n.324 del 11.10.2024 (Parte Seconda)
Approvazione del Programma annuale operativo di gestione del cervo 2024-2025 per i comprensori A.C.A.E.R. Piacentino, A.C.A.T.E.R. Occidentale, Centrale, Orientale e approvazione dei relativi piani di prelievo
Richiamate:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 18, nel quale vengono indicate le specie cacciabili, i periodi di attività venatoria e viene demandata alle Regioni l’approvazione del calendario venatorio per i territori di competenza;
- il Decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203 “Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l’art. 11 quaterdecies “Interventi infrastrutturali, per la ricerca e l’occupazione” che, al comma 5, prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica (oggi ISPRA) o, se istituiti, degli Istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;
- la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e successive modifiche e integrazioni, che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014, n. 56 ed in particolare l'art. 40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, stabilendo, fra l'altro, che la Regione eserciti le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, che restano confermati alle Province e alla Città metropolitana di Bologna;
Considerato che la modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed attività faunistico-venatorie, di cui alla citata Legge Regionale n. 13/2015, ha imposto una revisione dell'intero articolato della citata Legge Regionale n. 8/1994;
Vista la Legge Regionale 26 febbraio 2016, n. 1 “Modifiche alla Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria” in attuazione della Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” e della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, con la quale si è proceduto ad una razionalizzazione della materia in relazione all’accentramento, a livello regionale, dell'esercizio di tali funzioni;
Richiamata la sopracitata Legge Regionale n. 8/1994, come modificata dalla predetta Legge Regionale n. 1/2016 ed in particolare:
- l’art. 3 che attribuisce alla Regione la competenza all'esercizio di funzioni di programmazione e pianificazione ed individua, quali strumenti delle medesime, la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio, il Piano faunistico-venatorio regionale ed i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla L.R. n. 6/2005;
- l’art. 30, comma 5, il quale prevede che gli ATC, al fine di consentire un prelievo programmato e qualora le presenze faunistiche lo rendano tecnicamente opportuno, possano individuare distretti di gestione della fauna selvatica stanziale e degli ungulati da proporre alla Regione per l'approvazione;
- l’art. 56 relativo alla gestione venatoria degli ungulati, il quale, pur demandando la disciplina della materia ad apposito regolamento, al comma 2 dispone, tra l’altro, quanto segue:
- il prelievo venatorio degli ungulati, con eccezione del cinghiale, è consentito esclusivamente in forma selettiva secondo le indicazioni e previo parere dell’ISPRA;
- i limiti quantitativi, la scelta dei capi ed eventuali prescrizioni sul prelievo vengono approvati annualmente dalla Regione, su proposta degli organismi direttivi dell'ATC e dei concessionari delle aziende venatorie, ripartiti per distretto e per Azienda faunistico-Venatoria (AFV), sulla base delle presenze censite in ogni ATC o azienda venatoria regionale;
- i tempi e le modalità del prelievo sono stabiliti dal calendario venatorio regionale e dalla normativa regionale in materia di gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
Visto il Regolamento Regionale 20 giugno 2024, n. 3 "Regolamento regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna" ed in particolare il Titolo III “Gestione del cervo” nel quale:
- l’art. 7 prevede che “La gestione faunistico-venatoria del cervo si realizza considerando in modo unitario le popolazioni presenti, indipendentemente dai confini amministrativi e gestionali del territorio dalle stesse occupato. A tal fine la Regione può concordare linee di gestione comuni con le Regioni contermini e coi Parchi Nazionali, interessati dalla presenza della medesima popolazione. Per ciascuna popolazione di cervo presente sul territorio regionale viene individuato un comprensorio di gestione, geografico e amministrativo, corrispondente all’areale della popolazione stessa, da aggiornare annualmente”;
- l’art. 8 comma 1 prevede che “Per la gestione delle popolazioni di cervo nei diversi comprensori regionali si istituisce una Commissione Regionale, composta da un funzionario regionale per ciascun ambito provinciale interessato dalla gestione del cervo, un dirigente o un funzionario regionale del Settore attività faunistico-venatorie con la funzione di coordinatore, un funzionario indicato dal Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo delle zone montane con funzione di referente per le Aree Protette Regionali e un funzionario indicato dal Parco Nazionale qualora presente ed è nominata dalla Regione. La Commissione, in linea con le previsioni del vigente Piano Faunistico-Venatorio Regionale e del Piano del Parco Nazionale se esistente, definisce, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermine, le linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO) di cui all’articolo 9. La Commissione regionale valuta la conformità dei PAO rispetto alle linee guida da essa definite, apportando eventuali correttivi”;
- l’art. 9, comma 1 prevede che “La pianificazione pluriennale per la gestione del cervo è definita nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale e nel Piano del Parco Nazionale se esistente ed è attuata attraverso le linee guida di cui all’art. 8, comma 1 e i PAO, di cui al successivo comma. Previa valutazione di conformità da parte della Commissione Regionale, ciascun PAO è inviato a ISPRA per il parere di competenza e alla Regione contermine e al Parco Nazionale per conoscenza. La Regione infine approva i piani di prelievo”;
- l’art. 9, comma 2 prevede che “Ogni Programma Annuale Operativo riporta in forma sintetica, secondo le indicazioni regionali, anche integrate con i contenuti di cui alle linee guida indicate all’art. 8, comma 1:
a) l’individuazione cartografica del comprensorio regionale, con l’indicazione dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;
b) la suddivisione del comprensorio regionale in distretti di gestione, ed eventualmente in zone e subzone di prelievo (su base provinciale);
c) il resoconto delle attività gestionali dell’annualità precedente (prelievi, miglioramenti ambientali, prevenzione, danni) e informazioni relative all’incidentalità stradale o altre informazioni ritenute utili;
d) le risultanze delle attività di valutazione della consistenza e della struttura della popolazione presente sull’intero comprensorio;
e) l’eventuale piano di prelievo venatorio per singolo distretto, ripartito tra ATC, AFV e aree contigue dei Parchi, in funzione della presenza della specie e delle esigenze gestionali, con particolare riferimento alla compatibilità con le attività antropiche;
f) l’organizzazione del prelievo, in funzione degli obiettivi gestionali e in un rapporto di compatibilità con le attività antropiche, anche con modalità diverse da quelle previste;
g) gli eventuali interventi di cattura.”;
- l’art. 11, comma 2 dispone che la Regione sui piani di prelievo di cervidi e bovidi acquisisce il parere dell’ISPRA anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa;
- l’art. 12, comma 3 prevede che:
- “Fatta eccezione per il cinghiale per il quale non esistono vincoli di prelievo e assegnazione su tutto il territorio regionale, nei distretti che ricadono in comprensori a gestione conservativa per almeno il 75% della loro superficie, a ciascun cacciatore vengono assegnati individualmente i capi da abbattere per singola specie, suddivisi per sesso e classe di età, nel limite massimo di cinque capi per la medesima specie, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata in relazione al comportamento tenuto nella precedente stagione venatoria e all’impegno profuso nell’attività di gestione;
- sentita ISPRA in merito a quanto sopra, in fase di assegnazione dei capi, a seconda della specie, è consentito l’accorpamento delle classi di sesso ed età, anche con riferimento alle classi femminili I e II e allo stesso modo per i Classe 0 ad esclusione del capriolo, al fine di raggiungere gli obiettivi gestionali indicati nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale;
- nei medesimi distretti, al fine del completamento del piano, il soggetto gestore provvede periodicamente, per il tramite della Commissione Tecnica o del Tecnico Faunistico, alla verifica del numero dei capi non abbattuti e alla loro riassegnazione ad altri cacciatori, che a tal fine possono superare il limite massimo di cinque capi per la medesima specie”;
- l’art. 12, comma 4 prevede che “nei distretti che ricadono in comprensori a gestione non conservativa il soggetto gestore può individuare appropriati incentivi per i cacciatori; nel rispetto dei piani di prelievo annualmente approvati, i capi non sono assegnati individualmente e non sono applicati limiti quantitativi e qualitativi ai capi da abbattere da ciascun cacciatore. In tali distretti i cacciatori neo-abilitati devono essere accompagnati da un cacciatore esperto durante il primo anno di attività. Qualora il distretto ricada in più di un comprensorio, l’obiettivo gestionale coincide con quello del comprensorio nel quale ricade la superficie prevalente”;
Dato atto che l'areale appenninico rimane suddiviso nel comprensorio ACAER (Area Cervo Appennino Emiliano Romagnolo) e in tre comprensori ACATER (Areale Cervo dell'Appennino Toscano, Emiliano-Romagnolo) comprendenti i territori provinciali così definiti:
- Piacentino: provincia di Piacenza;
- Occidentale: province di Modena, Parma, Reggio-Emilia e Lucca;
- Centrale: Città metropolitane di Bologna e Firenze, province di Prato e Pistoia;
- Orientale: province di Forlì-Cesena, Arezzo e Città metropolitana di Firenze;
Vista la Carta delle Vocazioni Faunistiche della Regione Emilia-Romagna, approvata con delibera del Consiglio regionale n. 1036 del 23 novembre 1998 e successivamente aggiornata con deliberazioni dell’Assemblea Legislativa n. 122 del 25 luglio 2007 e n. 103 del 16 gennaio 2013;
Visto altresì il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” (PFVRER 2018-2023) approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018 e prorogato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 149 del 21 dicembre 2023 “fino alla definizione di un nuovo strumento di pianificazione e comunque fino al termine della stagione venatoria 2025/2026”, ed in particolare la Parte 2 “OBIETTIVI GESTIONALI E AZIONI DI PIANIFICAZIONE” dove si prevede che nei confronti del cervo, alla dovuta attenzione al tema del contenimento degli impatti ai comparti agro-forestale e viario, si aggiunge la necessità di produrre un adeguamento gestionale, che consenta di snellire le pratiche annuali ed adeguare la superficie oggetto di gestione all’areale regionale di presenza dell’ungulato. La conservazione del cervo nell’Appennino Emiliano-Romagnolo, si conferma una priorità a cui si intende dare attuazione diversificando l’approccio gestionale sulla base dei differenti scenari evidenziati. Nello specifico, la pianificazione delle azioni gestionali per il cervo (§ 2.8.2), definisce:
- nel comprensorio omogeneo 1, in ragione dei potenziali impatti alle attività imprenditoriali, un obiettivo non conservativo nei confronti del cervo. Il prelievo venatorio deve quindi tendere alla totale rimozione degli individui presenti. Ai distretti di gestione individuati entro tale comprensorio si applica questo obiettivo gestionale. L’areale del cervo si estende sino al limite tra i comprensori omogenei 1 e 2 su un ampio fronte, oltrepassandolo localmente verso nord. I dati geo-referenziati relativi ai sinistri che vedono coinvolto il mammifero e quelli inerenti agli impatti alle produzioni agricole, mostrano come incursioni sporadiche dell’ungulato nel comprensorio omogeneo 1 siano già ripetutamente occorse;
- nei comprensori omogenei 2 e 3, è consentito programmare densità comprese nella forbice 1-4 capi/kmq. Il prelievo venatorio dovrà essere concentrato nei distretti, e all’interno di questi nelle sub-unità gestionali, in cui si addensano gli impatti a carico delle attività agro-forestali. Il riferimento in questo senso è rappresentato all’area critica per i danni da cervo. Alle Aziende Venatorie attive nella gestione del cervo si applicano i criteri e gli obiettivi stabiliti per il distretto in cui ricadono;
Richiamato il Calendario venatorio regionale per la stagione 2024-2025 approvato con propria deliberazione n. 949 del 27 maggio 2024, ed in particolare l'Allegato 2-B, parte integrante e sostanziale del citato provvedimento, che consente il prelievo in selezione del cervo secondo quanto stabilito nel seguente prospetto estratto:
CERVO
|
||
TEMPI DEL PRELIEVO |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
2 ottobre – 15 febbraio |
M |
III |
2 ottobre – 15 marzo |
M |
I e II |
1° gennaio – 15 marzo |
F M e F |
I e II 0 |
i n aree a gestione non conservativa (C 1) |
SESSO |
CLASSE SOCIALE |
2 ottobre – 15 febbraio |
M |
III |
2ottobre – 15 marzo |
M |
I e II |
1° gennaio – 31 marzo |
M e F |
Tutte le classi |
Dato atto che la sopracitata deliberazione n. 949/2024 prevede inoltre, nell’Allegato 2, punto 4.10, che la caccia agli ungulati sia consentita preferibilmente con munizioni atossiche in forma selettiva, alla cerca e all'aspetto, ad ogni singolo cacciatore in cinque giornate settimanali, secondo piani di prelievo approvati dalla Regione e che nelle zone a nord della linea pedecollinare individuata nell’Allegato F possa essere praticata solo da punti di sparo adeguatamente sopraelevati, utilizzando sia strutture quali altane (preferibilmente mobili) e tree-stands, sia elementi del paesaggio (come argini) in modo da avere sicurezza del tiro;
Richiamata, altresì, l’Ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina Africana n. 2 del 10 maggio 2024 “Misure di applicazione del «Piano straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e aggiornamento delle azioni strategiche per l'elaborazione dei Piani di eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana anni 2023-2028»: controllo ed eradicazione della peste suina africana”, ed in particolare:
- l’art. 3, comma 1, lettera a), punto vii, secondo cui nelle zone infette istituite in conformità all'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/594 e nelle zone di restrizione parte II e parte III di cui all'allegato I al medesimo regolamento è vietata l’attività venatoria collettiva di qualsiasi tipologia e l’attività venatoria nei confronti della specie cinghiale, ma sono consentite le altre forme di caccia;
- l’art. 4, comma 1, lettera a), punto iv, che parimenti consente le altre forme di caccia nella zona confinante con la zona infetta o nella zona soggetta a restrizione parte I di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, in conformità alle disposizioni previste per detta zona dal medesimo regolamento;
Preso atto che le Commissioni Tecniche dell’ACAER Piacentino e degli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale con note trattenute agli atti dal Settore Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Acquacoltura, hanno ciascuna trasmesso il proprio Programma Annuale Operativo (PAO) di gestione 2024-2025 relativo alla popolazione di cervo nel comprensorio di propria competenza, collaborando con la Regione Toscana per le popolazioni condivise;
Preso atto inoltre che:
- l’art. 8, comma 1 del Regolamento n. 3/2024 prevede la nomina della Commissione regionale e la stesura, in collaborazione con ISPRA e sentita la Regione contermine, di linee guida per la redazione dei Programmi Annuali Operativi (PAO) e ad oggi tale attività risulta ancora in corso di definizione;
- nelle more della piena attuazione del succitato articolo 8, comma 1 del Regolamento n. 3/2024 l’iter istruttorio di valutazione dei PAO è stato realizzato di concerto fra funzionari dei SACP territorialmente interessati e funzionari regionali del Settore Attività Faunistico venatorie Pesca e Acquacoltura, in possesso della specifica idoneità di tecnico faunistico per la gestione del cervo rilasciata da ISPRA;
- in ottemperanza alle previsioni dell’art. 9 del citato Regolamento n. 3/2024 le proposte di PAO sono state inviate a ISPRA per il parere di competenza e alla Regione contermine e al Parco Nazionale per conoscenza;
Viste:
- la nota Protocollo n. 0883745.U del 20 agosto 2024 con la quale è stato richiesto ad ISPRA il parere di competenza in merito alla proposta di Piano Annuale Operativo per l’ACAER Piacentino e gli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale nonché comunicato quanto previsto al comma 3, art. 12 del citato Regolamento n. 3/2024;
- la nota Protocollo n. 0997012.E del 13 settembre 2024 con la quale ISPRA ha espresso parere favorevole ai piani di prelievo presentati per l’ACAER Piacentino e per gli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale, confermando per i territori emiliano-romagnoli l’entità del prelievo richiesto, la sua ripartizione in sessi e classi d’età e i periodi indicati per il prelievo, ritenendo i PAO e i relativi piani di prelievo proposti coerenti con gli obiettivi di gestione della specie;
Ritenuto pertanto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 1, e 10 del citato Regolamento Regionale n. 3/2024, di provvedere all’approvazione dei Programmi annuali operativi (PAO) relativi alla gestione del cervo nonché dei Piani di prelievo per la stagione venatoria 2024-2025 per il territorio della Regione Emilia-Romagna, nella formulazione di cui agli allegati del presente atto di seguito elencati quali parti integranti e sostanziali del medesimo, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025, approvato con la già citata deliberazione n. 949/2024:
- Allegato 1: PAO e piano di prelievo del cervo nell’ACAER Piacentino;
- Allegato 2: PAO e piano di prelievo del cervo nell’ACATER Occidentale;
- Allegato 3: PAO e piano di prelievo del cervo nell’ACATER Centrale;
- Allegato 4: PAO e piano di prelievo del cervo nell’ACATER Orientale;
Ritenuto, infine, che il presente atto presenta il carattere dell’ordinaria amministrazione in quanto si tratta di approvazione di piani di prelievo della specie cervo assunti nel rispetto delle previsioni normative nazionali e regionali nonché in attuazione della pianificazione faunistico-venatoria regionale;
Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:
- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
- la propria deliberazione n. 157 del 29 gennaio 2024 “Piano integrato delle attività e dell’organizzazione 2024-2026. Approvazione” e successive modifiche e integrazioni;
- la determinazione dirigenziale n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato "Direttiva di Indirizzi Interpretativi degli Obblighi di Pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";
Vista la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;
Richiamate le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Riorganizzazione dell’Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- n. 2319 del 22 dicembre 2023 “Modifica degli assetti organizzativi della Giunta regionale. Provvedimenti di potenziamento per far fronte alla ricostruzione post alluvione e indirizzi operativi”;
- n. 1276 del 24 giugno 2024 “Disciplina organica in materia di organizzazione dell'ente e gestione del personale. Consolidamento in vigore dal 1° luglio 2024”;
Richiamate, infine, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;
Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;
Dato atto inoltre dei pareri allegati;
Su proposta dell'Assessore all’Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Alessio Mammi;
A voti unanimi e palesi
1. di approvare il Programma annuale Operativo di gestione del cervo per la stagione venatoria 2024-2025, nei territori dell’ACAER Picentino e degli ACATER Occidentale, Centrale e Orientale, nella formulazione di cui agli Allegati 1, 2, 3 e 4, parti integranti e sostanziali del presente atto per il territorio della Regione Emilia-Romagna;
2. di approvare, altresì, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9, comma 1, e 10 del Regolamento Regionale n. 3/2024, il Piano di prelievo della popolazione di cervo contenuto nei soprarichiamati Programmi annuali Operativi, per i territori di competenza, dando atto che, relativamente ai tempi di prelievo, si rimanda a quanto previsto nel calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2024-2025, approvato con deliberazione n. 949/2024;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;
4. di disporre infine la pubblicazione in forma integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore attività faunistico-venatorie, pesca e acquacoltura provvederà a darne la più ampia diffusione anche sul sito internet E-R Agricoltura, Caccia e Pesca.