n. 234 del 09.08.2017 - periodico (Parte Seconda)
Autorizzazione ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 per l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione dell'edificio destinato in parte a civile abitazione ed in parte a magazzini agricoli ubicato nel comune di Bondeno e ricadente nella fascia di rispetto della linea ferroviaria Suzzara - Ferrara
IL RESPONSABILE
sostituito in applicazione dell'art. 46 comma 2 della LR 43/2001 nonché della nota n. NP.2017.13468 del 8/3/2013 dal Responsabile del Servizio Trasporto Pubblico Locale, Mobilità Integrata e Ciclabile, Alessandro Meggiato in qualità di Responsabile di Servizio
(omissis)
determina:
1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali l'intervento di demolizione e fedele ricostruzione del corpo di fabbrica, mantenendo quindi invariate le caratteristiche geometriche dell’edificio destinato in parte a civile abitazione ed in parte a magazzini agricoli ubicato in località Ponderodoni nel Comune di Bondeno (Fe) in via Virgiliana e distinto catastalmente al Fg. 163 map. n.107 ai sensi dell'art. 60 del d.p.r. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;
2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dagli elaborati grafici pervenuti con PEC di prot. n° PG/2017/0332319 del 4/5/2017 e depositati presso l’archivio informatico del Servizio Trasporto Ferroviario della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:
- elaborati grafici;
3. Di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;
a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;
b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;
c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;
4. di stabilire che il richiedente, pena la decadenza della presente autorizzazione dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
a) sull’intero fronte ferroviario della corte di pertinenza dei fabbricati dovrà essere realizzata idonea recinzione uniforme e continua, priva di aperture verso la ferrovia, costituita da paletti e rete metallica alta m 1,50 da posizionare a m 1,60 dal fabbricato ed a circa m 21,10 dalla rotaia più vicina.
5. di stabilire inoltre quanto segue;
- l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla l.r. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
- entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;
“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’art.60 del DPR 753/80”;
- qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
- il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
- eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
- qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
- al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
- la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;
6. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;
7. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.