n.25 del 03.02.2021 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo con variazione delle strutture gestite dall'ente "Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania"

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019: “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 26/2005 “Applicazione della l.r. 34/98 in materia di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d'abuso- ulteriori precisazioni”;

- n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”;

- n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 865/2014 “Modifica deliberazioni 53/13 e 624/13 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

- n. 1314/2015 "Indirizzi di programmazione regionale in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1604/2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province Autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie. Indicazioni operative alle strutture sanitarie accreditate";

- n. 1943/2017 “Approvazione requisiti generali e procedure per il rinnovo dell'accreditamento delle strutture sanitarie”;

- n. 973/2019 “Aggiornamento indirizzi di programmazione regionale in tema di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private e ulteriori disposizioni in materia”;

- n. 1378/2019 “Approvazione proposta di "Accordo generale triennale tra la Regione Emilia-Romagna e il Coordinamento Enti Ausiliari (CEA) in materia di prestazioni erogate a favore delle persone con dipendenze patologiche per gli anni 2019-2021";

Richiamati:

- il comma 1, dell’art. 3 della L.R. 22/2019 che prevede che la Giunta regionale, al fine di garantire la più ampia coerenza tra i processi autorizzativi e quelli di accreditamento delle strutture sanitarie, nonché per perseguire obiettivi di razionalizzazione organizzativa e condizioni di omogeneità nell’esercizio delle funzioni in materia, individua il coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento tra i responsabili dei servizi di questa Direzione;

- La delibera di Giunta regionale n. 1315/2020 avente oggetto “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 12040/2012 con la quale è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “La Speranza”, ubicata in via Santa Margherita n.2, Noceto (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”, con sede legale in Parma (PR) via del Lazzaretto n. 26;

- n. 12041/2012 con la quale è stato concesso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Cascinaghiara”, ubicata in via Malcantone n.42, Fontanellato (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”;

- n. 12044/2012 con la quale è stato concesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura “Comunità Betania”, ubicata in via del Lazzaretto n.26 Parma(PR), per una ricettività complessiva di 19 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso, gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”;

Considerato che, sulla base della domanda della Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania, pervenuta in data 28/01/2019 prot. n. PG/2019/0109245, è stato avviato il procedimento finalizzato al rinnovo dell’accreditamento delle seguenti strutture per persone dipendenti da sostanze d’abuso: “Comunità Betania”, ubicata in Via del Lazzaretto n.26 Marore (PR) per una ricettività complessiva di 19 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa, “Comunità Cascina Ghiara”, ubicata in via Cantone n.42, Fontanellato (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa e “Comunità La Speranza”, ubicata in Via Santa Margherita n.2, Noceto (PR), per una ricettività complessiva di 15 posti residenziali a tipologia terapeutico-riabilitativa;

Preso atto della comunicazione prot.3.11.2020.0713665.E presentata dal legale rappresentante dell’”Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania” di trasferimento di sede presso la nuova struttura denominata “La Rocca” sita a Roccalanzona con un riassetto dei posti delle strutture accreditate, il cui numero complessivo e tipologia rimane invariato, confermando l’organizzazione e le procedure descritte nel manuale per la qualità e i moduli 4,5,6, la dichiarazione ex post come da domanda inviata in data 28/1/2019 prot. PG/2019/0109245. La nuova rimodulazione risulta essere la seguente:

- “Comunità Betania” ubicata in Via del Lazzaretto n. 26 Marore (PR), sede legale della comunità, attualmente accreditata per 19 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa riduce il numero a 18 posti;

- “Comunità Cascina Ghiara” ubicata in via Cantone n. 42, Fontanellato (PR) attualmente accreditata per 15 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa riduce il numero a 13 posti;

- “Comunità La Speranza” ubicata in via S. Margherita n. 2, Noceto (PR) attualmente accreditata per 15 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa chiude;

- “Comunità La Rocca” ubicata in Frazione Roccalanzona n. 43 Medesano (PR) per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;Visto il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 22/2019 “Procedura per la concessione dell’accreditamento” che stabilisce che:

“L’accreditamento è concesso o negato dal direttore generale competente in materia di sanità su proposta del coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento entro novanta giorni dalla presentazione della domanda da parte del legale rappresentante della struttura interessata, sulla base della coerenza con la programmazione regionale, della valutazione dei requisiti soggettivi e dei documenti presentati a corredo della domanda”;

Dato atto che il nuovo provvedimento autorizzativo della “Comunità La Rocca” è stato rilasciato dal Comune competente;

Dato atto che le strutture rientrano nel fabbisogno dell’Azienda Usl territorialmente competente;

Preso atto che è stata accertata, da parte del Servizio regionale competente, l’esistenza delle condizioni soggettive e oggettive previste e necessarie;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamati inoltre:

- il D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente al sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 83/2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”,

- la determinazione dirigenziale n. 13861/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento e integrazione della determinazione

n. 14887/2018 ad oggetto "Nomina dei responsabili del procedimento del servizio Assistenza Territoriale, ai sensi degli articoli 5 e ss. della l. 241/1990 e ss.mm. e degli articoli 11 e ss. della l.r. 32/1993”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria svolta dal Servizio Assistenza territoriale – Area “Salute mentale e dipendenze patologiche”;

Su proposta del Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

per le motivazioni e gli effetti della normativa citata in premessa

1. di concedere il rinnovo con variazione di posti dell’accreditamento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alle seguenti strutture, gestite dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”:

- “Comunità Betania” ubicata in via del Lazzaretto n. 26 Marore (PR), sede legale della comunità, per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

- “Comunità Cascina Ghiara” ubicata in via Cantone n. 42, Fontanellato (PR) per complessivi 13 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa;

2. di concedere il rinnovo dell’accreditamento con variazione di denominazione, di trasferimento della sede erogativa delle prestazioni e del volume delle attività (posti letto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche, alla “Comunità La Rocca” ubicata in Frazione Roccalanzona n. 43 Medesano (PR) per complessivi 18 posti residenziali a tipologia terapeutico riabilitativa gestita dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”;

3. di concedere l’accreditamento per la Funzione di governo aziendale della formazione continua alle strutture “Comunità Betania”, “Comunità Cascina Ghiara” e “Comunità La Rocca” gestite dall’ente “Associazione Comunità di servizio ed accoglienza Betania”;

4. di dare mandato all’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) dell’Agenzia sanitaria e sociale regionale, di effettuare, ai sensi del comma 4, dell’art. 15 della L.R. 22/2019, le attività di verifica finalizzate ad accertare il possesso dei requisiti di accreditamento, mediante sopralluoghi presso le strutture interessate, entro sei mesi dalla data di concessione dell’accreditamento e comunque secondo quanto previsto dalla DGR 823/2020 avente ad oggetto “Covid-19. Disposizioni transitorie in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”;

5. di dare atto che ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della L.R. 22/2019, in caso di risultanze negative delle verifiche dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione

6. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 17 “Sospensione e revoca” della L. R. 22/2019, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del SSR, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, previa diffida, in tutto o in parte;

7. di dare atto che l’accreditamento di cui ai punti precedenti viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e, ai sensi dell’art. 23, comma 3, della l.r. n. 22/2019, ha validità quinquennale;

8. in attuazione di quanto stabilito dall’art. 18, comma 1, della l.r. 22/2019, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

9. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

10. è fatto obbligo al legale rappresentante delle strutture di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate;

11. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

12. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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