n.328 del 30.09.2020 periodico (Parte Seconda)

LR 4/2018, art. 11: Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) relativo al progetto "Campagna di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato Via Castello n.3/2 - Castello di Serravalle - Foglio n. 29, Sezione D - Mappali n. 354-417", in comune di Valsamoggia (BO), proposto dalla Società Pedretti Leandro e Sergenti Renzo & C. SNC

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE di Bologna, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/133487 del 17/9/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/604279 del 17/9/2020, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del d.lgs. 152/2006 e smi, per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della l.r. 4/2018, il progetto denominato “Campagna di recupero di rifiuti inerti non pericolosi mediante impianto mobile autorizzato Via Castello 3/2 - Castello di Serravalle - Foglio n. 29, Sezione D - Mappali n. 354-417” - comune di Valsamoggia (BO) dalla ulteriore procedura di VIA, a condizione che venga rispettata la condizione ambientale di seguito indicata:

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale, in relazione alla matrice rifiuti, la presenza di amianto derivante dal fabbricato incendiato e oggetto di recupero dovrà essere preventivamente verificata e certificata l’assenza di amianto a seguito degli interventi di bonifica, da effettuare preliminarmente all’attivazione del cantiere. Dovrà essere pertanto presentata tale documentazione in allegato alla Comunicazione ex art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/2006.

La verifica dell’ottemperanza della presente prescrizione compete ad ARPAE

c) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE APAM;

d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del d.lgs. 152/2006 e smi;

e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ed a: Comune di Valsamoggia, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Distretto di Casalecchio e ARPAE;

f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

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