n.1 del 05.01.2022 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto di "Modifica autorizzazione unica operazioni R3, D13, D15 dell'impianto localizzato nel comune di Novellara (RE)", e proposto da S.A.BA.R. S.P.A.

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 3 della L.R. 43/01 e della Delibera 2416/2008 e s.m.i., che stabilisce che le funzioni relative ad una struttura temporaneamente priva di titolare competono al dirigente sovraordinato, dal 1 novembre 2021 Direttore generale della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, Paolo Ferrecchi

(omissis)

determina

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato “modifica autorizzazione unica operazioni R3, D13, D15 dell’impianto localizzato nel comune di Novellara (RE)” proposto da S.A.BA.R. S.p.A., per le valutazioni espresse in narrativa, a condizione che vengano rispettate le condizioni ambientali di seguito indicate:

1. nell’ambito dell’acquisizione dell’Autorizzazione per la gestione rifiuti dell’impianto dovrà essere presentato uno specifico piano di monitoraggio per la verifica delle effettive emissioni odorigene prodotte dall’impianto in esame, tenendo conto delle matrici trattate e dei relativi quantitativi presenti nel centro, della stagionalità e delle condizioni meteo al fine di verificare che gli esiti del monitoraggio risultino rappresentativi delle condizioni di esercizio dello stesso;

2. dovrà essere trasmessa ad ARPAE ed alla Regione Emilia-Romagna Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, entro 30 giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere e, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018 e dell’art. 28, comma 7 bis del d. lgs. 152/06, la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni fino a quel momento esigibili;

b) che la verifica dell’ottemperanza delle presenti condizioni ambientali dovrà essere effettuata da:

a. ARPAE per le condizioni di cui ai punti 1 e 2

c) il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

e) di stabilire l’efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell’autorità competente;

f) di trasmettere copia della presente determina al Proponente S.A.BA.R. S.P.A, al Comune di Novellara, al Comune di Cadelbosco di Sopra, alla Provincia di Reggio Emilia, all'AUSL di Reggio Emilia, all'ARPAE di Reggio Emilia ea IRETI S.p.A.;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

h) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel BURERT;

i) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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