n.86 del 08.06.2011 periodico (Parte Seconda)
Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di potenziamento produzioni di raviflex, mapequick e ravemul nello stabilimento Vinavil sito in Via Baiona, 107/111 a Ravenna (Ra) proposto da vinavil SpA (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e DLgs 152/06)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “potenziamento produzioni di Raviflex, Mapequick e Ravemul nello stabilimento Vinavil sito in Via Baiona, 107/111 a Ravenna (RA)” nel comune di Ravenna (RA) presentato dalla Società Vinavil da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1) per minimizzare gli impatti sull’ambiente circostante, mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto;
2) come già descritto nel progetto di sottolinea che per limitare, in fase di cantierizzazione, le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione, dall’esercizio di impianti fissi e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
- prevedere in caso di depositi temporanei di terre e di depositi di materie prime ed inerti la loro umidificazione;
- acquisire le autorizzazioni necessarie per eventuali emissioni di inquinanti in atmosfera ai sensi delle vigenti normative;
- adottare tutte le cautele necessarie per limitare inquinamento acustico e comunque secondo quanto indicato nella DGR 45/02;
3) qualora vengano individuate zone di depositi di sostanze o preparati pericolosi (carburanti, lubrificanti, rifiuti industriali, oli esausti ecc.) poste all’aperto, durante la fase di cantiere e di esercizio, esse devono essere:
- sistemate in modo da evitare l’afflusso delle acque piovane in tali zone;
- previste perimetralmente adeguate arginature, quali fossi di guardia e cordoli di contenimento adeguatamente impermeabilizzati;
4) si prescrive il rispetto dei limiti di pressione sonora previsti dalla Legge quadro sull’inquinamento acustico del 26 ottobre 1995 n. 447 e dai limiti previsti dal D.P.C.M. 1/3/1991 e successive modifiche, sia durante la fase di esercizio sia in quella di cantiere;
5) durante la fase di cantiere e di esercizio dell’impianto dovranno essere comunque adottate tutte le misure per impedire sversamenti a terra di sostanze inquinanti e quindi inquinamento del sottosuolo e delle falde sottostanti;
6) in riferimento a quanto disposto dal PSC e POC 2011 - 2015 dovrà essere presentata specifica modifica del vigente “Programma Unitario di comparto Enichem” mediante PUA di iniziativa privata, esteso all’intero comparto individuato dal PSC e dal RUE e conforme alle prescrizioni e parametri contenuti nel comma 6 dell’art. 32 delle norma del POC vigente;
7) resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare dovrà essere richiesta un aggiornamento del nulla osta di Fattibilità ai sensi del DLgs 334/99 e la modifica dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b. di trasmettere la presente delibera alla Vinavil SpA, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna, all’AUSL di Ravenna;
c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;
d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.