n.44 del 12.02.2014 periodico (Parte Seconda)
Valutazione di impatto ambientale (VIA) interregionale relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "La Risorta", attivata da Northsun Italia SpA - presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni) e mancata intesa con la Regione Veneto (art. 30, DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul permesso di ricerca idrocarburi denominato "La Risorta", di interesse di NorthSun Italia SpA, poiché le attività ivi previste, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 3 settembre 2013, sono nel complesso ambientalmente compatibili;
b) di ritenere, quindi, possibile effettuare le indagini geognostiche in previsione, a condizione siano rispettate le prescrizioni riportate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi, di seguito trascritte:
Rilievo sismico
1. l’indagine sismica (stendimenti e punti di energizzazione) non potrà essere realizzata:
- - all’interno del perimetro della Riserva Naturale Regionale Orientata “Dune Fossili di Massenzatica” e del relativo sito appartenente a Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4060010 “Dune di Massenzatica”; i punti di energizzazione non potranno essere collocati entro una fascia di almeno m 100 dai suddetti perimetri;
- - nel territorio dei Comuni di Mesola e Codigoro;
2. la realizzazione dell'indagine sismica è subordinata al parere della Soprintendenza archeologica territorialmente competente, in particolare nelle “aree di concentrazione di materiali archeologici”, disciplinate dal comma 2 dell’art. 21b2 del PTCP della Provincia di Ferrara;
3. i punti di energizzazione del previsto rilievo sismico non potranno essere collocati:
- nei centri abitati;
- presso gli edifici ed i manufatti sottoposti a tutela ai sensi del DLGS 22 gennaio 2004, n. 42; prevedendo altresì un'opportuna fascia di rispetto da individuarsi a seguito delle prove vibrometriche preliminari di cui ad una successiva prescrizione e da concordare con i Comuni o le Amministrazione territoriali competenti in materia, fermo restando che dovrà comunque essere rispettata una distanza di almeno m 50;
4. le modalità operative [in particolare le infrastrutture viarie utilizzate], la tempistica delle indagini e delle operazioni di ripristino, ed eventuali specifici interventi di mitigazione e/o compensazione delle componenti ambientali interessate, dovranno essere preventivamente concordate con i Comuni direttamente interessati dai tracciati;
5. almeno gg 45 prima dell’inizio delle attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni attraversati, dovrà essere prodotta alla Provincia, ai Comuni interessati e ad ARPA territorialmente competente, idonea cartografia georeferenziata con l’indicazione dei tracciati definitivi degli stendimenti e l’ubicazione dei punti di energizzazione; la suddetta cartografia, eventualmente accompagnata da una relazione tecnica illustrativa, dovrà consentire agli Enti indicati di verificare il rispetto delle prescrizioni impartite nell’ambito del presente procedimento e degli eventuali accordi preliminari di cui al punto precedente;
6. contestualmente alla presentazione del suddetto progetto definitivo, dovranno essere concordate con i Comuni, idonee modalità di informazione e partecipazione dei cittadini;
7. variazioni di progetto conseguenti le attività di “permitting” presso i proprietari dei terreni o le verifiche di dettaglio sul campo, sempre possibili in considerazione della natura delle operazioni in progetto, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Provincia, ai Comuni interessati e ad ARPA territorialmente competente;
8. dall’inizio delle attività di registrazione, i Comuni dovranno essere informati dei siti interessati giornalmente dalle operazioni;
9. in relazione agli attraversamenti temporanei con cavi telemetrici ed all'energizzazione mediante l'utilizzo di autocarri vibroseis, le operazioni in adiacenza e lungo la viabilità comunale dovranno svolgersi alle seguenti condizioni:
a) dovrà essere dato un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, dell'inizio delle operazioni tecniche, con la presentazione del tracciato esecutivo (anche per tratti), degli attraversamenti con i geofoni e del percorso dei vibroseis, all'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati ed ai Comandi della Polizia Municipale;
b) dovrà essere comunicato il responsabile tecnico dei lavori al quale fare riferimento;
c) eventuali modifiche e/o condizionamenti alla viabilità dovranno essere preventivamente concordati con il Comando di Polizia Comunale, sentito il parere dell'Area Lavori Pubblici e Patrimonio dei Comuni interessati;
d) analoghe modalità dovranno essere osservate nel caso di interessamento di strade provinciali, concordando le attività con i competenti uffici provinciali;
10. qualora le attività di prospezione provocassero danneggiamenti alle infrastrutture pubbliche, dovrà esserne data opportuna e tempestiva comunicazione ai competenti Servizi dei Comuni e/o della Provincia interessati: le infrastrutture dovranno essere ripristinate a cura e spese della Società proponente, sulla base delle indicazioni tecniche fornite dai suddetti Servizi; gli uffici tecnici dei Comuni e/o della Provincia interessati potranno richiedere polizze fidejussorie di valore adeguato a copertura di eventuali danni su infrastrutture pubbliche;
11. nel caso di danni a immobili privati o a terreni coltivati la Società proponente dovrà garantire la liquidazione totale dei danni causati;
12. in relazione al sito di Rete Natura 2000 SIC/ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" ed alla porzione del sito SIC/ZPS IT4060010 "Dune di Massenzatica" esterno al perimetro della Riserva Naturale Regionale “Dune Fossili di Massenzatica”, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- effettuare le ricerche all’esterno del perimetro del SIC/ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico" e a 100 m dal SIC/ZPS IT4060010 “Dune di Massenzatica”;
- ridurre al minimo il disturbo per l’avifauna realizzando l’attività di ricerca al di fuori del periodo riproduttivo;
- individuare i percorsi di accesso all'area d'intervento in modo da interferire il meno possibile sugli habitat naturali;
- favorire, per via naturale o artificiale, la ricostruzione del manto erbaceo ed arbustivo, eventualmente danneggiato, con le medesime specie che vegetano spontaneamente sull'area oggetto dell'intervento;
- evitare il taglio della vegetazione arborea, laddove compatibile con la realizzazione degli interventi previsti;
- ripristinare la vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere;
13. durante l’attività di ricerca dovrà essere posta particolare attenzione in prossimità di elementi sensibili (abitazioni, scuole, ospedali o elementi di fragilità del territorio);
14. fermo restando che i punti di energizzazione dovranno rispettare la distanza minima di m 50 da edifici, dovrà essere realizzata un’indagine vibrometrica preliminare al fine di misurare la propagazione delle vibrazioni nei terreni che caratterizzano l’area oggetto del rilievo e conseguentemente determinare in modo inequivocabile le distanze di sicurezza da adottare in fase di energizzazione; i risultati dell’indagine vibrometrica dovranno essere trasmessi ai Comuni direttamente interessati dalle operazioni;
15. in riferimento all’inquinamento acustico atteso, i punti di energizzazione dovranno essere ubicati a distanza tale dagli edifici presenti da ridurre al minimo gli eventuali disturbi ed il rumore solido; qualora necessaria dovrà essere richiesta autorizzazione in deroga ai limiti di legge in materia di inquinamento acustico, ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 sulla base dei criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002; la suddetta autorizzazione in deroga dovrà essere necessariamente acquisita prima dell'inizio delle operazioni e la relativa richiesta dovrà essere presentata con tempistica compatibile al rilascio dell’atto da parte delle autorità competenti;
16. in relazione alla componente rumore e vibrazioni dovrà essere effettuata almeno una misura in corso d’opera in corrispondenza dei ricettori più esposti; l’esito di tali rilievi dovrà essere conservato presso il cantiere per eventuali controlli;
17. i punti di energizzazione dovranno rispettare una distanza di almeno m 100 dalle unghie esterne delle arginature esistenti;
18. i punti di energizzazione non potranno essere collocati nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
19. da parte degli operatori dovrà essere posta particolare cura nell’individuazione di tutte le condotte sotterranee (acqua, gas, ecc.) che potrebbero risultare danneggiate a seguito delle vibrazioni indotte nel terreno, con conseguenti problematiche di impatto ambientale dovute a rotture, sversamenti nel suolo ed in atmosfera; in particolare la Società proponente dovrà verificare preliminarmente, l’esistenza e il posizionamento della rete dei sottoservizi (idrici, fognari, elettrici, telefonici e di trasmissione dati), contattando il competente Servizio dei Comuni interessati, che provvederà ad indicare gli Enti proprietari/gestori dei vari sottoservizi, congiuntamente ai quali dovranno essere svolte le verifiche, e con i quali dovranno essere concordate le cautele da adottare e le relative garanzie;
Pozzi esplorativi
20. la perforazione dei pozzi esplorativi è sottoposta alle stesse preclusioni e, per quanto di interesse, prescrizioni indicate per il rilievo sismico;
21. i pozzi esplorativi non potranno essere realizzati entro una fascia di almeno 3 nM (3 miglia nautiche), misurate dalla linea di costa verso terra;
22. la realizzazione dei pozzi esplorativi dovrà essere sottoposta a nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, una volta localizzato precisamente il sito della postazione e fermo restando che il cantiere di perforazione non potrà essere ubicato nelle zone in cui è stata esclusa la possibilità di effettuare la prospezione sismica;
23. qualora la Società proponente individuasse un sito dove proporre la realizzazione dei sondaggi esplorativi - sottoposti, secondo gli esiti del presente procedimento, a nuova procedura di VIA - il SIA dovrà contenere approfondimenti specifici sul tema della subsidenza, valutando sin da subito le possibili sommatorie degli effetti con altre attività antropiche incidenti sul fenomeno dell’abbassamento del suolo, quali principalmente altri eventuali pozzi di estrazione di idrocarburi e pozzi di estrazione di acqua;
24. il progetto di perforazione del/i pozzo/i esplorativo/i dovrà includere un programma di acquisizione dati finalizzati all'applicazione di un modello matematico sulla subsidenza indotta da un'eventuale successiva fase di sfruttamento della risorsa. Detto programma, che dovrà essere preliminarmente concordato con il Servizio geologico regionale ed ARPA Direzione Tecnica, dovrà, tra l’altro, prevedere:
- l’esecuzione di prove di strato e la registrazione delle pressioni di giacimento;
- il prelievo di un numero di campioni indisturbati sui quali eseguire le determinazioni geomeccaniche, congruo per le finalità modellistiche; dovranno essere prelevati campioni non solo nei livelli mineralizzati, ma anche in spessori significativi di formazioni geologiche sovrastanti;
il modello previsionale sulla subsidenza, che dovrà essere implementato qualora si decidesse per la messa in produzione del pozzo, dovrà tenere conto delle interazioni negative con la rete di scolo naturale ed artificiale presente nell'area, e consentire di valutare gli effetti della subsidenza indotta dall'estrazione di gas su dette infrastrutture;
25. qualora limitrofi ad un sito Natura 2000, i pozzi esplorativi dovranno essere sottoposti ad ulteriore procedura di Valutazione di Incidenza;
c) di dare atto che la superficie del permesso di ricerca idrocarburi in esame interessa il territorio di Regioni confinanti (Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto) pertanto, ai sensi dell’art. 30 del DLGS 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, la presente procedura di VIA è effettuata d'intesa tra le due Regioni, autorità competenti ai sensi delle rispettive leggi regionali di disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
d) di dare atto che la Regione Veneto e la Regione Emilia-Romagna, hanno convenuto di procedere all’istruttoria del permesso di ricerca idrocarburi secondo le modalità stabilite dalle rispettive leggi regionali in materia, provvedendo a comunicarsi gli esiti e quindi assumendo d’intesa gli atti autonomi conclusivi dei procedimenti di competenza;
e) di dare atto che la Conferenza di Servizi, nel Rapporto conclusivo dei propri lavori, ha evidenziato che le conclusioni relative alla compatibilità ambientale delle attività previste dal permesso, e le relative prescrizioni, ai sensi dell’art. 30 del DLgs 152/06, acquisiranno efficacia qualora venga sancita l’intesa con la Regione Veneto, demandando tale accertamento “alla Regione Emilia-Romagna che ne darà atto nel provvedimento di VIA assunto con delibera di Giunta regionale”;
f) di dare atto che la Regione Veneto ha anticipato, tramite e-mail, il parere n. 447 espresso dalla Commissione Regionale VIA nella seduta del 6/11/2013 che conferma il precedente parere interlocutorio negativo circa la compatibilità ambientale del progetto in esame;
g) di dare atto che la Regione Veneto ha comunicato per le vie brevi, che la Giunta Regionale, con delibera n. 2808 del 30 dicembre 2013, ha fatto propri i pareri espressi dalla Commissione Regionale VIA;
h) di dare atto che, poiché le valutazioni e le decisioni della Regione Emilia-Romagna, di cui ai precedenti punti a) e b), assunte sulla base dell’esito dell’apposita Conferenza di Servizi, e della Regione Veneto, di cui ai precedenti punti f) e g), giungono a conclusioni diverse, risulta sancito il mancato raggiungimento dell’intesa ai sensi dell’art. 30 del DLGS 152/06;
i) di dare atto che il parere della Provincia di Ferrara e dei Comuni di Berra e Jolanda di Savoia sulla compatibilità ambientale del progetto, espresso ai sensi dell’art. 18, comma 5, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
j) di dare atto che, ai sensi dell’ art. 14-ter, comma 7, della L 7 agosto 1990, n. 241, si considera acquisito l’assenso del Comune di Mesola e del Comune di Codigoro, non intervenuti in sede di Conferenza di Servizi conclusiva: il parere di detti comuni, espresso rispettivamente con lettere prot. n. 11825 del 2 settembre 2013 [acquisito al protocollo regionale con n. 213172 del 4 settembre 2013] e prot. n. 15843 del 3 settembre 2013 [acquisito al protocollo regionale con n. 212051 del 3 settembre 2013], è riportato all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
k) di dare atto che il parere espresso, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, dalla Provincia di Ferrara in qualità di Ente di gestione della Riserva Naturale Regionale orientata “Dune Fossili di Massenzatica”, è contenuto all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
l) di dare atto che la Valutazione d’Incidenza, effettuata ai sensi dell'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni e della LR 14 aprile 2004, n. 7, e riguardante i siti di Rete Natura 2000:
- SIC/ZPS IT4060016 "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico";
- SIC/ZPS IT4060010 "Dune di Massenzatica";
è contenuta all’interno del Rapporto conclusivo dei lavori della Conferenza di Servizi;
m) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla Società proponente NorthSun Italia SpA;
n) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Regione Veneto; alla Provincia di Ferrara; ai Comuni di Berra, Mesola, Jolanda di Savoia e Codigoro; al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna; ad ARPA Sez. Prov.le di Ferrara; ad ARPA Direzione Tecnica; al Servizio Energia ed Economia Verde della Regione Emilia-Romagna; al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione VI; al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche - Divisione II;
o) di fissare, ai sensi dell’art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, l’efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale in anni sei (sei), salvo eventuali proroghe ai sensi di legge;
p) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;
q) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito web della Regione Emilia-Romagna.