n. 48 del 30.03.2011 periodico (Parte Seconda)
Impiego di latte bovino non conforme ai criteri previsti dal Reg. CE 853/2004 per la produzione di formaggi con stagionatura superiore ai 60 giorni
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:
- il Regolamento CE n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
- il Regolamento CE n. 853/2004 sull’igiene degli alimenti di origine animale e specificamente l’art. 10, comma 8, lett. a), laddove prevede per gli Stati membri la facoltà di consentire deroghe a quanto previsto, autorizzando l’impiego di latte crudo bovino non rispondente ai criteri stabiliti nell’Allegato III, Sezione IX del Regolamento medesimo per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno 60 giorni e di prodotti lattiero caseari ottenuti dalla produzione di detti formaggi;
- il Regolamento CE n. 854/2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
Atteso che:
- la Conferenza Stato-Regioni, al fine di armonizzare sul territorio nazionale le modalità applicative per l’impiego di latte bovino non conforme ai criteri di carica batterica e contenuto in cellule somatiche previsti dal Regolamento 853/04, ha sancito apposita intesa in data 25 gennaio 2007;
- detta intesa, all’art.1, consente – unicamente per la produzione dei formaggi indicati nell’allegato alla medesima - all’art. 1, lett. a) - l’impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri di cui al soprarichiamato allegato al Regolamento CE 853/04 per quanto riguarda il tenore in germi a 30 gradi e, sempre all’art.1, lett. b), una deroga transitoria (per il periodo di tre anni a partire dall’ 1 gennaio 2006) per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche, stabilendo per quest’ultima ipotesi una rivalutazione della deroga concessa da parte del Ministero della Salute in accordo con le Regioni;
- la Giunta regionale con deliberazione 841/07 ha recepito detta intesa.
Considerato che il periodo di validità della deroga transitoria prevista dal citato art. 1, lett. b) della soprarichiamata intesa è scaduto.
Considerato inoltre che all’art 1, comma 3, di detta intesa si prevede la possibilità di rivalutare la deroga transitoria concessa di cui alla lettera b) del medesimo articolo.
Atteso che la Conferenza Stato-Regioni, alla luce dell’analisi dei dati derivanti dai piani di controllo, ha sancito apposita nuova intesa, in data 23 settembre 2010 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato II, Sezione IX, del Regolamento CE 853/04 per quanto riguarda il tenore di germi e cellule somatiche, per la produzione, non solo di specifiche tipologie di formaggi, ma di tutti i formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni.
Richiamato in particolare l’art.1 di detta Intesa che:
- ai commi 1 e 2 consente agli operatori del settore alimentare coinvolti di avvalersi della deroga ai criteri previsti nel citato Regolamento 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi fino al 30 giugno 2011 e per quanto riguarda il tenore in cellule fino al 30 giugno 2013;
- al comma 5 prevede che le Regioni e Province autonome con proprio provvedimento, da notificare al Ministero della Salute, possono stabilire requisiti più restrittivi per l’applicazione sul proprio territorio di quanto previsto dai succitati comma 1 e 2.
Preso atto del parere espresso dalla Consulta agricola regionale, istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 344 dell’ 8/9/1998, nella riunione del 14 gennaio 2011 cui, oltre ai membri designati, hanno partecipato anche il Presidente del Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano e rappresentanti del Servizio Veterinario e igiene alimenti della Direzione Sanità e Politiche Sociali.
Rilevato che la Consulta agricola sopra richiamata – tenuto conto dell’economia delle aziende di produzione latte bovino e dei caseifici che producono formaggi con stagionatura superiore a 60 gg presenti sul territorio della Regione – ha proposto all’unanimità di non avvalersi della facoltà di utilizzare latte non conforme, per il tenore in cellule, ai criteri previsti dal Regolamento CE 853/2004.
Ritenuto di dover recepire la suddetta Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 23 settembre 2010, che individua, nel rispetto della normativa europea, le misure e gli adattamenti necessari alla realtà nazionale al fine di assicurare un elevato livello di tutela del consumatore e al contempo del mercato in ordine alla produzione dei formaggi prodotti con latte bovino con un periodo di maturazione di almeno 60 giorni, dando facoltà alle Regioni di definire limiti particolari in ragione della specificità della produzione locale.
Ritenuto pertanto necessario stabilire, ai sensi dell’art.1, comma 5 della suddetta intesa, requisiti maggiormente restrittivi per l’applicazione sul territorio regionale di quanto previsto in particolare al comma 2 dell’art. 1 della medesima.
Dato atto del parere allegato
Su proposta dell’Assessore alle Politiche per la Salute;
A voti unanimi e palesi
delibera:
1. di recepire per quanto in premessa esposto, quale parte integrante del presente provvedimento, l’Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni, in data 23 settembre 2010, tra il Governo, le Regioni, e le Province Autonome di Treno e Bolzano in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’Allegato II, sezione IX, del Regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in germi e cellule somatiche, per la produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 gg;
2. di stabilire, ai sensi dell’art.1, comma 5, della Intesa in questione il seguente requisito restrittivo che va a sostituire integralmente quanto previsto dal comma 2 dell’art.1 della suddetta intesa:
- nel territorio della Regione Emilia-Romagna la produzione di latte crudo bovino ai fini del consumo umano deve essere conforme ai criteri di cui all’Allegato III, Sezione IX del Regolamento CE 853/2004 per quanto riguarda il tenore in cellule somatiche per ml (media geometrica mobile pari o inferiore a 400.000/ml calcolata su un periodo di 90 giorni con almeno un prelievo ogni 30 giorni);
3. di confermare per i formaggi indicati nell’allegato all’intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 25 gennaio 2007, recepita con la propria deliberazione 841/07, la possibilità di impiego di latte crudo bovino non corrispondente ai criteri fissati dal Regolamento CE 853/2004, per quanto riguarda il tenore in germi a 30°C;
4. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.