n.19 del 27.01.2016 periodico (Parte Seconda)
Proposta all'Assemblea legislativa di decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e sull’uso del territorio”;
- la Legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 “Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali”;
- la Legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”.
Premesso che:
- in coerenza con la disciplina comunitaria, l’art. 199 del D.Lgs. n. 152/2006 demanda alle Regioni la competenza a predisporre ed adottare Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR) nel rispetto dei principi e delle finalità ivi indicate;
- il comma 1, del citato articolo 199 dispone che per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);
- per l’approvazione del PRGR si applicano le disposizioni procedurali dell’articolo 25 della L.R. n. 20/2000 e le disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006;
Dato atto che:
- gli indirizzi programmatici del governo regionale per il periodo 2010-2015 delineano per il sistema emiliano-romagnolo la necessità di dotarsi di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR);
- con propria deliberazione n. 1147 del 30 luglio 2012 sono stati assunti gli “Indirizzi per l’elaborazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006” ed è stato avviato il percorso per l’elaborazione del PRGR;
- con propria deliberazione n. 325 del 25 marzo 2013 è stato approvato il documento preliminare del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 152/06;
- l’Assemblea Legislativa si è espressa sulla summenzionata deliberazione di Giunta n. 325 con ordine del giorno (oggetto 3790/1) approvato il 9 aprile 2013 ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la deliberazione n. 325 è stata notificata ai sensi dell’articolo 25, comma 2 della L.R. n. 20/2000 alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane, Unioni di Comuni, alle Regioni contermini, alle Amministrazioni statali e alle associazioni economiche e sociali per le eventuali valutazioni e proposte;
- sono state raccolte e sono agli atti del competente Servizio regionale le osservazioni pervenute nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- con propria deliberazione n. 103 del 03 febbraio 2014, è stata adottata la Proposta di piano regionale di gestione dei rifiuti tenuto conto delle proposte e osservazioni pervenute;
- in attuazione dell’articolo 25, comma 3 della L.R. n. 20/2000, l'avvenuta adozione della Proposta di piano è stata comunicata all'Assemblea Legislativa (PG.2014.0039167);
- il 20 marzo 2014 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (BURERT) l’avviso di avvenuta adozione della Proposta di piano con il quale si informava del contestuale deposito della Proposta di piano, anche ai fini della procedura di VAS, per sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione del medesimo avviso nel BURERT, presso la sede dell'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Emilia-Romagna nonché presso gli altri enti previsti dalla L.R. 20/2000 e che la documentazione era altresì consultabile sul sito web della Regione agli indirizzi indicati;
- il medesimo avviso informava inoltre che il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne avesse interesse era fissato in sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo avviso nel BURERT;
Dato atto che:
- entro il suindicato termine di deposito, ossia entro il 19 Maggio 2014, sono pervenute da parte di 97 proponenti osservazioni e proposte di modifica tutte protocollate e conservate agli atti del Servizio regionale competente;
- successivamente al suindicato termine di deposito, sono pervenute da parte di 6 proponenti osservazioni e proposte di modifica anch’esse protocollate e conservate agli atti del Servizio regionale competente;
- tali osservazioni alla proposta di Piano sono state tutte controdedotte come riportato all’allegato 1), parte integrante della presente deliberazione;
Rilevato che nel suindicato allegato 1), per esigenze di chiarezza sistematica, le osservazioni pervenute sono state schematizzate e che non si è dato riscontro a quelle che contenevano considerazioni generali che non si traducevano in osservazioni al Piano e che come tali erano senz’altro da respingere;
Rilevato inoltre che al numero 3 dell’indice dell’allegato 1) è riportata quale un’unica osservazione una serie di osservazioni inviate da svariati proponenti ma con identico contenuto;
Considerato che a seguito della suindicata fase di riscontro delle osservazioni, l’art. 25, al comma 5 stabilisce che l’Assemblea Legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni ed approva il Piano;
Dato atto della Valutazione di Incidenza (VI) al PRGR assunta con determinazione n. 15821 del 2015 del Direttore della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa;
Dato atto del parere favorevole di compatibilità ambientale di VAS al PRGR assunta con determinazione n. 18922 del 2015 del Responsabile del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;
Rilevato che con la Dichiarazione di sintesi si è illustrato come le valutazioni ambientali sono state integrate nel Piano e si è preso atto delle misure indicate ai fini del monitoraggio dando conto degli esiti della VAS;
Ritenuto di proporre all’Assemblea Legislativa di decidere sulle osservazioni riportate all’allegato 1) e di approvare il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) riportato all’allegato 2) come formato dagli elaborati specificati nel dispositivo;
Dato atto che:
- l’art. 25, al comma 6, prevede che copia integrale del Piano approvato sia depositata per la libera consultazione presso la Regione e le Province e sia altresì consultabile sul sito telematico della Regione e che l'avviso dell'avvenuta approvazione sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e che dell'approvazione sia data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale;
- il medesimo art. 25, al comma 7, stabilisce che il Piano entri in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione, ai sensi del comma 6;
Considerato, inoltre, che:
- ai sensi dell’articolo 199 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’articolo 13 della L.R. n. 23/2011 la determinazione dei flussi dei rifiuti è di competenza regionale da esercitarsi con il piano regionale di gestione dei rifiuti;
- a seguito dell’avvio del procedimento di approvazione del PRGR nell’anno 2012, le Province, non hanno più potuto modificare i piani vigenti aggiornandone i contenuti ed adeguando i flussi dei rifiuti urbani ai mutamenti che hanno interessato il sistema impiantistico regionale anche a seguito della naturale scadenza delle autorizzazioni;
- la pianificazione dei flussi contenuta nel PRGR adottato, in regime di salvaguardia, non è operativa fino alla approvazione dello stesso in via definitiva da parte dell’Assemblea legislativa;
- la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione (P.I. 2015/2165) ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) per il mancato riesame dei piani di gestione dei rifiuti nei termini indicati dagli articoli 28, comma 1, 30, comma 1 e 33, comma 1 della Direttiva 2008/98/CE che coinvolge anche la Regione Emilia-Romagna in quanto il Piano regionale di gestione dei rifiuti è stato adottato ma non ancora approvato in via definitiva dall’Assemblea;
- si rende, quindi, urgente, nelle more della definitiva approvazione del PRGR, definire la pianificazione dei flussi dei rifiuti urbani per garantire la funzionalità del sistema di gestione di tali rifiuti e ottemperare alla normativa comunitaria di settore in materia di pianificazione;
Rilevato che al capitolo 9 della Relazione generale del PRGR che con la presente deliberazione si propone per l’approvazione è contenuta l’analisi e la regolazione dei flussi dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito regionale già a partire dall’anno 2016 la cui efficacia, in ragione di quanto sopra evidenziato, deve essere anticipata;
Richiamato l’articolo 28 della L.R. n. 1/2003 per il quale le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilità o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli Enti competenti;
Richiamata altresì la propria deliberazione n. 1912 del 2015 che disciplina, per le annualità 2015 e 2016, la gestione dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino nell’ambito dell’Accordo con la Regione Emilia-Romagna del 24 novembre 2011 e prevede che le disposizioni in essa contenute relative ai conferimenti di tali rifiuti potranno essere modificate a seguito dell’approvazione definitiva del PRGR;
Considerato che nel suindicato capitolo 9 sono riportati anche i flussi dei rifiuti indifferenziati provenienti dalla Repubblica di San Marino e viene precisato che gli stessi saranno conferiti all’impianto di destinazione ivi previsto, entro un mese dalla data di approvazione del Piano;
Ritenuto quindi:
- di pianificare, a partire dalla data di approvazione del presente atto, i flussi dei rifiuti urbani prodotti nell’ambito regionale compresi i flussi dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino, in base a quanto indicato al capitolo 9 della Relazione generale di Piano che si propone con la presente deliberazione per l’approvazione da parte dell’Assemblea e che, per una più agevole lettura, si riporta in separato allegato 3) alla presente deliberazione;
- di precisare che i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle previsioni di detta pianificazione entro 15 giorni dall'approvazione del presente atto fatta eccezione per i rifiuti provenienti da San Marino per i quali il termine è di trenta giorni decorrenti sempre dall'approvazione del presente atto;
- di stabilire che tali flussi potranno essere modificati a seguito dell’approvazione definitiva del PRGR da parte dell’Assemblea Legislativa;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore alla difesa del suolo e della costa, protezione civile e politiche ambientali e della montagna;
A voti unanimi e palesi
delibera:
per le ragioni in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di proporre all’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna:
- di decidere sulle osservazioni riportate all’allegato 1) “Controdeduzioni alle osservazioni” parte integrante della presente deliberazione;
- di approvare il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)”, riportato all’allegato 2), costituente parte integrante della presente deliberazione, formato dai seguenti elaborati su supporto informatico:
a) Quadro conoscitivo;
b) Quadro conoscitivo - Aggiornamento dati;
c) Relazione generale, suddivisa in 5 Parti dal titolo, rispettivamente, Inquadramento generale, Rifiuti urbani, Rifiuti speciali, Programmi e linee guida, Monitoraggio;
d) Norme tecniche di attuazione;
e) Rapporto ambientale contenente la sintesi non tecnica dello stesso;
f) Studio di incidenza;
g) Parere motivato di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) comprensivo della Valutazione di Incidenza;
h) Dichiarazione di sintesi;
2. di dare atto che la Dichiarazione di sintesi illustra come le valutazioni ambientali siano state integrate nel Piano e indica le misure adottate in tema di monitoraggio dando conto degli esiti della Valutazione Ambientale Strategica;
3. di depositare, copia integrale del Piano approvato presso la Regione – Servizio rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi; presso le Province e la Città Metropolitana e pubblicare il Piano approvato sul sito telematico della Regione;
4. di pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna l’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano;
5. di pubblicare altresì su un quotidiano a diffusione regionale l’avviso dell’avvenuta approvazione del Piano;
6. di dare atto che il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso di approvazione;
7. di disporre che a partire dalla data di approvazione del presente atto i rifiuti urbani prodotti nell’ambito regionale e quelli provenienti dalla Repubblica di San Marino debbano essere conferiti presso gli impianti e nel rispetto dei quantitativi indicati al capitolo 9 della Relazione generale di Piano che, per una più agevole lettura, si riporta all’allegato 3) alla presente deliberazione;
8. di precisare che i gestori del servizio dovranno adeguarsi alle previsioni di detta pianificazione entro 15 giorni dall'approvazione del presente atto fatta eccezione per i rifiuti provenienti da San Marino per i quali il termine è di trenta giorni decorrenti sempre dall'approvazione del presente atto;
9. di dare atto che con successivo atto del Responsabile del Servizio rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi saranno regolate, ove necessario, le ulteriori condizioni per gestione dei rifiuti provenienti dalla Repubblica di San Marino;
10. di disporre che le disposizioni di cui al punto 7) assumano gli effetti di pianificazione dei flussi cui consegue, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 20/2000, l’obbligo di tempestivo adeguamento delle autorizzazioni con essa contrastanti;
11. di disporre che le disposizioni di cui al punto 7) potranno essere modificate a seguito della approvazione definitiva del PRGR da parte dell’Assemblea legislativa;
12. di dare atto che, qualora il monitoraggio evidenzi scostamenti fra le previsioni di Piano e l’andamento della produzione di rifiuti, con deliberazione di Giunta saranno adeguati i flussi agli impianti;
13. di trasmettere la presente deliberazione all’Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), all’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (Atersir), ai Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani e alla Repubblica di San Marino;
14. di pubblicare il presente atto e l’allegato 3), sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
15. di pubblicare la proposta all'Assemblea di “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR)” di cui al punto 1) del presente atto sul sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/rifiuti/temi/piano-rifiuti.