SUPPLEMENTO SPECIALE N.72 DEL 23.03.2022

PROGETTO DI LEGGE

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge è finalizzata a creare un meccanismo di sostegno alle popolazioni civili colpite dalla guerra che si è determinata in Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022. I destinatari sono la popolazione ucraina, i profughi e gli sfollati provenienti da tale Paese accolti e stabiliti sul territorio regionale. Si prevedono interventi a carattere umanitario, di cooperazione, di ricostruzione, di assistenza sociale e sanitaria, di supporto educativo ai minori. Il supporto regionale si indirizza in via prioritaria nei confronti dei minori, delle donne, delle persone disabili, delle persone anziane e di ogni soggetto in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Articolo 2

Misure finanziarie per i fondi oggetto di liberalità

1. La Giunta regionale è autorizzata ad attuare interventi di cui all’articolo 1 della presente legge e i soggetti attuatori, di cui ai punti seguenti, saranno individuati sulla base della qualità delle iniziative promosse e della loro capacità operativa fra:

a) soggetti della cooperazione internazionale individuati dalla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (“Interventi per la cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace”);

b) enti locali, enti del terzo settore, per attività di assistenza e supporto alle vittime della guerra in Ucraina accolte in Emilia-Romagna, in complementarità con il sistema istituzionale di accoglienza.

2. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli, nell'ambito di missioni e programmi specifici, la cui copertura è assicurata dalle risorse trasferite con specifico vincolo di destinazione e nel limite dell’importo versato, dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, dalla stessa introitate tramite la raccolta fondi "emergenza Ucraina" in cui confluiscono i proventi derivanti da pubbliche sottoscrizioni. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con propri atti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 3

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione assembleare competente una relazione informativa, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e di seguito con cadenza annuale relativamente altresì all’utilizzo delle risorse erogate. Per le attività di aiuto umanitario e cooperazione internazionale in Ucraina, la relazione verrà prodotta contestualmente alla relazione annuale prevista dall’articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2002.

La clausola valutativa si applica sino a che risulteranno realizzati gli interventi di cui alla presente legge.

In particolare, la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:

a) elenco delle iniziative che hanno ricevuto i finanziamenti di cui all’articolo 2 della presente legge;

b) tipologia, entità e soggetti beneficiari dei contributi erogati;

c) eventuali criticità riscontrate e particolari situazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e locale, che possano compromettere le finalità e l’attuazione della presente legge.

2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione integrata della presente legge.

Articolo 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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