per l'istituzione e per l'affidamento della gestione di dispensari farmaceutici stagionali e di farmacie succursali. Il comma 4 prevede che il concorso per l'assegnazione della farmacia succursale è indetto dalla Regione.

Il Titolo III riferito al “Servizio farmaceutico, turni e orari, vigilanza” si compone di sei articoli (10 - 15) che sostituiscono i corrispondenti articoli in materia di vigilanza e assistenza farmaceutica contenuti nel Titolo IV della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica”.

L'articolo 10 indica le funzioni di competenza del Comune in materia.

L’articolo 11 elenca le funzioni amministrative di competenza dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

L’articolo 12 disciplina orari di apertura e turni delle farmacie, adeguandosi alla nuova normativa statale. Viene attribuita al Comune la facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato a battenti chiusi. Il quinto comma attribuisce ai Comuni con meno di cinque sedi farmaceutiche la facoltà di stabilire che il turno notturno possa essere effettuato per chiamata, mediante reperibilità del farmacista tramite il citofono della farmacia, garantendo risposta immediata e presenza del farmacista nei locali della farmacia, entro un tempo massimo di 30 minuti. La presente norma valorizza il ruolo del Comune, in coerenza alla sua funzione di garantire la migliore assistenza farmaceutica territoriale e migliora il servizio offerto al cittadino, prevedendo l’obbligo di citofono per le farmacie che effettuano il servizio a chiamata.

L’ottavo comma rende obbligatoria per le farmacie ubicate nelle aree extraurbane la dotazione della croce verde luminosa da tenere accesa nelle ore notturne: ciò facilita il cittadino, soprattutto nelle zone scarsamente abitate, ad individuare la farmacia più prossima, anche non aperta per turno, in modo da poter consultare l’elenco delle farmacie aperte per turno.

L’articolo 13 disciplina la chiusura per ferie delle farmacie.

L'articolo 14 disciplina la consegna a domicilio dei farmaci soggetti a prescrizione, da parte delle farmacie convenzionate. L'articolo richiama la necessità che tale servizio sia organizzato volontariamente dal farmacista nel rispetto del diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'articolo 15 della legge n. 475 del 1968 e delle norme sulla protezione dei dati personali. Richiama inoltre la responsabilità del farmacista nell’assicurare qualità e sicurezza del servizio.

L’articolo 15 disciplina la vigilanza sulle farmacie.

Il Titolo IV riferito a "Attività e servizi erogabili in farmacia, diversi dalla dispensazione di medicinali" è costituito dall’articolo 16. Tale articolo chiarisce che le farmacie, oltre all’attività principale di dispensazione dei farmaci, possono svolgere liberamente la propria attività d’impresa, erogando ulteriori servizi che non interferiscano con detta attività principale, nel rispetto del divieto dell'esercizio in farmacia di professioni sanitarie che abilitano alla prescrizione di medicinali. Quest’articolo risponde alle istanze pervenute dalle associazioni di categoria delle farmacie stesse e dei professionisti, chiarendo il quadro giuridico in materia, alla luce della recente normativa statale sulla cd farmacia dei servizi, della giurisprudenza e della prassi già invalsa.

ll Titolo V riferito a "Disposizioni transitorie e finali" è composto dagli articoli dal 17 al 21.

L’articolo 17, dedicato alla clausola valutativa, prevede la verifica da parte dell'Assemblea legislativa dell'attuazione della legge.

L’articolo 18, riguarda la norma finanziaria.

L’articolo 19, introduce al primo comma una disciplina transitoria relativa alla prima approvazione della pianta organica. Il comma 2 disciplina gli aspetti attuativi del passaggio delle competenze dalle province alle Regione e prevede, in particolare, che la Regione subentri nei procedimenti amministrativi in corso presso le Province dalla data dell’effettivo trasferimento delle risorse strumentali fra le quali sono ricompresi gli archivi documentali. Il comma 3 consente di mantenere la croce rossa luminosa alle farmacie che l’abbiano in dotazione al momento dell’entrata in vigore della norma.

L’articolo 20 prevede la facoltà della Regione di emanare linee guida per garantire l’uniforme applicazione della presente legge sul territorio regionale.

L’articolo 21 abroga il Titolo IV e l'articolo 49 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 “Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica” e prevede la cessazione dell'applicazione delle norme contenute negli articoli 185 e 186 della legge regionale n.3 del 1999, già abrogati dall'articolo 88 della legge regionale n. 13 del 2015.

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