n.229 del 25.07.2018 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) del progetto di "Intervento di trattamento tramite R5 del materiale attualmente stoccato in due cumuli messi in sicurezza temporanea a valle dell'argine destro di valle della cassa di espansione del T: Parma in loc. Marano e provenienti dagli scavi per la costruzione della cassa di espansione stessa, dove esisteva una vecchia discarica degli anni '60" in comune di Parma

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

determina:

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta dalla Struttura Autorizzazioni e Concessioni dell’Arpae di Parma, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PGPR/2018/12915 del 19/6/2018, che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell’Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità;

b) di escludere, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di trattamento tramite R5 del materiale attualmente stoccato in due cumuli, denominati cumulo “A” e cumulo “B”, di circa 100.000 mc ciascuno, messi in sicurezza temporanea a valle dell’argine destro di valle della cassa di espansione del T. Parma in Loc. Marano dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1) si valuta necessario, per le successive fasi di cantiere, che siano elaborate le verifiche dall’art.38 del PAI assumendo un tempo di ritorno compatibile con quello della durata delle attività previste, come già previsto al punto 2 delle Conclusioni del Decreto Presidenziale della Regione Emilia-Romagna n. 313 del 2/12/2015;

2) in relazione al profilo archeologico dell’intervento, si richiama in caso di eventuali scavi, il disposto di cui all’art. 90 del Dlgs 42/2004 s.m.i., che impone a chiunque scopra fortuitamente cose aventi interesse artistico, storico, archeologico, di farne immediata denuncia all’autorità competente e di lasciarle nelle condizioni e nel luogo in cui sono state ritrovate;

3) qualora non sia possibile utilizzare il materiale presso la cava denominata “Case Carretta”, quindi, senza interferenze con la viabilità provinciale, in merito ai possibili impatti viabilistici, si ritiene necessario valutare, d’intesa con il servizio competente della Provincia di Parma, le possibili necessità di adeguamento in termini di sicurezza dell’innesto sull’SP di Strada Argini;

4) si ritiene necessario che sia verificata la rispondenza dei mezzi individuati per svolgere la campagna alle prestazioni considerate per l’elaborazione dello Studio di Impatto Ambientale;

5) si ritiene necessario, inoltre, ottenere, prima dell’inizio dei lavori, tutte le necessarie autorizzazioni. A tal proposito si rammentano, in merito alla possibilità di ottenere, dal trattamento R5 in progetto, MPS (End of Waste -EoW-), i contenuti della Sentenza del Consiglio di Stato del 28/2/2018 n.1229 la quale, in estrema sintesi, stabilisce, ai sensi dell’art. 6 della Dir 2008/98/Ce (Direttiva rifiuti), laddove a livello comunitario non siano stabiliti criteri di cessazione della qualifica di rifiuto, lo Stato membro può decidere caso per caso, senza poter delegare tale potere alle Regioni; né possono assumere rilevanza le diverse considerazioni desumibili da Circolari emanate dal Ministero dell'Ambiente e il rimando è alla Circ. 1/7/2016, che autorizzava le regioni a definire criteri “end of waste” in sede di rilascio autorizzazioni ex Codice ambientale;

6) per le operazioni di trattamento rifiuti devono essere programmate le misure di prevenzione conseguenti, con particolare riferimento agli accorgimenti che devono essere messi in atto per la riduzione delle polveri aerodisperse durante le operazioni di frantumazione, movimentazione materiali e dai cumuli. Per l'abbattimento delle polveri, la viabilità interessata ed i cumuli di materiale stoccato devono essere bagnati con periodicità almeno giornaliera, se le condizioni atmosferiche lo richiedono. Ogni attività lavorativa deve essere sospesa in caso di presenza di vento (superiore ai 5 m/s);

7) i veicoli in uscita, contenenti materiali destinati agli utilizzatori o non recuperabili, devono essere adeguatamente coperti al fine di evitare sia emissioni di polveri sia caduta accidentale di materiale grossolano;

8) devono esseri rispettati i limiti di emissione acustica di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97 in relazione alla zonizzazione acustica del territorio comunale adottata ai sensi della normativa nazionale e della L.R. 15/2001 e successive modifiche e integrazioni;

9) in caso di eventi piovosi nel corso dei lavori di trattamento, si rende necessario che il proponente valuti con Arpae ST la necessità o meno del campionamento delle acque del fosso di Via Masi, prevedendo la ricerca almeno di metalli ed idrocarburi.

c) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;

d) di stabilire, ai sensi dell’art. 25 della LR 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna, ad Arpae (per prescrizioni 4), 8) e 9)), alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (per prescrizione 1)), alla Provincia di Parma (per prescrizioni 2) e 3)) e ad AUSL (per prescrizioni 5), 6) e 7));

e) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 575,00 (CINQUECENTOSETTANTACINQUE) ai sensi dell’articolo 31 della Legge Regionale 20/04/2018, n. 4; importo correttamente versato ad Arpae all’avvio del procedimento;

f) di trasmettere copia della presente determina al proponente, alla Provincia di Parma, al Comune di Parma, ad AIPO, all’Autorità di Bacino Distrettuale del F. Po, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco e ad AUSL;

g) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale nel BURERT e, integralmente, sul sito web della Regione Emilia-Romagna;

h) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa.

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