n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)
Approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.R. n. 23 del 2011
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 524 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
- la Legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la Legge regionale 6 settembre 1999, n. 25 “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l’organizzazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la Legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 “Misure per il riordino territoriale, l’autoriforma dell’amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni”;
- il Decreto del Presidente della Giunta 30 dicembre 2011, n. 251 “Nomina del soggetto incaricato ai sensi dell’art. 19 della L.R. 23/11”;
- la deliberazione della Giunta regionale del 6 febbraio 2012, n. 117 “Definizione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. c) della Legge regionale n. 23 del 2011, del limite di costo a carico delle tariffe dei servizi pubblici per il funzionamento dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;
- la determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 “Liquidazione ai sensi dell’art. 20 della L.R. 23/11 delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/08 ed approvazione straordinaria dei Bilanci consuntivi 2011”;
Considerato che:
- il dottor Giuseppe Bortone, individuato tramite Decreto del Presidente della Giunta 30 dicembre 2011, n. 251 quale soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (d’ora in avanti Agenzia) e della liquidazione delle forme di cooperazione, ha adottato con propria determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 i risultati, conformemente a quanto previsto dal comma 1 art. 20 della L.R. n. 23 del 2011, dell’attività di liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 entro il termine previsto del 30 giugno 2012;
- ai sensi del comma 2 dell’ art. 20 della L.R. n. 23 del 2011, le risultanze delle operazioni di liquidazione sono approvate dalla Giunta regionale;
Richiamato che ai sensi del comma 3 dell’ art. 20 della L.R. n. 23 del 2011, entro trenta giorni dalla data di approvazione delle risultanze delle operazioni di liquidazione sono trasferiti all’Agenzia i saldi di bilancio delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008;
Preso atto della completezza della determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 con la quale il soggetto incaricato della liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 ha provveduto, acquisita la relazione dell’organo di revisione, a:
- redigere i rendiconti dell’attività;
- redigere l’elenco dei residui attivi e passivi;
- redigere l’inventario dei beni mobili ed immobili al 31/12/2011 da trasferire all’Agenzia;
- accertare gli incassi di crediti e debiti dall' 1/1/2012 al 30/6/2012;
- redigere i risultati di bilancio;
- approvare i bilanci consuntivi 2011;
- accertare l’assenza di situazioni di squilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 45 del DLgs n. 504 del 1992;
- effettuare la ricognizione delle somme depositate presso i tesorieri delle soppresse forme di cooperazione e a disporne il trasferimento all’Agenzia;
- accertare le somme risultanti dalle gestioni delle soppresse forme di cooperazione ricomprese nei bilanci provinciali e a richiederne alle Amministrazioni provinciali interessate il trasferimento all’Agenzia;
- accertare le somme depositate presso le casse economali e a disporne il trasferimento all’Agenzia;
- redigere l’elenco dei procedimenti pendenti ed in corso avanti l’autorità giudiziaria;
- incaricare l’Agenzia alla predisposizione e trasmissione nei termini di legge ed entro le debite scadenze delle dichiarazioni 770, IRAP, IVA, riferite all’anno fiscale 2011, al fine di poter procedere successivamente a tali adempimenti alla cessazione di attività delle soppresse forme di cooperazione;
- indicare l’opportunità di riservare, nella misura del 10% dell’ammontare di tesoreria trasferito dalle operazioni di liquidazione, pari a Euro 897.368, quale fondo vincolato della durata indicativa di almeno 5 anni, per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale, previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle soppresse forme di cooperazione o delle già soppresse Agenzie d’ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999;
- effettuare la ricognizione del personale assegnato alle forme di cooperazione alla data di entrata in vigore della L.R. n. 23 del 2011;
- individuare il personale da trasferire dalle soppresse forme di cooperazione all’Agenzia;
- definire la dotazione organica di prima attivazione dell’Agenzia risultante dalla ricognizione sopracitata e a determinare il limite di spesa della dotazione stessa pari a Euro 2.459.190;
Valutato necessario, quale criterio di prudenza e buona amministrazione, fare propria l’indicazione di riservare, nella misura del 10% dell’ammontare di tesoreria trasferito dalle operazioni di liquidazione, pari a Euro 897.368, quale fondo vincolato della durata indicativa di almeno 5 anni, per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale, previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle soppresse forme di cooperazione o delle già soppresse Agenzie d’ambito di cui alla L.R. n. 25 del 1999;
Ritenuto opportuno aggiornare il valore indicativo definito in via previsionale con la deliberazione di Giunta n. 117 del 6 febbraio 2012 di costo della dotazione organica dell’Agenzia con il valore di Euro 2.459.190 risultante dalla effettiva ricognizione del personale al fine di non ingenerare possibili malintesi o confusioni, mantenendo inalterato il limite di costo di funzionamento dell’Agenzia a carico delle tariffe di Euro 3.901.961,22 e quindi modificando conseguentemente in Euro 1.442.771,22 il costo associato alle spese correnti;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta della Vicepresidente e Assessore Finanze, Europa, Cooperazione con il sistema delle autonomie, Valorizzazione della montagna, Regolazione dei servizi pubblici locali, Semplificazione e Trasparenza, Politiche per la sicurezza;
a voti unanimi e palesi
delibera:
1. di approvare le risultanze delle operazioni di liquidazione ai sensi del comma 2 dell’art. 20 della L.R. n. 23 del 2011 come stabilite dalla determinazione n. 8649 del 28 giugno 2012 del soggetto incaricato dell’attivazione dell’Agenzia e della liquidazione delle forme di cooperazione, che qui si intende integralmente richiamata;
2. di stabilire che l’Agenzia è tenuta a costituire un fondo maggiore o pari ad euro 897.368 quale fondo vincolato della durata minima di 5 anni per far fronte ad eventuali sopravvenienze passive relative ad obblighi e sanzioni di natura fiscale, previdenziale, erariale ed assicurativa da parte delle soppresse forme di cooperazione o delle soppresse Agenzie d’ambito;
3. di stabilire che l’Agenzia definirà la propria dotazione organica nel rispetto del limite di costo pari ad Euro 2.459.190 che sostituisce quello definito in via previsionale dalla deliberazione di Giunta n. 117 del 2012;
4. di mantenere inalterato il limite di costo di funzionamento dell’Agenzia a carico delle tariffe di Euro 3.901.961,22 definito con propria deliberazione n. 117 del 2012 e pertanto di modificare, in conseguenza alla disposizione di cui al punto 3, il costo associato in via previsionale alle spese correnti dell’Agenzia in Euro 1.442.771,22;
5. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.