n.27 del 29.01.2014 periodico (Parte Seconda)

Protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per la Giustizia minorile per l'Emilia-Romagna, relativo alla definizione della collaborazione tra l'ordinamento sanitario ed il sistema della giustizia minorile per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai servizi della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli-accordi locali - Rettifica propria delibera n. 1537/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Considerato che con propria deliberazione n. 1537 del 28 ottobre 2013 è stato approvato il “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna, relativo alla definizione della collaborazione tra l’ordinamento sanitario ed il sistema della giustizia minorile per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai Servizi della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli-accordi locali”;

Considerato che per mero errore materiale alla delibera sopra richiamata è stato allegato un testo del Protocollo inesatto nella formulazione dell’articolo 8 e privo dell’Allegato A ivi previsto;

Ritenuto necessario, quindi, approvare il Protocollo nel suo testo integrale e corretto;

Ritenuto altresì necessario, al fine di dare organicità e coerenza al sistema complessivo di approvare nuova delibera che sostituisca interamente la precedente delibera n. 1537/2013;

Richiamati:

  • Gli articoli 3 e 32 della Costituzione che affermano il principio di parità di trattamento in tema di assistenza sanitaria, per gli individui liberi e per gli individui detenuti, internati e per i soggetti minorenni sottoposti a provvedimenti penali;
  • L’art. 27 della Costituzione, che sancisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari all’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
  • La legge Costituzionale n. 3/2001 di riforma del titolo V della Costituzione e le Linee Guida in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (Conferenza Unificata Stato-Regioni del 19.03.08);
  • La Legge 26 luglio 1975 n. 354: “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà e successive modifiche”;
  • Il DPR 22 settembre 1988 n. 448: “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
  • Il D.lgs. 28 luglio 1989 n. 272; “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del DPR 22 settembre 1988 n. 448 recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”: art. 24 Esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale;
  • Il D.lgs. 286/1998 che garantisce la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
  • Il D. lgs. 22 giugno 1999 n. 230 “Riordino della medicina penitenziaria a norma dell’art. 5 della L. 30 novembre 1988 n. 419” ai sensi del quale i detenuti e gli internati hanno diritto, al pari dei cittadini liberi, all’erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano Sanitario nazionale, nei Piani Sanitari regionali e in quelli locali e richiamato in particolare l’art. 3 che attribuisce le competenze in materia sanitaria al Ministero della Salute in materia di programmazione, indirizzo e coordinamento del SSN negli Istituti Penitenziari, alle Regioni le competenze in ordine alle funzioni di organizzazione e programmazione dei Servizi Sanitari regionali negli Istituti penitenziari e il controllo sul funzionamento dei servizi medesimi e alle Aziende Sanitarie sono affidati la gestione e il controllo dei servizi sanitari negli Istituti penitenziari;
  • La Legge regionale 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione e sul funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”;
  • Il DPCM 1 aprile 2008 concernente le modalità e i criteri per il trasferimento delle funzioni al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria”;

Visto

  • L’Accordo in Conferenza Permanente Rapporti Stato Regioni del 22 novembre 2001 tra Governo, Regioni e Province Autonome sui livelli essenziali di assistenza sanitaria, ai sensi dell’art. 1 del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.;
  • La Delibera dell’Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 che ha affermato il principio della equità nella assistenza al cittadino detenuto, attraverso la garanzia sia di assistenza qualificata all’interno del carcere che di continuità nei percorsi tra l’interno e l’esterno;
  • L’Accordo in Conferenza Unificata Stato Regioni prot. n. 82-CU del 26 novembre 2009 Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria recante: “Linee di indirizzo per l’assistenza ai minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità giudiziaria”;
  • La DGR n. 2001 del 2009 di recepimento dell’Accordo in Conferenza Unificata del 20 novembre 2008 concernente le forme di collaborazione relative alle funzioni di sicurezza, i principi ed i criteri di collaborazioni tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario in attuazione dell’art. 7 del DPCM 1 aprile 2008;
  • La DGR n. 314 del 2009 con cui la Giunta regionale ha preso atto delle disposizioni contenute nel citato DPCM 1 aprile 2008 relativamente alla definizione del modello organizzativo della Sanità penitenziaria;

Considerata

  • La necessità di definire, nel rispetto dei principi sanciti dall’Accordo in Conferenza Unificata del 20/11/2008, le forme di collaborazione tra l’ordinamento sanitario e l’ordinamento penitenziario per garantire, tramite interventi, basati sulla qualità, sull’equità e sull’appropriatezza, la tutela della salute ed il recupero sociale dei detenuti minori e giovani adulti, nonché le esigenze di sicurezza all’interno degli istituti;
  • La necessità di definire, nel rispetto dei propri confini di responsabilità, delineati dalla normativa, gli obiettivi comuni ed irrinunciabili affinché si possa consolidare l’integrazione tra sistema della giustizia minorile e le Aziende USL della regione volta a garantire sia la tutela psico-fisica che un livello omogeneo di assistenza ai soggetti con procedimenti penali in corso, prendendo comunque atto delle differenze e specificità a livello locale;
  • Tenuto conto delle molte iniziative realizzate in collaborazione con il CGM sia dal punto di vista degli interventi socio-assistenziali che sanitari, sin dal 1998, data in cui è stato firmato il “Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia, approvato con D.G.R. n.279/98” e successivamente, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 230/99, i molti interventi volti alla tutela e promozione della salute, fornitura farmaceutica, specialistica, laboratoristica ecc.;
  • Ritenuto opportuno a tale scopo giungere ad un Protocollo d’intesa con il Centro per la Giustizia Minorile della Regione Emilia-Romagna per attivare le più efficaci forme di collaborazione fra i Servizi appartenenti alle due Amministrazioni, nell'espletamento delle rispettive competenze;
  • Considerato che il competente Servizio regionale Salute Mentale, Dipendenze Patologiche e Salute nelle Carceri, unitamente alla Direzione del C.G.M., ha redatto l’allegato documento, parte integrante del presente atto deliberativo;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle politiche per la salute

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di sostituire interamente, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il testo della delibera n. 1537 con il testo del presente provvedimento;

2. di approvare il “Protocollo d’intesa tra la Regione Emilia-Romagna e il Centro per la Giustizia Minorile per l’Emilia-Romagna, relativo alla definizione della collaborazione tra l’ordinamento sanitario ed il sistema della giustizia minorile per l’erogazione dell’assistenza sanitaria a favore delle persone minori e giovani adulti in carico ai Servizi della giustizia minorile ed indicazioni per la definizione di protocolli-accordi locali”, comprensivo del suo Allegato A, allegati al presente atto quale parte integranti e sostanziali;

3. di dare mandato all’Assessore alle Politiche per la Salute, di sottoscrivere il presente protocollo d’intesa per conto della Regione Emilia-Romagna;

4. di dare mandato all’Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, di cui alla DGR n. 314 del 2009, di monitorare l’attuazione del presente Protocollo d’intesa;

5. di pubblicare la presente deliberazione e i relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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