n.182 del 28.06.2017 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica (screening) riguardante il progetto di ampliamento allevamento suinicolo con realizzazione nuovo capannone di 700 mq, in comune di Faenza (RA), presentato dalla Società Agricola La Panighina

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) di escludere, sulla base della Relazione Istruttoria, che costituisce l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente delibera, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. n. 9 del 1999, il progetto relativo all’ampliamento di un allevamento suinicolo con la realizzazione di un nuovo capannone, adiacente a quello già esistente, di 700 mq sito in Via Podestà, 16, loc. Albereto, Comune di Faenza (RA) e all’aumento dei capi dall’attuale autorizzato di 680 fino a un massimo di 1.320 effettivi, proposto dalla Soc. Agricola La Panighina avente sede legale in via Podestà, 23, loc. Albereto, Comune di Faenza (RA) dall’ulteriore procedura di V.I.A., in quanto non comporterà impatti negativi e significativi sull’ambiente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per gli scavi di profondità superiore a 1 m il proponente dovrà dare comunicazione, corredata dagli elaborati esplicativi, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, alla Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna, la quale potrà decidere di presiedere alle operazioni di scavo;  

2. su tutte le aperture, dovranno essere adottare idonee “paratie a tenuta”, come peraltro previste dal proponente, con franco almeno pari a quanto definito nel Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PSAI) così come coordinato al Piano di gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) del Distretto dell’Appennino Settentrionale vigente al momento della realizzazione del progetto. Comunque a conclusione dei lavori il proponente dovrà inviare al competente Sportello Unico Edilizia del Comune di Faenza documentazione fotografica attestante l’installazione delle paratie con indicazione delle quote di franco;  

3. dovrà essere realizzata e/o completata prima della messa in esercizio dell’impianto con l’ampliamento, una schermatura perimetrale con alberature ad alto fusto poste in filare da localizzarsi come da scheda progetto R.12 “Area di via Podestà” del RUE approvato con D.C.C. n. 11 del 31/03/2015. Essa dovrà essere mantenuta nelle migliori condizioni, provvedendo prontamente ad eventuali necessità di reintegri;  

4. la nuova costruzione dovrà essere realizzata con il medesimo allineamento dei fabbricati esistenti;  

5. per le acque bianche dovrà essere evitato/annullato il rigurgito dai tombini, adottando valvole di non ritorno prima dell’allaccio alla pubblica fognatura-fosso;  

6. l'adeguamento dell'area dove vi sarà la disinfezione dei mezzi, così come definito dal proponente nel progetto, dovrà essere effettuato prima che l’impianto sia messo in esercizio; le acque di risulta dovranno essere smaltite a norma di legge e la relativa documentazione conservata in azienda.  

7. si dovrà procedere, prima della messa in esercizio dell’impianto a seguito di ampliamento ad integrare la piantumazione di essenze arboree con una siepe sempreverde che delimiti i confini dell’impianto. Essa dovrà essere mantenuta nelle migliori condizioni, provvedendo prontamente ad eventuali necessità di reintegri;  

8. la costruzione e gestione della vasca interrata di stoccaggio liquami di capacità pari a 600 mc, dedicata esclusivamente all’ampliamento di progetto, dovrà essere conforme ai criteri stabiliti dall’Allegato III al Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 4/1/2016;  

9. la gestione del bacino in terra (lagone) esistente dovrà rispettare i criteri stabiliti dall’Allegato III del Regolamento della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 4/1/2016, in particolare dovrà essere verificato il permanere dei requisiti tecnici e di salvaguardia ambientali;  

10. la gestione del lagone dovrà essere sotto la piena responsabilità della Società Agricola La Panighina e dal contratto con la ditta Mazzotti Romano dovrà risultare la disponibilità dello stoccaggio adeguata sia in termine di volume sia in termini di tutela ambientale con definizione delle relative responsabilità anche in merito a collaudi, interventi di manutenzione e controllo. Il lagone dovrà essere mantenuto in condizioni ottimali con periodici controlli delle pareti, del fosso di guardia perimetrale e della recinzione. Il collaudo dovrà essere ripetuto entro ottobre 2023;  

11. le vasche di rilancio e di raccolta effluenti dovranno essere oggetto di verifica di tenuta almeno decennale;  

12. al termine di realizzazione del progetto dovrà essere trasmessa ad ARPAE Servizio Territoriale di Ravenna la comunicazione di fine lavori;

13. per la richiesta di permesso di costruire successiva allo screening il documento contenente la procedura di emergenza dovrà essere firmato dalla Proprietà;

14. ai fini dell'AUA le modifiche progettuali prospettate a livello preliminare dal proponente dovranno essere comunicate e valutate ai sensi del DPR n. 59/2013 e s.m.i.;  

15. la Ditta dovrà adottare in generale idonee misure gestionali e/o strutturali per il contenimento degli impatti odorigeni dell’attività con corretta gestione del lagone, della movimentazione liquami, della rimozione rapida e frequente delle deiezioni verso la vasca. In particolare, come è indicato nella documentazione trasmessa dalla ditta fornitrice dell'impianto vacuum, dovrà essere rispettata la frequente asportazione degli effluenti;  

16. ai fini del rilascio dei titoli abilitativi edilizi comunali il proponente dovrà presentare la documentazione progettuale corredata degli elementi utili al calcolo degli spazi occupabili dai suini allevati, così come identificato dal D.Lgs. n. 122/2011;  

17. ai fini dell’esecuzione del well-point, il proponente dovrà inviare preventivamente apposita comunicazione al Servizio Concessioni di ARPAE SAC Ravenna ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 41/2001;  

18. le acque di scarico derivanti dall’attività di well-point dovranno essere preventivamente autorizzate dall’Autorità competente definita in base alla destinazione delle acque prelevate;  

19. gli scarichi dei servizi annessi al cantiere dovranno essere gestiti adeguatamente senza interferire con le acque superficiali (WC chimici);  

20. lo stoccaggio dei rifiuti dovrà essere gestito in modo da non generare in nessun modo contaminazioni del suolo o delle acque;  

21. il materiale di provenienza esterna che sarà utilizzato per l'innalzamento del piano di calpestio dovrà essere conforme alla normativa. Qualora si tratti di materiale di recupero lo stesso dovrà essere accompagnato dai referti analitici del test di cessione. La documentazione relativa deve essere conservata in azienda;  

22. dovranno essere installati i previsti 6 ventilatori centrifughi nel nuovo capannone della stessa tipologia e con caratteristiche acustiche analoghe di quelli presenti sul capannone esistente;  

23. l’attivazione dell’alimentatore-pompa della mangiatoia, dei silos e lo scarico del mangime dovrà avvenire in tempo di riferimento diurno;  

24. alla messa in esercizio dell’impianto come da ampliamento proposto dovrà essere effettuata verifica fonometrica al ricettore nella configurazione più cautelativa di attivazione delle sorgenti sonore e cioè durante il carico dei suini adulti in tempo di riferimento (TR) notturno e durante l’attivazione contemporanea di tutte le sorgenti al massimo regime in TR diurno, al fine del riscontro in opera, del rispetto dei limiti di immissione assoluta e differenziale; il livello di rumore residuo dovrà essere determinato al ricettore come prescritto dal DM 16/3/1998, escludendo le specifiche sorgenti sonore disturbanti e gli eventi sonori atipici; la relazione di collaudo acustico dovrà essere resa all’ARPAE Ravenna Servizio Territoriale;  

25. in caso di modifiche sostanziali alle sorgenti sonore prese in considerazione nello studio previsionale di acustica e/o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere preventivamente presentata nuova valutazione di impatto acustico o integrazione all’ARPAE Servizio Territoriale secondo i criteri della D.G.R. n. 673/2004;  

26. le attività di cantiere dovranno essere svolte solo nei giorni feriali, nell’intervallo orario 7-20, limitando le attività acusticamente impattanti alle fasce 8-13 e 15-19, nel rispetto del limite LAeq (livello continuo equivalente ponderato A) di 70 dBA, con tempo di misura TM di 10 minuti, rilevato in facciata agli edifici residenziali, così come stabilito dalla D.G.R. n. 45/2002 e dallo specifico regolamento comunale vigente. Eventuali deroghe ai limiti orari e d’inquinamento acustico, dovranno essere richieste al competente ufficio del Comune di Faenza;  

27. ai fini della richiesta di deroga ai sensi della L.R. n. 15/2001 e dello specifico regolamento comunale per la fase di cantiere, il proponente dovrà inviare al Comune di Faenza, per il successivo inoltro alla ARPAE territorialmente competente, documento di previsione di impatto acustico redatto conformemente ai criteri stabiliti con le D.G.R. n. 45/2002 e n. 673/2004;  

28. le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, così come recepite dalla legislazione italiana. All’interno del cantiere dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali, sia con l’impiego delle più idonee attrezzature, sia tramite idonea organizzazione dell’attività, al fine di minimizzare l’impatto acustico verso l’esterno;  

29. dovrà essere data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su tempi e modi di esercizio, su data di inizio e fine dei lavori.  

b) di trasmettere la presente delibera al SUAP Unione della Romagna Faentina, al Comune di Faenza, alla Sezione Territoriale e alla SAC dell'ARPAE di Ravenna, all’AUSL – Dipartimento di Sanità pubblica della Romagna, alla Provincia di Ravenna – Servizio nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Territorio e al proponente La Panighina;

c) di pubblicare per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della LR 9/99, il presente partito di deliberazione;

d) di pubblicare il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna.

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