n.300 del 12.10.2022 periodico (Parte Seconda)

Accordo tra Arpae, Snam Rete Gas SpA e Snam FSRU Italia Srl per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

determina

  1. di approvare la modifica dell’accordo sostitutivo di concessioni per l’occupazione di aree del demanio idrico tra ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A. prevedendo la gestione tramite lo stesso anche delle interferenze relative a Snam FSRU Italia S.r.l.;
  2. di specificare che l’accordo come modificato costituisce Allegato 1 della presente determinazione parte integrante e sostanziale della stessa, ed è stato redatto sulla base di quello già approvato con DET. 4379 del 24/9/2019, a cui sono state esclusivamente apportate le modificazioni afferenti la partecipazione allo stesso di Snam FSRU Italia S.r.l., mantenendo invariato il resto;
  3. di confermare le prescrizioni di massima e la documentazione necessaria per la presentazione delle istanze dei nuovi attraversamenti, costituenti Allegato 2 e Allegato 3, fermo restando che nel rilascio del nulla osta idraulico per le nuove interferenze i Responsabili dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC) territorialmente competenti potranno integrare lo schema di disciplinare allegato in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche della stessa le prescrizioni tecniche contenute nei documenti tecnici che dovranno essere allegati all’Accordo.
  4. di notificare il presente provvedimento a Snam Rete Gas S.p.A. e a Snam FSRU Italia S.r.l. tramite PEC;
  5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  6. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
  7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell’art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all’Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all’Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.
  8. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul Burert.

La Responsabile del Servizio

Donatella Eleonora Bandoli

    ACCORDO

    tra

    Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, (di seguito “ARPAE”), con sede in Bologna, Largo Caduti del Lavoro n. 6, in persona del Responsabile dell’Unità Progetto Demanio Idrico, competente alla gestione degli Accordi sostitutivi di concessione come da delega (nota prot. PG/2019/1828 del 8/1/2019);

    e

    Snam Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara n.7 - codice fiscale/Partita IVA 13271390158, ed uffici in Bologna via M.E. Lepido, 203/15, rappresentata dal Procuratore Pro Tempore Ing. Simone Nobili in virtù di procura Notaio Andrea De Costa (Studio Notarile Marchetti) in Milano del 12/10/2018 rep. n. 53041

    e

    Snam FSRU Italia S.r.l., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., società con unico socio, con sede legale in San Donato Milanese (MI) - 20097 - Piazza Santa Barbara n.7, Capitale sociale: Euro 10.000,00 i.v., Codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n.11313580968, R.E.A. Milano n. 2593890, Partita IVA n. 11313580968, rappresentata da Elio Ruggeri, in qualità di Amministratore Unico,

    Premesso

    • che con il D.lgs. n.112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7 la Regione ha disciplinato il procedimento relativo alla gestione amministrativa, tramite ARPAE ai sensi della L.R. n. 13 del 2015, delle concessioni di aree del demanio idrico;
    • che la DGR 2363/2016 ha previsto, in attuazione della L.R. 13/2015, che la competenza regionale alla gestione amministrativa del demanio idrico sia svolta tramite ARPAE;
    • che, ai sensi del D.lgs 23/05/2000 n.164 art.8, Snam Rete Gas S.p.A. svolge attività di trasporto di gas naturale, attività che è di interesse pubblico;
    • che la società Snam FSRU Italia S.r.l. intende sviluppare il progetto “FSRU Ravenna e collegamento alla rete nazionale gasdotti” (di seguito denominato “FSRU Ravenna”), finalizzato all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale, mediante mezzo navale tipo FSRU (Floating Storage & Regassification Unit) per consentire lo stoccaggio e la vaporizzazione di Gas Naturale Liquido (GNL), nonché infrastrutture e opere connesse e funzionali, per la collocazione e il mantenimento dell’Unità FSRU in sito e per il trasferimento dal gas naturale tramite condotta di allaccio alla rete di trasporto esistente ricadente in Comune di Ravenna;
    • che, ai sensi del D.lgs 23/5/2000, n.64 art. 30 e 31 e del D.L. 31/5/2021, n. 77 art. 18, le infrastrutture del sistema gas sono dichiarate di pubblica utilità e che la realizzazione del progetto FSRU Ravenna è dichiarato quale intervento strategico di pubblica utilità, indifferibile ed urgente ai sensi dell’art. 5 del D.L. 17/5/2022, n. 50;
    • che la Legge Regionale 6/3/2007, n. 4, all’articolo 3, comma 8, prevede che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico, previo accordo con la Regione in merito alle modalità procedurali, possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in un’unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno;
    • che la L.R. 24 dicembre 2009, n.24 all’articolo 51 prevede la possibilità di richiedere all’amministrazione di pagare più annualità di canone eventualmente chiedendo lo scomputo dell’interesse legale in riferimento alle annualità anticipate;
    • che la Legge Regionale 6/3/2007, n. 4, all’articolo 3 comma 9, prevede che i soggetti esercenti pubblici servizi debbano comunicare alla Regione dati georiferiti in formato vettoriale relativi alle reti e alle linee che interessano il Demanio idrico e al comma 10 bis che “nel caso di enti pubblici e dei soggetti gestori delle infrastrutture di cui al comma 10 ovvero soggetti esercenti pubblici servizi, previo accordo con la Regione sostitutivo dell'atto concessorio, si può procedere alla determinazione del numero e della tipologia delle interferenze con il demanio idrico anche applicando un criterio statistico, elaborato su un campione significativo di territorio, cui commisurare il canone complessivo annuo da corrispondere. L'aggiornamento del canone è effettuato sulla base delle variazioni delle reti, degli impianti e delle occupazioni.";
    • che con determinazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 113 del 1/2/2010 è stato approvato l’ “Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. per la gestione amministrativa delle occupazioni di aree del demanio idrico” per 9 anni alla Società Snam Rete Gas S.p.A. sottoscritto in data 8/3/2010;
    • che, sulla base delle norme richiamate e per la stipulazione del primo accordo sostitutivo, Snam Rete Gas S.p.A. ha trasmesso la cartografia informatizzata dei metanodotti Snam Rete Gas S.p.A. ricadenti sul territorio regionale al fine del primo calcolo del corrispettivo dovuto. La rete dei gasdotti trasmessa, seppur inserita in un sistema georiferito, non recava un livello di precisione tale da eliminare ogni incertezza in quanto la posizione della stessa sulla rappresentazione planimetrica non era conseguente ad un rilevamento con il G.P.S. sul territorio, ma ottenuta digitalizzando i metanodotti così come riportati sulle preesistenti tavolette IGM 1:25.000 e CTR 1:10.000;
    • che la quantificazione del dovuto è stata effettuata applicando la metodologia condivisa per la determinazione del numero e della tipologia delle interferenze, riportate nei documenti agli atti delle Parti;
    • che in data 24/9/2019 l’ARPAE ha approvato lo schema di accordo sostitutivo di concessioni per l’occupazione di aree del demanio idrico poi sottoscritto da ARPAE e Snam Rete Gas S.p.A., che rinnova l’accordo già stipulato tra Regione Emilia-Romagna e Snam Rete Gas S.p.A. in data 8/3/2010;
    • che l’accordo sostitutivo regola l’intera gestione tecnico-amministrativa oltre che le modalità di pagamento dei canoni concessori legati alle interferenze tra i metanodotti ed il demanio idrico;
    • che Snam Rete Gas S.p.A. congiuntamente con Snam FSRU Italia S.r.l. hanno presentato istanza di modifica, in data 9/9/2022 assunta a prot. n. PG/2022/147751 integrata con nota del 13/9/2022 assunta a prot. n. 149544, del vigente accordo sostitutivo delle concessioni per le occupazioni di aree del demanio idrico gestite dalla Regione Emilia-Romagna tramite ARPAE;
    • che il presente costituisce modifica dell’Accordo sostitutivo per gli effetti dell’art. 11 della legge n. 241/1990, dei singoli procedimenti concessori per le interferenze esistenti tra i metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico;
    • che l’applicazione del presente Accordo costituisce per tutte le parti strumento di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra la rete dei metanodotti di Snam Rete Gas S.p.A. e di Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico nella quantificazione e pagamento dei canoni;
    • che la stipulazione del presente Accordo comporta l’impegno delle parti a non dare luogo a contestazioni per i rapporti oggetto dello stesso, con conseguente abbattimento della possibilità di contenzioso futuro e dei relativi oneri.

    Tutto ciò premesso, ARPAE, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. convengono e stipulano quanto segue, le premesse costituendo parte integrante e sostanziale dell’Accordo:

    Articolo 1

    Concessione per interferenze esistenti

    Il presente Accordo ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, della concessione di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra la rete dei metanodotti realizzati da Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico, per il quale la funzione regionale di gestione amministrativa è esercitata tramite ARPAE, ai sensi della L.R. 13/2015.

    Resta fermo l’impegno di Snam Rete Gas S.p.A. e di Snam FSRU Italia S.r.l. ad effettuare sugli impianti oggetto dell’Accordo, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per l’amministrazione, le modificazioni e gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza idraulica, qualora se ne verificasse la necessità.

    Articolo 2

    Canoni demaniali

    Il canone tiene conto di tutte le interferenze rientranti nel presente Accordo tra la rete dei metanodotti realizzati da Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. ed il demanio idrico della Regione ed è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di canone connesso all’occupazione con metanodotti delle aree demaniali.

    Si concorda la possibilità di effettuare il pagamento di tre annualità in un’unica soluzione entro il 31 marzo di ogni triennio.

    Alla scadenza di ogni triennio, il canone verrà adeguato al variare della consistenza della rete dei gasdotti, così come risultante dalla ricognizione puntuale delle nuove interferenze costruite, di quelle dismesse nel triennio di riferimento e da eventuali variazioni dovute a migliore definizione cartografica delle interferenze esistenti.

    Sarà cura del concessionario comunicare e dettagliare a ARPAE entro il 31 gennaio di ogni anno la variazione della consistenza della propria rete aggiornata all’anno precedente per permettere il confronto e la verifica dei dati in possesso dell’Amministrazione regionale.

    Il canone dovuto per le nuove interferenze è corrisposto al momento dell’adeguamento triennale, con corresponsione da parte del concessionario dell’interesse legale maturato con decorrenza dall’annualità in cui le opere sono state autorizzate con il nulla osta di cui all’art.4.

    Le annualità di ogni triennio sono aggiornate o rivalutate ai sensi dell’ art. 8 della L.R. 2/2015.

    Per il pagamento anticipato della seconda e terza annualità è scomputato l’interesse legale vigente al momento dell’adeguamento triennale.

    Arpae adegua il canone con determinazione che approva le variazioni della consistenza della rete nel triennio e applica i criteri di cui all’art. 8 della L.R. 2/2015 e i tassi di interesse, come sopra specificato.

    Articolo 3

    Polizza fideiussoria e depositi cauzionali versati

    A garanzia delle occupazioni oggetto del presente Accordo, deve essere stipulata, entro 60 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, fideiussione bancaria o assicurativa rinnovata ogni tre anni per una somma pari all’importo della prima annualità del canone del triennio.

    L’importo della fideiussione è aggiornato alla scadenza della stessa, in relazione al variare dell’importo unitario fissato ai sensi dell’art. 2.

    Articolo 4

    Richieste per nuove interferenze

    A seguito della L.R. 13/2015 e della soppressione dei Servizi Tecnici di Bacino la competenza al rilascio dei nulla osta idraulici è passata in capo all’Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile (ARSTePC), mentre spetta ad ARPAE l’approvazione dell’elenco dei nuovi attraversamenti per i quali è stato emesso il nulla osta, l’aggiornamento del canone e la determinazione delle spese istruttorie.

    ARPAE si impegna a trasmettere il nulla osta entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda presentata con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni allegate (Allegato A), tale da consentire l’immediato inizio dei lavori di costruzione/manutenzione dei metanodotti, precisando contestualmente l’ammontare del canone relativo.

    Le ARSTePC territorialmente competenti potranno integrare nel nulla osta rilasciato le prescrizioni tecniche contenute nella documentazione tecnica allegata in relazione alle specificità dell’area interessata dall’interferenza o dalle caratteristiche di quest’ultima.

    Eventuali modifiche a tale documentazione potranno essere concordate in futuro a fronte di incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento o di innovazioni tecniche, e dovranno essere condivise dalle parti e formalizzate attraverso comunicazione scritta.

    Le spese istruttorie dovute in relazione alle istanze per le nuove interferenze o la sostituzione/modificazione di interferenze esistenti sono corrisposte in occasione del versamento triennale del canone.

    Articolo 5

    Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti

    ARPAE potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze di polizia idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità, chiedere a Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. di procedere, senza oneri per l’Amministrazione, a modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti.

    Resta parimenti salva per Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. la possibilità di modificare/adeguare le proprie infrastrutture di trasporto gas, per renderle compatibili con le norme tecniche, le esigenze di sicurezza o gli assetti della propria rete, chiedendo, ove necessario, il rilascio del nulla osta idraulico con le modalità di cui all’art. 4.

    Articolo 6

    Durata

    La scadenza del presente Accordo è il 14/10/2028, salvo incompatibilità con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento non superabile con un adeguamento, di cui all’art. 7.

    Articolo 7

    Adeguamenti ed integrazioni dell’Accordo

    Nell’ipotesi in cui il contenuto del presente Accordo divenga incompatibile con il quadro legislativo o regolamentare di riferimento, l’ARPAE, Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. si impegnano reciprocamente a cercare le soluzioni per l’adeguamento o la modifica dell’Accordo al fine di renderlo compatibile con il mutato quadro normativo.

    Con riferimento alle nuove interferenze, il presente Accordo si ritiene integrato mediante la formale approvazione, da parte della ARPAE, dell’elenco delle nuove interferenze realizzate che Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l. trasmettono entro il termine di cui al precedente articolo 2.

    Articolo 8

    Clausola "Responsabilità amministrativa e anticorruzione"

    ARPAE, la società Snam Rete Gas e la società Snam FSRU Italia S.r.l. dichiarano di conoscere e di impegnarsi a rispettare la normativa anticorruzione, nonché di aver adottato e di rispettare i rispettivi documenti di attuazione, nello specifico, per SNAM la “Linea Guida Anticorruzione” il “Codice Etico” e il “Modello 231” e per ARPAE il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza”, il “Codice Etico” e il “Modello 231”, come pubblicati e resi noti sui rispettivi siti Internet.

    Articolo 9

    Clausola “Privacy”

    Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recepito al D.Lgs. 10/8/2018, n.101, le Parti convengono che i dati personali relativi a ciascun contraente acquisiti al momento della sottoscrizione del presente Accordo e successivamente nel prosieguo del medesimo, saranno sottoposti a trattamento, anche automatizzato, per tutte le finalità strettamente connesse alla stipulazione e successiva gestione del presente rapporto convenzionale, nonché per tutti i conseguenti necessari relativi adempimenti di legge.

    Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, retifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 del citato GDPR.

    Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

    Articolo 10

    Registrazione

    Eventuali spese di registrazione del presente Accordo sono a carico di Snam Rete Gas S.p.A. e Snam FSRU Italia S.r.l..

    per ARPAE Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

    per Snam Rete Gas S.p.A Simone Nobili

    per Snam FSRU Italia S.r.l. Elio Ruggeri

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