n.210 del 06.07.2022 periodico (Parte Seconda)

Art. 26 delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 2285/2021: individuazione dei canali navigabili e sub-lagunari all'interno della Sacca di Goro interessati dalla disposizione, delle modalità e dei termini per la traslazione delle aree attualmente ricomprese all'interno di specchi acquei in concessione per attività di molluschicoltura corrispondenti a tratti di canali navigabili e sub-lagunari utilizzati per la navigazione e/o alle relative aree di rispetto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamati:

- il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 “Codice della Navigazione”;

- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 “Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione”;

- il Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, in particolare gli artt. 86 e 89 che conferiscono alle Regioni la gestione dei beni del Demanio idrico e l’art. 105, comma 2, lett. l), che conferisce alle Regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia;

- il Decreto Legislativo del 9 gennaio 2012 n.4: “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, nella vigente formulazione, e nello specifico l’art. 3 (Acquacoltura) e l’art. 4 (Imprenditore ittico), commi 2 e 8;

Viste:

- la Legge regionale del 21 aprile 1999 n.3: “Riforma del sistema regionale e locale”, in particolare gli artt. 78 e 79 che prevedono l’esercizio diretto da parte della Regione delle funzioni concernenti la materia della pesca marittima, maricoltura e attività connesse, ivi comprese le funzioni amministrative statali conferite ai sensi del comma 2 dell’art.1 del D. Lgs. n.143 del 4/6/1997, nonché l’art. 141 che ha stabilito i principi per l’esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21/2/2001;

- la Legge regionale del 31 maggio 2002 n.9: “Disciplina dell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale”;

- la Legge regionale del 14 aprile 2004 n.7: “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche integrazioni a leggi regionali”, contenente norme in materia di conservazione degli habitat naturali e semi-naturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la “Rete Natura 2000”, in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997”;

- la Legge regionale del 30 luglio 2015 n. 13: ”Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”;

Richiamate le Delibere di Giunta regionale:

- n. 2285 del 27 dicembre 2021: “Modifiche ed integrazioni delle "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9".;

- n. 875 del 30 maggio 2022: Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime - proroga del divieto temporaneo di rilascio di nuove concessioni per attività di acquacoltura nella Sacca di Goro, previsto dalle deliberazioni di giunta regionale n. 1969/2020 e n. 49/2021.”;

Considerato che all’art. 26 delle Direttive della sopracitata D.G.R. n. 2285 del 27 dicembre 2021 sono state previste le disposizioni in ordine alla traslazione di aree in concessione corrispondenti a tratti dei canali navigabili e sub-lagunari, stabilendo, in particolare, ai commi 1 e 2, quanto segue:

1. “Alcuni tratti dei canali navigabili e sub-lagunari utilizzati per la navigazione sono attualmente ricompresi all’interno di specchi acquei in concessione per attività di molluschicoltura, seppure tali aree non possano essere utilizzate a scopo produttivo e debbano essere mantenute completamente libere per la navigazione e, conseguentemente, non siano conteggiate ai fini del rispetto dei requisiti riguardanti i mq. per addetto.”;

2. “Al fine di salvaguardare la sicurezza della navigazione, le imprese concessionarie che si trovino nelle condizioni indicate al comma 1, anche in deroga alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 3, possono presentare istanza di traslazione delle superfici in concessione corrispondenti ai canali con le relative aree di rispetto, demandando al Responsabile del Servizio “Attività faunistico-venatorie e pesca” l’adozione del provvedimento con cui saranno individuati esattamente i canali sub-lagunari interessati, sentita la competente Autorità marittima, le modalità ed i termini per la traslazione di suddette aree.”;

Dato atto che:

- il Servizio attività faunistico-venatorie e pesca, ora Settore attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca, con nota del 2/3/2022, registrata al prot. reg. n. 02/03/2022.0219561.U, ha indetto, in applicazione di quanto stabilito dal sopra richiamato art. 26 delle Direttive della D.G.R. n.2285/2021, Conferenza di Servizi ex art. 14, co. 2, Legge n. 241/1990 in forma semplificata e modalità asincrona al fine di individuare esattamente i canali interessati dalla disposizione, le modalità ed i termini per la traslazione delle aree in concessione per attività di molluschicoltura ricomprese all’interno dei canali navigabili e sub-lagunari utilizzati per la navigazione;

- dalle risultanze della Conferenza di Servizi, di cui al Verbale prot. reg. n. 06/05/2022.0442786.U, è emerso, come da comunicazione della Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, che nella Sacca di Goro sono presenti i seguenti canali utilizzati per la navigazione:

a) il canale navigabile di atterraggio al Porto di Goro, che non risulta occupato, anche parzialmente, da specchi acquei in concessione per acquacoltura;

b) tre canali sub-lagunari, che seppur non classificati “navigabili” sono utilizzati di fatto da anni come vie preferenziali per gli spostamenti all’interno della Sacca di Goro, principalmente dalle unità a servizio degli impianti di mitilicoltura e che risultano parzialmente ricompresi all’interno di concessioni demaniali per acquacoltura;

Considerato che nei pareri rilasciati nell’ambito della Conferenza di Servizi sono state previste alcune prescrizioni che dovranno essere recepite nell’ambito del procedimento di traslazione delle aree, in particolare:

- Parere rilasciato dalla Capitaneria di Porto - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi in data 29/4/2022, assunto al prot. n. 29/04/2022.0422830.E:

a) deve essere lasciata libera da concessioni l’intera larghezza del canale sub-lagunare esistente, che comunque non dovrà essere di misura inferiore ai trenta metri, fatte salve altre esigenze, ad esempio quella di garantire una idonea fascia di rispetto per la circolazione idraulica all’interno dei canali sub-lagunari, di competenza degli altri enti;

b) i concessionari devono comunque continuare a consentire il transito sulle proprie concessioni delle unità a servizio delle limitrofe concessioni per acquacoltura, come già previsto dalle vigenti disposizioni;

c) le concessioni demaniali limitrofe al canale navigabile di accesso al Porto di Goro, non interessato da concessioni per acquacoltura, devono essere mantenute alle attuali distanze;

- Parere rilasciato dal Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Distretto Reno in data 2/5/2022 e assunto al prot. n. 02/05/2022.0428582.E: “gli interventi da eseguirsi in prossimità [dei canali navigabili e sub-lagunari presenti all’interno della Sacca di Goro], in fase esecutiva, dovranno essere condotti evitando il refluimento di materiali in sospensione all’interno degli stessi, in modo da non comprometterne l’officiosità idraulica”;

Ritenuto, pertanto, di dare seguito a quanto stabilito dall’art. 26 delle Direttive della D.G.R. n.2285/2021 in ordine alla traslazione di aree in concessione corrispondenti a tratti dei canali navigabili e sub-lagunari, come da risultanze della Conferenza di Servizi;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 111 del 31 gennaio 2022 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2022-2024, di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all’art. 6 del D.L. n. 80/2021”;

- la determinazione del Responsabile - Servizio Affari Legislativi e Aiuti Di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022, recante “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche, per quanto applicabile;

- n. 324 del 7 marzo 2022 “Disciplina Organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale”, con la quale si approva la disciplina organica in materia di organizzazione dell’Ente e gestione del personale, a decorrere del 1/4/2022”;

- n. 325 del 7 marzo 2022 “Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale”;

- n. 426 del 21 marzo 2022 “Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di agenzia”;

Viste:

- la determinazione dirigenziale del Direttore generale Agricoltura Caccia e Pesca n. 5643 del 25/3/2022 “Riassetto organizzativo della direzione generale agricoltura, caccia e pesca, conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa, in attuazione della deliberazione di giunta regionale n. 325/2022”;

- la determinazione del Responsabile del Settore Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca n. 6318 del 5/4/2022 di nomina, ai sensi degli articoli 5 e seguenti della L. n. 241/90 e degli articoli 11 e seguenti della L.R. n. 32/93, dei Responsabili di Procedimento;

Dato atto che il presente provvedimento contiene esclusivamente dati personali comuni la cui diffusione è prevista dall’art. 11 co.5 del Regolamento regionale n. 2 del 31 ottobre 2007 e ss.mm.ii.;

Attestato che la Responsabile del procedimento non si trova in alcuna situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di stabilire che i canali all’interno della Sacca di Goro utilizzati per la navigazione sono i seguenti:

- il canale navigabile di atterraggio al Porto di Goro;

- il canale sub-lagunare che dal Porto di Goro conduce in direzione sud-est al centro della Sacca di Goro;

- il canale sub-lagunare orientato in direzione est-ovest che dal Lido di Volano conduce al Porto di Gorino;

- il canale sub-lagunare in direzione sud che dal centro della Sacca di Goro conduce all’Isola dell’Amore;

2. di stabilire che per i suddetti canali devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

a) le concessioni demaniali limitrofe al canale navigabile di accesso al Porto di Goro, non interessato da concessioni per acquacoltura, devono essere mantenute alle attuali distanze;

b) deve essere lasciata libera da concessioni l’intera larghezza del canale sub-lagunare esistente, che non sia già oggetto di concessione, che comunque non dovrà essere di misura inferiore ai trenta metri, fatte salve altre esigenze, ad esempio quella di garantire una idonea fascia di rispetto per la circolazione idraulica all’interno dei canali sub-lagunari, di competenza degli altri enti;

c) i concessionari devono comunque continuare a consentire il transito sulle proprie concessioni delle unità a servizio delle limitrofe concessioni per acquacoltura, come già previsto dalle vigenti disposizioni;

d) gli interventi da eseguirsi in prossimità dei canali navigabili e sub-lagunari, in fase esecutiva, dovranno essere condotti “…evitando il refluimento di materiali in sospensione all’interno degli stessi, in modo da non comprometterne l’officiosità idraulica”;

3. di stabilire che i canali interessati dalle disposizioni di cui all’art. 26 delle Direttive adottate con D.G.R. n. 2285/2021 sono quelli individuati dalla Capitaneria di Porto di Ravenna - Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, evidenziati nell’allegato 1), parte integrante del presente atto, utilizzati di fatto come vie preferenziali per gli spostamenti all’interno della Sacca di Goro, principalmente dalle unità a servizio degli impianti di molluschicoltura, in particolare:

a) il canale sub-lagunare che dal Porto di Goro conduce in direzione sud-est al centro della Sacca di Goro;

b) il canale sub-lagunare orientato in direzione est-ovest che dal Lido di Volano conduce al Porto di Gorino;

c) il canale sub-lagunare in direzione sud che dal centro della Sacca di Goro conduce all’Isola dell’Amore;

4. di stabilire, in deroga alle disposizioni di cui all’art. 16, comma 3, delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 2285/2021, che le imprese ittiche titolari di Licenze di concessione demaniale marittima aventi ad oggetto l’occupazione, per attività di molluschicoltura, di specchi acquei al cui interno sono ricompresi tratti dei canali navigabili e/o tratti di uno o più dei canali sub-lagunari utilizzati per la navigazione e indicati al punto 3, hanno facoltà di presentare, entro e non oltre il 31 dicembre 2022, istanza di traslazione avente ad oggetto le superfici in concessione corrispondenti a detti canali;

5. di disporre che la porzione dello specchio acqueo in concessione avente a oggetto i tratti dei canali sopra individuati potrà essere traslata esclusivamente in area libera e contigua allo specchio acqueo o ad uno degli specchi acquei già in concessione all’impresa interessata, anche in forza di diversa Licenza di concessione demaniale marittima, purché efficace al momento di presentazione della domanda. La traslazione (o “spostamento”) non potrà comportare ampliamento delle aree già in concessione e dovrà riguardare l’intero tratto coincidente con il canale sub-lagunare, lasciando libera da concessione l’intera larghezza del canale esistente (che comunque non dovrà essere di misura inferiore ai trenta metri);

6. di stabilire che, in caso di traslazione, l’area oggetto di spostamento sarà considerata a tutti gli effetti nel computo delle aree in concessione alla stessa impresa; pertanto, limitatamente all’allevamento di Ruditapes philippinarum, sarà applicato quanto previsto all’art. 7, comma 1, lettere a), b) e c) delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 2285/2021 in ordine al rapporto superficie/numero addetti dell’impresa concessionaria, integrando gli addetti minimi ove necessario prima della presentazione della domanda di traslazione;

7. di disporre che le istanze di modifica delle concessioni esistenti tese alla traslazione delle suddette superfici devono essere presentate dalle parti interessate al Settore “Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca”, su Modello D3 del Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D), previo caricamento ed elaborazione su tale Sistema, in regola con la disciplina sull’imposta di bollo, unitamente alla documentazione prevista dalla D.G.R. n.2285/2021, in particolare dovrà essere presentata:

a) planimetria con indicazione georeferenziata dei vertici dell’area in concessione, coincidente con i canali di cui al presente provvedimento, che si intende traslare e dell’area richiesta per la traslazione, nonché definizione (con apposita diversa colorazione) di entrambe le aree;

b) dichiarazione aggiornata dei soggetti soci della cooperativa con indicazione del numero di RPM (ove applicabile), numero di iscrizione INPS e INAIL e data della relativa iscrizione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il requisito del numero di iscrizione INPS e INAIL e delle data della relativa iscrizione può essere sostituito con l’impegno all’iscrizione all’INPS e all’INAIL entro 60 giorni dal rilascio della Licenza con la quale si autorizza la traslazione, a pena di decadenza della stessa;

8. In caso di richiesta di traslazione di aree in concessione il Settore “Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca”, verificata la completezza della documentazione, procede, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, alla pubblicazione dell’istanza all’Albo Pretorio del Comune rispetto alla cui costa è antistante l’area richiesta in concessione, nel BURERT (Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) Parte Seconda periodico e sulla pagina internet istituzionale del Settore, invitando chiunque ne abbia interesse a presentare, entro il termine stabilito nell’avviso, non inferiore a quindici giorni, osservazioni ovvero istanze concorrenti per l’utilizzo della porzione di area demaniale oggetto della domanda di traslazione. Qualora siano presentate domande concorrenti, si procederà all’assegnazione del bene demaniale in base a quanto stabilito dall’articolo 7, lettera j), delle Direttive di cui alla D.G.R. n. 2285/2021;

9. di disporre che, scaduto il suddetto termine del 31 dicembre 2022, le imprese decadono, senza possibilità di proroga, dalla facoltà di presentare istanza di traslazione e, in difetto di diverse 
disposizioni, qualora si dovesse rendere necessario liberare le aree in concessione e coincidenti con tratti di canali navigabili o tratti dei canali sub-lagunari indicati dal presente atto, il Settore “Attività faunistico-venatorie e sviluppo della pesca” provvederà a ingiungere l’integrale liberazione delle aree, senza ulteriore possibilità di traslazione e, conseguentemente, con riduzione dello specchio acqueo in concessione;

10. di dare atto che, in ogni caso, si dovrà continuare a consentire il transito sugli specchi acquei in concessione delle unità a servizio delle limitrofe concessioni per acquacoltura. Inoltre, si ribadisce che l’esercizio delle attività di molluschicoltura non deve interferire con il mantenimento della mobilità nautica interna alla Sacca di Goro;

11. di dare atto, inoltre, che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di disporre, infine, la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e di provvedere a darne la più ampia diffusione anche attraverso il portale ER Agricoltura, caccia e pesca.

Il Responsabile del Settore

Vittorio Elio Manduca

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