n.108 del 26.04.2023 periodico (Parte Seconda)

Centro di Medicina Città di Carpi - Carpi (MO) - Rinnovo dell'accreditamento istituzionale con variazione di denominazione e di titolarità

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l’erogazione di cure domiciliari, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 “Nuove norme in materia di autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Abrogazione della legge regionale n. 34 del 1998 e modifiche alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 29 del 2004 e n. 4 del 2008”, specificando che, ai sensi:

- dell’art. 12, comma 3, l’accreditamento concesso ha validità quinquennale;

- dell’art. 13, comma 3, l’Organismo Tecnicamente Accreditante (OTA) effettua le verifiche di competenza riguardo al possesso dei requisiti di accreditamento;

- dell’art. 15, comma 5, in caso di risultanze negative della verifica dell’OTA, sarà disposto un accreditamento con prescrizioni di adempimenti finalizzati al superamento delle criticità evidenziate, indicando il tempo concesso per la loro risoluzione;

- dell’art. 16, le strutture sanitarie accreditate, nell’ambito delle attività di monitoraggio, possono essere assoggettate, altresì, ad ulteriori visite di sorveglianza;

- dell’art. 17, nel caso in cui venga riscontrato il mancato possesso dei requisiti di accreditamento che comporti gravi compromissioni della qualità dell’assistenza e della sicurezza, o nel caso di violazione grave e continuativa degli accordi stipulati con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, o di perdita dei requisiti soggettivi, l’accreditamento concesso, potrà essere sospeso o revocato, in tutto o in parte, previa diffida;

- dell’art. 18, comma 1, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell’accreditamento;

Richiamate inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, n. 1332/2011 e n. 1943/2017, relativamente ai requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna;

- n. 466/2021 che ha approvato, da ultimo, gli indirizzi di programmazione regionale in materia di accreditamento delle strutture sanitarie;

- n. 1056/2015 e n. 603/2019, relativamente al Piano regionale sulle indicazioni del contenimento dei tempi di attesa e alle modalità di semplificazione dell’accesso;

- n. 426/2022 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare;

- n. 886/2022 relativamente alle nuove disposizioni operative in materia di accreditamento delle strutture sanitarie in attuazione della l.r. 22/2019;

- n. 2114/2022 “Individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.R. 22/2019, del Coordinatore per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie”;

Vista la propria determinazione n. 1684 del 30/1/2019 con cui è stato concesso, da ultimo, al Poliambulatorio privato Città di Carpi, sito in Via Ivano Martinelli n. 10, Carpi (MO), l’ampliamento dell’accreditamento in via provvisoria per ulteriore attività e superamento prescrizioni di cui alla determinazione n. 13490 del 21/8/2018;

Considerato che l’accreditamento concesso al Poliambulatorio privato Città di Carpi è stato prorogato nella sua validità, ai sensi del comma 3, art. 23, l.r. 22/2019, che prevede la validità dei provvedimenti di accreditamento adottati in attuazione della legge regionale 12 ottobre 1998, n. 34, e ne fa salvi gli effetti per la durata di cinque anni dalla data di concessione;

Vista la domanda del 1/2/2023 e le successive integrazioni del 8/3/2023, presentata, per la struttura di cui trattasi, dal Legale rappresentante della Società Centro di Medicina di Città di Carpi S.r.l., con sede legale in Carpi (MO), di rinnovo accreditamento con variazione di:

- denominazione della struttura sanitaria accreditata, ubicata in Via Ivano Martinelli n. 10, Carpi (MO), da Poliambulatorio privato Città di Carpi a Centro di Medicina Città di Carpi;

- titolarità, da Società Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l. a Società Centro di Medicina Città di Carpi S.r.l., sempre con sede legale in Carpi (MO);

Viste le risultanze dell’istruttoria amministrativa in capo al Coordinatore regionale per l’autorizzazione e l’accreditamento e al Responsabile del Settore Assistenza Territoriale, sulla documentazione presentata;

Dato atto che il Settore regionale competente ha disposto i necessari accertamenti riguardo alla sussistenza dei requisiti soggettivi previsti e delle condizioni necessarie per la concessione dell’accreditamento, e che, a tal riguardo, il presente atto potrà essere oggetto di revisione nel caso, in esito a tali verifiche, insorgessero elementi ostativi;

Vista la comunicazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte;

Richiamato:

- l’art. 23, comma 2, della l.r. n. 22/2019, che sancisce la validità dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio adottati in attuazione della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, e ne fa salvi gli effetti;

- il D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 468/2017 inerente il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le relative circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/779385 del 21 dicembre 2017;

- la DGR n. 1846/2022 “Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024”;

- la determina dirigenziale n. 2335/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dell’istruttoria endoprocedimentale in capo al Responsabile del Settore Assistenza territoriale;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, alla struttura sanitaria privata ora denominata Centro di Medicina Città di Carpi, sita in Via Ivano Martinelli n. 10, Carpi (MO), già accreditata da ultimo con proprio atto n. 1684 del 30/1/2019 il rinnovo dell’accreditamento con variazione di:

- denominazione della struttura sanitaria accreditata, ubicata in Via Ivano Martinelli n. 10, Carpi (MO), da Poliambulatorio privato Città di Carpi, a Centro di Medicina Città di Carpi;

- titolarità, da Società Poliambulatorio privato Città di Carpi S.r.l. a Società Centro di Medicina Città di Carpi S.r.l., sempre con sede legale in Carpi (MO);

2. di concedere il rinnovo dell’accreditamento con le variazioni di cui al punto 1., per:

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio medico:

- Angiologia;

- Cardiologia con Ecocardiografia ed Elettrocardiografia da sforzo;

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Endocrinologia (solo visite);

- Fisiatria;

- Gastroenterologia;

- Ginecologia con Ecografia Ostetrico Ginecologica;

- Neurologia con Elettromiografia di base;

- Oculistica;

- Ortopedia;

- Otorinolaringoiatria;

- Urologia;

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio chirurgico:

- Chirurgia generale;

- Dermatologia;

- Urologia;

- le seguenti attività (visite e prestazioni) svolte in ambulatorio endoscopico:

- Endoscopia digestiva con esclusione attività pediatrica e diagnostico-operativa avanzata;

- Attività di diagnostica per immagini relativamente a radiologia convenzionale con mammografia e MOC, ecografia, TC a fascio conico - cone beam ct, risonanza magnetica articolare a basso campo 0,31 tesla;

3. che l’accreditamento di cui ai punti 1. e 2., concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa, ha validità quinquennale a decorrere dalla data di adozione del presente atto;

4. che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla denominazione, alla sede di erogazione, alla titolarità, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate, previa acquisizione dell’atto autorizzativo/presa d’atto da parte del Comune territorialmente competente, se dovuto;

5. di disporre la ulteriore pubblicazione prevista dalla Determina dirigenziale n. 2335/2022, ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.Lgs. n. 33/2013;

6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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