n.92 del 06.06.2012 periodico (Parte Seconda)
Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto "Rinnovo e potenziamento dell'impianto di prelievo dal Po di Goro in località Garbina", comune di Mesola (FE), presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara (Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)
delibera:
a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dei modesti impatti attesi, il progetto “Rinnovo e potenziamento dell’impianto di prelievo dal Po di Goro in località Garbina”, in Comune di Mesola (FE) presentato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, dalla ulteriore procedura di VIA con le seguenti prescrizioni già riportate al punto 7:
1. i prelievi totali attuati dai vari impianti del comparto irriguo non dovranno superare quelli attualmente assentiti; a tal fine la concessione di derivazione che andrà rilasciata dal competente Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa dovrà prevedere un riduzione dei prelievi dalle altre opere di presa del comparto equivalente a quella dei volumi emunti dal nuovo impianto in progetto;
2. l’esercizio dell’impianto dovrà garantire il rispetto del deflusso minimo vitale (DMV) in caso di magra eccezionale del Po, secondo le modalità definite nei provvedimenti contingenti delle Autorità competenti;
3. dovranno essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla osta idraulico rilasciato dalla competente Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
4. dovranno essere messe in atto le mitigazioni in fase di cantiere riportate nella relazione di screening, in particolare:
- gli interventi di sfalcio della vegetazione in area golenale dovranno essere realizzati al di fuori dei periodi riproduttivi della fauna presente nel sito;
- andranno attuati tutti gli accorgimenti utili a contenere l’emungimento e l’allontanamento delle acque di falda durante le lavorazioni di cantiere;
- dovranno essere messe in atto tutte le misure atte ad evitare fenomeni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee dovuti alle attività di scavo e ai lavori di cantiere, ed evitati gli sversamenti diretti nel corpo idrico dei reflui e delle acque di dilavamento provenienti dalle aree di cantiere;
- ai fini di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione e dai depositi di materiali sciolti e dalla circolazione dei mezzi di cantiere andranno adottati i seguenti accorgimenti:
- prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, delle aree di cantiere e delle piste non consolidate;
- limitare la velocità massima dei mezzi transitanti sulle piste di cantiere;
- munire le uscite dal cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;
- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;
- dovranno inoltre essere utilizzati mezzi di cantiere rispondenti alle normative in materia di rumore e di emissioni in atmosfera;
5. dovrà essere acquisita la valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni dettate dall’Autorità competente al fine della salvaguardia delle specie e degli habitat oggetto di tutela nell’aera SIC-ZPS interessata dal progetto;
6. le bocche di aspirazione dell’impianto idrovoro dovranno essere dotate di griglie di maglia adeguata al fine di evitare il risucchio della fauna ittica da parte delle pompe di aspirazione;
7. la caratterizzazione dei terreni di risulta derivanti dagli scavi e la definizione del loro utilizzo al di fuori del cantiere per il progetto in esame dovrà avvenire preventivamente alla realizzazione dei lavori secondo i disposti degli art. 185 (così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 205/10) e 186 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;
8. durante i lavori di realizzazione dovrà essere garantita la percorribilità della strada arginale sia per le operazioni di sorveglianza idraulica sia per i fruitori del percorso stradale e ciclabile;
9. in assenza di classificazione acustica comunale, dovranno essere rispettati i limiti di livello sonoro previsti dal DPCM 1/3/1991 che per le aree di tipo misto III risultano pari a 60 dBA per il periodo diurno e pari a 50 dBA per il periodo notturno;
10. qualora necessario, per la fase di cantiere dovrà essere richiesta l’autorizzazione in deroga per il rumore ai sensi della DGR 45/02 e regolamento comunale;
11. relativamente alla realizzazione della nuova cabina di trasformazione, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi delle norme vigenti in materia;
12. il progetto definitivo dovrà comprendere una planimetria dettagliata delle aree di cantiere;
13. dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi nelle aree interessate dai cantieri;
14. resta fermo che la realizzazione del progetto in esame è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge ed in particolare della concessione di derivazione di acqua pubblica ai sensi del R.R. 41/2001;
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, alla Provincia di Ferrara, al Comune di Mesola, al Servizio Tecnico Bacino Po di Volano e della Costa, all’AIPO, all’ARPA – Sezione provinciale di Ferrara e all’AUSL di Ferrara;
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
d) di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.