n.285 del 28.09.2021 (Parte Seconda)

Rilascio autorizzazioni per nuovi impianti viticoli anno 2021 ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 274/2018 nonché del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 12272/2015, come modificato dai successivi decreti n. 527/2017, n. 935/2018 e n. 197347/2021

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e ss.mm.ii.;

- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda, tra l’altro, il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli;

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ed in particolare l’art. 69 “Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo”, comma 3;

Atteso che il Regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede:

- nella parte II, titolo I, capo III, un sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli e norme sulla gestione e il controllo del sistema stesso;

- all'art. 63, denominato “Meccanismo di salvaguardia per nuovi impianti”, che gli Stati membri mettano a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti equivalenti all'1% della superficie vitata totale nel loro territorio;

- all'art. 62, paragrafo 3, che le autorizzazioni sono valide per 3 anni dalla data della concessione. Il produttore che non abbia utilizzato un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto a sanzioni amministrative a norma dell'art. 89, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto, inoltre, l’art. 7, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2018/274 che prevede che se l'autorizzazione concessa corrisponde a meno del 50% della superficie richiesta nella domanda, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione e, in tal caso, non è soggetto alle sanzioni amministrative di cui all'art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

Richiamati i seguenti decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF):

- n. 12272 del 15 dicembre 2015, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli”, come modificato e integrato con i Decreti del 30 gennaio 2017 prot. n. 527 e del 13 febbraio 2018 prot. n. 935;

- n. 197347 del 29 aprile 2021, recante “Modifica del decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazione per gli impianti viticoli. Proroga scadenze presentazione domande – annualità 2021”, che ha, tra l’altro, prorogato per la sola annualità 2021 il termine per la presentazione delle domande di assegnazione al 30 aprile 2021, ed il termine a disposizione delle Regioni per concludere le istruttorie al 15 giugno 2021;

Preso atto che il citato Decreto n. 12272/2015 stabilisce:

- all’articolo 5-bis:

  • che le domande precisino la dimensione e la Regione nella quale sono localizzate le superfici oggetto di richiesta;
  • che il vigneto che sarà impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione sia mantenuto per un numero minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e i motivi fitosanitari. L’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- all’articolo 7-bis:

  • i criteri di priorità che le Regioni possono applicare per l’intera superficie da assegnare;
  • che l’istruttoria della verifica dei criteri di cui alle lettere b) e c), comma 1 dello stesso articolo, sia effettuata dalle Regioni;

- all'articolo 8, la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione per nuovi impianti che prevede, tra l’altro, che il Ministero comunichi alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali devono essere concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- all'articolo 9:

  • che le autorizzazioni sono rilasciate dalle Regioni sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero e la pubblicazione dell’atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;
  • che se l'autorizzazione è rilasciata per una superficie inferiore al 50% della superficie richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione entro 30 giorni dalla data della comunicazione senza incorrere in sanzioni; l’intenzione di rinunciare è comunicata, entro il termine suddetto, direttamente ad AGEA tramite le applicazioni disponibili sul SIAN;

- all’articolo 9-bis, che dal 2018:

  • è applicato un limite massimo per domanda di 50 ettari, fatta salva la scelta delle Regioni di applicare un limite massimo per domanda inferiore;
  • nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie disponibile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa tra 0,1 e 0,5 ha a tutti i richiedenti e che tale limite è ridotto se la superficie disponibile non è sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti;
  • le autorizzazioni sono rilasciate sulla base di una graduatoria per ogni Regione fino all'esaurimento del numero di ettari da assegnare, secondo i criteri di cui all’articolo 7-bis, comma 1;

Evidenziato che la Regione Emilia-Romagna, con nota del 27 gennaio 2021, protocollo n. 0068575.U, ha comunicato al MIPAAF le scelte di:

- introdurre, quale criterio di priorità, quello relativo alla produzione biologica, previsto dall’articolo 7 bis, comma 1, lettera c), nonché di ridurre il limite massimo di assegnazione per ogni domanda a 1,00 Ha;

- garantire l’assegnazione di una superficie minima pari a 0,15 Ha alle richieste di nuove autorizzazioni all’impianto di vigneti nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Vista la circolare AGEA n. 9066 del 10 febbraio 2021 recante “Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio” e in particolare il suo Allegato 1 “Scelte regionali per i criteri di assegnazione 2021”;

Atteso che nella Circolare AGEA sopra citata, si prevede, tra l’altro, che:

- per la campagna 2021 le Regioni applicano i criteri di priorità secondo le specifiche riportate all’allegato 1 della stessa Circolare e che gli esiti dell’istruttoria dovranno essere trasmessi ad Agea Coordinamento;

- il Ministero comunichi telematicamente alle Regioni competenti l'elenco delle aziende alle quali sono concesse le autorizzazioni di nuovo impianto;

- le Regioni rilascino le autorizzazioni entro il 1 giugno tramite apposite funzioni disponibili sulle applicazioni messe a disposizione dal SIAN, e saranno rese visibili al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

- le Regioni pubblichino l'atto di approvazione dell'elenco ministeriale nel Bollettino Ufficiale regionale che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie;

- i beneficiari potranno avvalersi della possibilità di rinunciare alle autorizzazioni, nei casi previsti dal D.M. n. 12272/2015 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco, utilizzando le funzionalità delle applicazioni messe a disposizione dal SIAN;

Preso atto della comunicazione AGEA, pervenuta tramite messaggio di posta elettronica in data 8 giugno 2021 agli atti del Servizio, con la quale è stata trasmessa la lista delle domande che hanno richiesto la priorità “produzione biologica”, affinché la Regione provvedesse a svolgere l’istruttoria sulle stesse;

Visto il verbale di istruttoria sottoscritto in data 11 giugno 2021 e protocollato in data 14 giugno 2021 (n. 0585790.I), dal quale risulta, tra l’altro, che:

- le domande presentate a SIAN che hanno richiesto l’assegnazione della priorità “produzione biologica” sono risultate 27;

- a seguito dell’istruttoria, tale priorità è stata riconosciuta a n. 4 domande (superficie richiesta Ha 2,3709);

Dato atto che, con messaggio di posta elettronica in data 11 giugno 2021, è stata comunicata ad AGEA Coordinamento l’avvenuta chiusura delle istruttorie delle domande con priorità legata alle produzioni biologiche e che tale comunicazione è stata in seguito formalizzata con nota inviata al MIPAAF e ad AGEA Coordinamento in data 14 giugno 2021 prot. n. 0587202.U;

Preso atto altresì della nota MIPAAF, trasmessa via e-mail e tramite PEC, nostro protocollo n. 23/09/2021.0894788.E, con la quale:

- è stato trasmesso l'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti per l'impianto di nuovi vigneti per l'anno 2021, dal quale si evince che le domande presentate da viticoltori emiliano-romagnoli sono n. 2.823, per una superficie complessiva richiesta pari a Ha 2.493,2162, a fronte della superficie assegnata alla Regione Emilia-Romagna pari a Ha 523,2731;

- si raccomanda alle Regioni di caricare sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) il numero e la data dell’atto regionale di concessione e che quest’ultima corrisponderà alla data di rilascio delle rispettive autorizzazioni;

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento di:

- prendere atto dell'elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli - trasmesso dal MIPAAF il 23 settembre 2021, protocollo n. 23/09/2021.0894788.E - come riportato nell'allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

- rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 al presente atto;

- provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari;

Ritenuto, inoltre, di avvisare che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) decorre:

- il termine di 30 giorni per rinunciare all’autorizzazione concessa, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016; tale possibilità è riconosciuta ai soli produttori che abbiano ottenuto una superficie inferiore al 50% di quella richiesta; tale rinuncia deve essere effettuata direttamente tramite il sistema informatico (SIAN);

- il termine di tre anni per il loro utilizzo, decorso il quale le autorizzazioni di che trattasi non hanno più validità ed il loro eventuale mancato totale o parziale utilizzo comporta, a carico del produttore, l’applicazione delle sanzioni di cui al predetto art. 69, comma 3 della legge n. 238/2016;

Dato atto che la documentazione a supporto del presente atto è conservata agli atti presso il Servizio Organizzazioni di mercato e sinergie di filiera;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modificazioni e integrazioni;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 28 gennaio 2021 “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza anni 2021- 2023”, ed in particolare l’allegato D) riguardante la Direttiva di indirizzi interpretativi 2021-2023 per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

- le Linee guida della Regione Emilia-Romagna sulla nuova modalità di gestione della privacy;

Evidenziato che il presente provvedimento contiene dati personali la cui pubblicazione è prevista dall’art.9 del Decreto 12272/2015 e ss.mm.ii.;

Visti, inoltre, per gli aspetti amministrativi di natura organizzativa:

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 ad oggetto “Testo unico in materia di riorganizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e ss.mm.ii.;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria determinazione n. 3162 del 23 febbraio 2021 ad oggetto “Provvedimento di nomina dei responsabili di procedimento ai sensi degli artt. 5 e ss. della Legge 241/1990 e ss.mm. e degli artt. 11 e ss. della L.R. n. 32/1993”;

- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca del 31 maggio 2021, n. 10333 concernente, tra l’altro, la proroga dell'incarico del Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera fino al 31 dicembre 2021;

- la nota del Direttore generale agricoltura caccia e pesca del 16 luglio 2021 prot. n. 0661032.I, come integrata dalla successiva nota prot. 29/07/2021.0683286.I, con la quale sono stati individuati i sostituti dei Responsabili di Servizio, in caso di loro assenza, ed in particolare l’allegato 1 da cui si evince che il Responsabile del Servizio Organizzazioni di Mercato e Sinergie di Filiera è sostituito dal Dott. Lucio Botarelli;

Preso atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1) di prendere atto dell’elenco regionale delle superfici da concedere ai richiedenti, per nuovi impianti viticoli per l’anno 2021, trasmesso dal MIPAAF in data 23 settembre 2021 protocollo n. 23/09/2021. 0894788.E, come riportato nell'allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2) di rilasciare le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) 1308/2013, ai richiedenti indicati nell'allegato 1 e per le superfici ivi indicate;

3) di dare atto che le autorizzazioni rilasciate saranno rese visibili ai produttori nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN;

4) di provvedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT) del presente atto, che assume valore di comunicazione ai soggetti beneficiari, assicurandone la massima diffusione attraverso il portale istituzionale Agricoltura caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna;

5) di avvisare che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT), decorrono i termini riportati ai successivi punti 6) e 7) del presente dispositivo, come meglio dettagliato in premessa;

6) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Reg. (UE) 1308/2013, tali autorizzazioni sono valide per tre anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel BURERT;

- il vigneto che sarà impiantato utilizzando l’autorizzazione di che trattasi dovrà essere mantenuto per un minimo di 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e motivi fitosanitari, e l’eventuale estirpazione prima dello scadere dei 5 anni non darà origine ad autorizzazioni di reimpianto;

- il produttore che non utilizzi un'autorizzazione concessa nel corso del relativo periodo di validità è soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge 238/2016, art. 69 comma 3;

7) di dare, inoltre, atto che:

- i beneficiari ai quali è stata concessa una superficie inferiore al 50% di quella richiesta possono rinunciare all'autorizzazione entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto nel BURERT, direttamente tramite il sistema informatico messo a disposizione sul SIAN da parte di Agea, senza incorrere nelle sanzioni di cui al citato art. 69, comma 3, della Legge n. 238/2016;

- la rinuncia effettuata tramite il sistema informatico è da intendersi effettuata anche nei confronti della Regione e del MIPAAF;

8) di specificare, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2185/2015, che per i procedimenti connessi alle attività istruttorie, di verifica e controllo definite dalla disciplina comunitaria e nazionale per la gestione delle autorizzazioni rilasciate con il presente atto, è competente il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca nel cui territorio ricade la prevalenza delle superfici vitate risultanti in schedario viticolo per l’impresa agricola di cui al citato allegato 1 al presente atto;

9) che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n.33/2013.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina